Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 ottobre 2017, n. 48107. Falso materiale per chi manomette lo scontrino del parcheggio scaduto alterando l’orario della sosta.

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1.2 Con il secondo motivo si evidenzia, comunque, l’irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non gia’ dal Comune di Milano ma dalla A.T.M. (Azienda Trasporti Milano) che giuridicamente e’ una societa’ per azioni e dunque gli stessi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa, come invece impropriamente ritenuto dalla Corte meneghina che non aveva centrato la questio iuris proposta con il relativo motivo di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ infondato.
2.1 n primo motivo di doglianza e’ addirittura inammissibile, per come formulato.
Ed invero, la Corte di merito aveva gia’ adeguatamente e correttamente risposto alle doglianze sollevate nel gravame ed oggi qui riproposte pedissequamente in sede di ricorso per cassazione, senza tuttavia un’adeguata allegazione in punto di censura della motivazione resa dal giudice di appello.
Sul punto, e’ utile precisare che il motivo di ricorso si considera affetto da aspecificita’ allorquando e’ fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591, comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

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