Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43643. Il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato

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2. (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS) per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 273 cod. proc. pen., articolo 323 cod. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, atteso che la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 2013 – richiamata in relazione al decreto rettoriale di revoca dell’incarico al prof. (OMISSIS) di membro del CdA dell’Ateneo, in modo da impedire al predetto la possibilita’ di optare tra detta carica e quella di direttore del museo universitario, tra loro incompatibili – non prevede in alcuna parte la necessita’ di previa comunicazione al fine di consentire all’interessato che si trovi in condizione di incompatibilita’ di optare per l’una o l’altra delle cariche, atteso che l’articolo 19 del citato Decreto Legislativo sancisce che il soggetto raggiunto dal rilievo debba, nei quindici giorni dalla contestazione, rimuovere la causa di incompatibilita’ pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro; in tal senso, quindi, avrebbe dovuto essere letta la cautela adottata dal direttore generale che, prima di procedere a rilevare l’incompatibilita’ del prof. (OMISSIS), aveva richiesto chiarimenti al collegio dei revisori dei conti alla luce della situazione di incompatibilita’ del predetto, realizzatasi a rafforzata dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 2013, come sottolineato dallo stesso ricorrente nell’interrogatorio di garanzia, per cui l’operato dei vertici universitari risulterebbe dovuto e tutt’altro che ispirato ad intenti persecutori, avendo il (OMISSIS) formalizzato la sua candidatura a direttore del museo universitario, pur essendo egli componente del CdA dell’Ateneo, in tal modo creando egli stesso la situazione di incompatibilita’; carente risulterebbe la motivazione dell’ordinanza in riferimento all’elemento soggettivo del reato, anche considerato che sul punto non potrebbe reggere neanche la motivazione del giudice della cautela – secondo cui il (OMISSIS) avrebbe agito per sottrarre al CdA il potere di irrogargli una sanzione disciplinare – posto che dal punto di vista normativo il CdA risulta del tutto sfornito di detto potere;
2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all’articolo 273 cod. proc. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, in relazione alla contestazione di cui all’articolo 476 cod. pen., come qualificata dal Tribunale del Riesame la contestazione di falso ideologico originariamente formulata, atteso che sarebbe stato gia’ documentato in sede cautelare come il ricorrente non avesse in alcun modo alterato la convenzione approvata dal CdA e trasmessa al Provveditorato alle Opere Pubbliche, essendo stato l’ufficio statale che l’aveva ricevuta ad apportarvi modifiche tecniche, peraltro dovute all’iniziativa di un collaboratore dell’ingegnere capo (OMISSIS), per cui il (OMISSIS), una volta appresa tale circostanza, avrebbe solo ripristinato la convenzione, originariamente approvata dal CdA, ritrasmettendola poi al Provveditorato, pregando che eventuali correzioni venissero chieste per iscritto, come poi effettivamente verificatosi da parte dell’ingegnere (OMISSIS) e rappresentato dallo stesso ricorrente all’atto del sequestro della documentazione; in ogni caso, si trattava di una convenzione negoziata ai sensi dell’articolo 33 del codice degli appalti, in cui al provveditorato veniva assegnata la funzione di stazione appaltante a titolo gratuito, per cui non si vede quale sarebbe il profilo di illiceita’ della condotta, che si inquadrerebbe nella semplice dialettica tra enti;
2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all’articolo 274 c.p.p., lettera c), essendo l’ordinanza impugnata del tutto carente sotto il profilo della concretezza e dell’attualita’ del pericolo di reiterazione, alla luce della personalita’ del ricorrente, soggetto del tutto incensurato, oltre che della condotta medesima dello stesso ricorrente, considerando altresi’ l’epoca piuttosto risalente dei fatti, collocati tra il febbraio ed il dicembre del 2015, rivelando la motivazione sul punto la sua trama del tutto congetturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.

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