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2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente affidandolo ad unico motivo, con cui lamenta il vizio motivazionale relativamente alla consumazione del reato di furto non essendosi verificato lo spossessamento, ma solo la sottrazione del bene. L’imputato, infatti, era stato fermato dall’addetto alla vigilanza, dentro il perimetro interno del negozio. Con la conseguenza che non essendo il (OMISSIS) mai uscito dal negozio, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non si sarebbe realizzata l’elemento oggettivo dello spossamento. La Corte territoriale, infatti, afferma che il (OMISSIS) “momentaneamente usciva dal negozio” realizzando la disponibilita’ autonoma ed effettiva del bene, mentre non essendo cio’ accaduto il reato deve essere qualificato come furto tentato, con ogni conseguenza sulla pena.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
4. La doglianza proposta in questa sede altro non e’ che la ripetizione del primo motivo di appello, espressamente affrontato dai giudici di secondo grado, che hanno argomentato sulla sussistenza della consumazione ritenendo integrato il furto consumato, avuto riguardo al fatto che seppure “momentaneamente” il (OMISSIS) aveva conseguito l’effettiva disponibilita’ del bene. Rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nondimeno, il motivo di ricorso omette un puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento alla decisione che contesta.
5. Ora, I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui cio’ serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione.(Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 – dep. 14/09/2016, Ruci, Rv. 26761101).
6. In ogni caso va ribadito a ribadito quanto in piu’ occasioni affermato da questa Corte e cioe’ che “Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, non assumendo rilievo che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale di sorveglianza. (Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013 – dep. 16/01/2014, P.G. in proc. Nichiforenco e altro, Rv. 25867101).
7. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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