In ordine alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un automobilista, indagato in relazione al reato di omicidio stradale aggravato
Sentenza 22 novembre 2017, n. 53170
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) del foro di TREVISO in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.7.2017 il Tribunale di Venezia, in sede di appello ex articolo 310 c.p.p. proposto dal PM, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata – che aveva rigettato la richiesta del PM di custodia carceraria, applicando la misura degli arresti domiciliari – ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), indagato in relazione al reato di omicidio stradale aggravato.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili.
Lamenta che nessuna autonoma valutazione degli atti processuali e’ stata operata dal Tribunale in relazione ai fatti di causa e che la motivazione e’ gravemente viziata in piu’ punti, specie relativamente all’asserita inidoneita’ del domicilio degli arresti domiciliari per “coinvolgimento” del fratello del ricorrente, valutazione che ritiene del tutto scollegata dalla realta’.
Deduce che il tema delle esigenze cautelari e quello dell’adeguatezza della misura applicata e’ stato affrontato in maniera carente dal Tribunale, che neanche ha valutato in sede di appello la memoria presentata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ articola censure non consentite in sede di legittimita’ o comunque manifestamente infondate.
2. E’ necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema puo’ esercitare il sindacato di legittimita’ sulla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.
2.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare o negare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. S.U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell’articolo 606 c.p.p., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).
2.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall’articolo 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall’articolo 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non e’ fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non di responsabilita’ ma di una qualificata probabilita’ di colpevolezza (cfr. S.U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
2.3. Si e’, piu’ recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).
[…segue pagina successiva]
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