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Nel 2015, poi Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014 dep. il 2015, Torchio, Rv. 262913 hanno precisato ulteriormente che il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’articolo 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 6. Viceversa, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione e’ sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facolta’ delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.
Ancora di recente, poi, si e’ condivisibilmente ribadito che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, da’ sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiche’, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 7, Ord. n. 8124 del 25/1/2016, Nascio ed altro, Rv. 266469 in una fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione).
4. Nel valutare situazioni speculari rispetto a quella che ci occupa, questa Corte di legittimita’ ha anche precisato – e va qui ribadito – che il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 159 c.p.p., comma 1, n. 3), anche nel caso in cui l’accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge (cosi’ Sez. 5, n. 25444 del 23/5/2014, Zandomenighi e altri, Rv. 260414 nel giudicare proprio il caso di un rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l’esito delle trattative intraprese dall’imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa). E il principio che il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’articolo 159 c.p.p., comma 1, n. 3), e’ stato ulteriormente ribadito qualche mese or sono (Sez. 5, n. 26449 del 13/4/2017, Flammia ed altro, Rv. 270539 in relazione ad un di rinvio anche in quel caso disposto in adesione alla richiesta dei difensori motivata dall’esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile).
Diverso sarebbe stato, invece, se la richiesta di rinvio fosse stata avanzata dalla sola parte civile. In tal caso, infatti, il Collegio condivide quell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che ritiene che il rinvio del dibattimento richiesto dalla sola parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell’imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a “nulla opporre” alla richiesta stessa (cosi’ Sez. 2, n. 11100 del 14/02/2017, Monni, Rv. 269687 in un caso in cui il rinvio era stato chiesto dalla parte civile per assumere l’esame delle persone offese non presenti; conf. Sez. 4, n. 7071 del 31/1/2014, Mariotti, Rv. 259326 in un caso in cui la difesa dell’imputato, sulla richiesta di rinvio avanzata dalla parte civile, non aveva espressamente prestato il consenso ma si era limitata a “rimettersi” al giudice). Va tuttavia segnalato che e’ stato affermato anche che il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento riguardante la parte civile da’ luogo a sospensione dei termini di prescrizione del reato, quando la difesa dell’imputato abbia aderito, anche solo tacitamente o implicitamente, alla relativa richiesta, non opponendosi all’istanza di rinvio (cosi’ Sez. 6, n. 17683 del 7/4/2016, V., Rv. 267188).
5. Appare, dunque, fuori discussione, ad avviso del Collegio, la rilevanza del rinvio “sull’accordo delle parti” ai fini della sospensione della prescrizione, ricorrendo l’ipotesi espressamente disciplinata dall’articolo 159 c.p., comma 1, n. 3), che per l’appunto considera il rinvio del procedimento generato dalla richiesta dell’imputato o del suo difensore come fattispecie autonoma rispetto a quella del rinvio determinato dal legittimo impedimento dei medesimi (in tal senso ex multis le ricordate sentenze delle Sezioni Unite Cremonese del 2002 e Petrella del 2003). Il chiaro senso del dettato normativo, il quale prescinde dal fatto che l’accoglimento della richiesta di parte sia imposto da una particolare disposizione di legge (condizione che caratterizza, invece, la previsione dell’articolo 159 c.p., comma 1, prima parte), non consente dunque di ritenere che la sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, possa essere priva di effetti.
Va dato atto anche in questo caso, per completezza espositiva, dell’esistenza di un precedente di segno contrario (Sez. 2, n. 28081 del 12/6/2015, Corvo, Rv. 264288), rimasto tuttavia isolato, che esclude dal novero delle cause di sospensione l’ipotesi del rinvio su richiesta congiunta delle difese, poiche’ l’articolo 159 c.p., comma 1, n. 3, limita la sospensione alla sola richiesta che provenga dall’imputato o dal suo difensore.
Il Collegio ha ritenuto, invece, come detto, di aderire all’orientamento prevalente, poiche’ la richiesta congiunta o quella alla quale aderisca l’imputato o il suo difensore devono ritenersi del tutto equivalenti alla richiesta formulata dal solo imputato o dal suo difensore.
Gia’ quei tre mesi e 16 giorni di sospensione della prescrizione a seguito del rinvio della prima udienza del 9/2/2009 spostavano, percio’, il termine massimo della stessa ad una data successiva a quella della sentenza oggi impugnata. Seguivano peraltro due ulteriori rinvii, il 14/12/2009 e il 18/10/2010, su richiesta della difesa.
Ne’ puo’ porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, piu’ volte ribadito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cosi’ Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

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