Il legislatore nel prevedere l’ipotesi di una revoca della pena sostituita ai sensi dell’articolo 186 comma 9 del codice della strada da parte del giudice, non ha legittimato implicitamente la possibilità di eseguire lavori di pubblica utilità prima della condanna definitiva, ma ha solo inteso disciplinare situazioni marginali, ravvisabili in tutti i casi in cui residui la competenza a pronunciarsi da parte del giudice su aspetti della situazione diversi dalle questioni penali incompatibili con la proposizione di un’impugnazione
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 54985
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA in data 06/07/2015;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott.ssa CAPPELLO Gabriella;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa CARDIA Delia, la quale ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avv. del (OMISSIS) del foro di Avezzano per la (OMISSIS), il quale si e’ riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Avezzano, appellata da (OMISSIS), gia’ condannata per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera b) alla pena di giorni sette di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, sostituita in giorni nove di lavori di pubblica utilita’, al contempo rilevando la regolare esecuzione e l’esito positivo di essi e dichiarando l’estinzione del reato, con riduzione della durata della sospensione della patente di guida.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply