Corte di Cassazione, sezione quarta, sentenza 22 settembre 2017, n. 43837. Il fatto di aver concordato un incontro per vendere la droga non è motivazione sufficiente per l’imputazione del reato.

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Vale ricordare che, in tema di stupefacenti, il giudice deve riconoscere l’attenuante della “collaborazione” in presenza di un comportamento collaborativo completo, che si sia risolto nella sottrazione all’attivita’ criminosa di risorse (mezzi finanziari, stupefacenti, umane), anche se non necessariamente considerevoli dal punto di vista quantitativo, e che sia risultato, in concreto, utile e proficuo nel contrasto delle attivita’ criminose presenti o future. A tal fine, deve spiegare le ragioni in forza delle quali ritenga sussistenti tali caratteristiche, soffermandosi sulle circostanze rilevanti: in primo luogo, la completezza ed esaustivita’ della collaborazione (il dichiarante deve aver fornito tutto il suo patrimonio di conoscenze); in secondo luogo, le risorse in concreto sottratte all’attivita’ criminosa (sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti, chiamate in correita’ di complici, ecc.); in terzo luogo, la concreta utilita’ per il contrasto dell’attivita’ criminosa determinatasi a seguito del contributo collaborativo (apprezzamento particolarmente approfondito specie quando le risorse sottratte risultassero oggettivamente non considerevoli). Il giudice, invece, deve negare l’attenuante, anche qui dovendone spiegare le ragioni, specie a fronte di un’esplicita richiesta in tal senso dell’interessato, in presenza di un contributo collaborativo incompleto o,comunque, in concreto, non definibile come utile, significativo, proficuo nell’ottica del contrasto delle attivita’ criminose.
Cio’ che e’ necessario e’ che il giudice si soffermi adeguatamente sulla rilevanza, fondatezza e pertinenza della “collaborazione dichiarativa”, non bastando che ad essa si faccia acritica adesione, svincolata dalle circostanze del caso concreto (v., tra le tante, Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265222).
Nel caso in esame, il giudicante ha applicato questi principi, ritenendo di escludere la concessione del beneficio dopo avere esaminato in concreto le dichiarazioni rese dall’imputato, evidenziando che le stesse non avevano apportato alcun contributo alle indagini, tale da neutralizzare l’attivita’ di reato.
Alla inammissibilita’ del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in duemila Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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