Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 8 novembre 2017, n. 50975. Non può escludersi la responsabilità penale del medico che colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale

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Ebbene, la Corte barese, nella sentenza oggi impugnata, non solo non fornisce una esauriente e coerente risposta a tali doglianze, ma, come detto, aggiunge elementi di dubbio anche in ordine alla colpa, con una motivazione del tutto contraddittoria.
A pag. 5 si legge, infatti, correttamente che “il fulcro della questione penale devoluta al giudice d’appello sulla base delle doglianze degli appellanti (…) concerne la rilevanza di ritardi o omissioni di attivita’ diagnostiche addebitabili all’imputato per la produzione dell’evento indicato nel capo d’imputazione”
Poi, pero’, alla pagina successiva (pag. 6) si legge che: “C’erano dunque plurime patologie concorrenti, ma soprattutto plurimi sintomi ascrivibili a ben diverse patologie, e nessuno di essi decisivo ai fini diagnostici, e v’erano referti e pareri diagnostici di altri sanitari, dai quali non traspariva con evidenza la presenza della patologia tumorale poi accertata. Dunque non e’ ascrivibile al medico una colpa grave nella indagine diagnostica. Ma soprattutto, ed e’ questo l’aspetto decisivo, la tempestivita’ della corretta diagnosi sarebbe stata irrilevante ai fini dell’esito della patologia”. La Corte territoriale fa, dunque, marcia indietro e afferma esplicitamente: “non c’era una colpa grave”.
Poi, pero’, alla pagina successiva, sembra nuovamente ripensarci. O, quanto meno, tornare ad avere dei dubbi. Infatti, a pag. 7, si legge che: “Le omissioni diagnostiche addebitate al medico – che abbiamo visto essere comunque legate ad una non evidenza iniziale dei sintomi della patologia letale, anche per la loro confondibilita’ con sintomi di altre patologie – possono, come sostengono gli appellanti e come si ipotizza anche in atti e nella sentenza impugnata, aver evitato di rallentare l’avanzata del male. Ma si e’ trattato di un ritardo diagnostico di pochi mesi, che risulta giustificato, proprio per quanto rilevato dal perito del P.M., dalla obbiettiva ambiguita’ dei sintomi iniziali, e come gia’ detto, anche nella sentenza impugnata, non avrebbe evitato l’evento”. Dunque, ci sarebbe colpa, per “aver evitato di rallentare l’avanzata del male”.
Quindi si torna nuovamente al tema del nesso di causalita’ e del giudizio controfattuale. E qui la Corte e’ tranciante: “Se dunque puo’ dirsi certo, e nessuno dei periti consultati nel corso del giudizio lo ha mai negato, che la patologia pancreatica che aveva colpito la (OMISSIS) era ad esito infausto inevitabile, allo stato delle conoscenze attuali dell’arte medica, e che il sanitario non ha compiuto alcuna azione che ha provocato la morte della paziente, e’ evidente che l’accusa di aver commesso un omicidio “per colpa” e’ del tutto infondata. La causa della morte e’ stata infatti la patologia, e l’azione del medico non poteva evitarla e non l’avrebbe evitata”.
Ma in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico -verrebbe da obiettare – la causa della morte e’ sempre la patologia. Cio’ nondimeno va valutato se vi sia stata una colpevole omissione, nel senso sopra specificato, nel disporre gli opportuni accertamenti diagnostici volti ad individuarla nel tempo. E nel campo oncologico, assurge a fatto notorio che la diagnosi precoce e’ fattore di assoluto rilievo. In taluni casi per approntare delle terapie salvifiche. In altri – come in quello del tumore al pancreas – per apprestare un intervento chirurgico e delle terapie molto probabilmente non salvifiche, ma idonee quanto meno ad allungare significativamente la vita residua del paziente.
La Corte territoriale, che si incammina su un percorso motivazionale davvero poco congruo e scarsamente significativo sul piano giuridico laddove, a giustificare che “l’evento morte non e’ affatto conseguenza dell’azione terapeutica imperita del medico, ma e’ derivato dalla patologia gravissima – ad esito letale certo secondo tutta la letteratura medica e le rilevazioni statistiche in tema – da cui la (OMISSIS) era stata colpita” si spinge ad affermare che “vi sono, del resto, nella letteratura medica recentissima, notori casi di persone famose, che hanno contratto la medesima patologia della (OMISSIS), e che, pur avendo potuto fruire delle migliori terapie possibili al mondo, non hanno evitato l’esito infausto, e neppure differito di molto nel tempo tale esito”.
La tesi si scontra, tuttavia, con il corretto rilievo, operato dagli odierni ricorrenti, che l’affermazione non risponde al vero, in quanto il piu’ famoso di questi personaggi, (OMISSIS), il fondatore della Apple, mori’ otto anni dopo che gli venne diagnosticato un tumore al pancreas, anche se meno aggressivo di quello che ci occupa.
Va, in ultimo, evidenziato che appaiono fondate le doglianze dei ricorrenti anche laddove attingono il punto della motivazione del provvedimento impugnato che, come visto, nel mettere in discussione anche la colpa del (OMISSIS), sembrano giustificare il suo colpevole errore diagnostico con l’ambiguita’ dei sintomi iniziali e con il fatto che “v’erano referti e pareri diagnostici di altri sanitari, dai quali non traspariva con evidenza la patologia tumorale poi accertata”. Sembra quasi che si faccia riferimento ad una sorta di affidamento nutrito verso le precedenti diagnosi. Ma nel caso che ci occupa non c’e’ nessun affidamento da valutare, in quanto e’ proprio perche’ i primi medici cui si era rivolta non le avevano fornito delle risposte chiare in relazione alla patologia da cui era affetta – e per la contraddittorieta’ tra i risultati degli accertamenti diagnostici fino a quel momento espletati- che la (OMISSIS) si era rivolta ad uno specialista del settore, qual e’ il (OMISSIS).
9. Il giudice del rinvio, stavolta in sede civile stante l’intervenuta prescrizione del reato, sara’ dunque chiamato ad accertare, dandone adeguato conto in motivazione, se, in termini di elevata probabilita’ logica, qualora tempestivamente diagnosticata e trattata, la malattia tumorale da cui era affetta (OMISSIS) avrebbe comunque consentito alla paziente una sopravvivenza apprezzabile.
Va ricordato che il giudice di rinvio, ancorche’ sia quello civile in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato, sara’ tenuto a rivalutare la sussistenza o meno della responsabilita’ dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile (vedasi questa Sez. 4, n. 45786 del 11/10/2016, Assaiante, Rv. 268517). Cio’ in quanto, poiche’ l’azione civile e’ esercitata nel processo penale, il suo buon esito presuppone l’accertamento della sussistenza del reato.
A tal fine, detto giudice potra’, ove lo ritenga opportuno, esercitare i poteri officiosi di cui al combinato disposto degli articoli 257 e 359 cod. proc. civ., considerato che vi e’ stata assoluzione degli imputati in primo grado e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo in varie pronunce (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, 3 sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, 3 sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, 3 Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; piu’ recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, 3 sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, 3 sez. 22.9.2015) e dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’ (Sez. Un., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 14/4/2017, Patalano, non ancora massimata), che hanno visto poi novellato l’articolo 603 c.p.p., comma 3bis ai sensi della L. n. 103 del 2017.
Quanto alla normativa applicabile a seguito dell’entrata in vigore della L. 8 marzo 2017, n. 24 in vigore dal 1.4.2017 che ha riformato la materia della colpa medica, trattandosi di fatti commessi in epoca anteriore, trova applicazione la piu’ favorevole disciplina di cui alla L. n. 189 del 2012 (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 28187 del 20.4.2017, non ancora mass., alla cui articolata e condivisibile disamina sul punto si rimanda, dovendosi rilevare, sul punto, peraltro, che, come gia’ evidenziato (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado) il tribunale monocratico barese ha specificamente escluso che il caso in esame possa essere riconducibile alla colpa lieve.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.

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