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2. Quanto al tema della esecuzione della pena come requisito per la dichiarazione di estinzione del reato, l’articolo 136 disp. att. c.p.p. prevede, in relazione all’istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti, la preclusione all’effetto estintivo “… se la persona nei cui confronti la pena e’ stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione”, ed e’ stato precisato che tale condizione preclusiva ricorre solo nel caso di “… una determinazione volontaria di sottrazione agli effetti della condanna passata in giudicato, rintracciabile soltanto in caso di evasione, oppure di omesso pagamento della sanzione pecuniaria…” (Sez. 1, 24.10.2013, Milan, Rv. 257621).
Con particolare riferimento agli effetti cd. premiali del decreto penale di condanna, la mancata previsione di disposizione analoga, al citato articolo 136, e’ stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 407/2007) che ha riconosciuto il carattere di norma sostanziale dell’articolo 460 c.p.p., comma 5, con conseguente preclusione, ai sensi dell’articolo 14 preleggi, ad una interpretazione estensiva per effetto della applicazione anche al rito per decreto penale della norma di cui all’articolo 136 disp. att. c.p.p..
3. L’ordinanza impugnata valorizza, per escludere l’effetto estintivo nel caso di mancata esecuzione della pena, il regime della prescrizione della pena, osservando che l’eventuale riconoscimento dell’estinzione del reato, nonostante la mancata esecuzione della pena, comporterebbe il verificarsi di estinzione della pena nel decorso di un termine (nella specie, cinque anni) assai inferiore rispetto a quello stabilito dall’articolo 172 cod. pen. (dieci anni).
Il collegio rileva che si tratta di un concorso di cause estintive della pena inflitta – in un caso, per il semplice decorso del tempo (articolo 172 cod. pen.), nell’altro, come conseguenza dell’estinzione, dopo il giudicato, del reato (articolo 460 c.p.p., comma 5) – che l’articolo 183 cod. pen. disciplina dando prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla causa di estinzione della pena, ovvero, nel caso di cause di estinzione della medesima natura, secondo il criterio della priorita’ (vedi Sez. Un. 15.7.2010, Bracco, Rv. 247940; Sez. 1, 16.2.2010, Infantino, Rv. 246508, Sez. Un. 24.9.2009, Martinenghi, Rv. 245162).
Non vi e’ dunque alcuna preclusione ad ipotesi di concorso di cause estintive del reato o della pena, ne’ e’ riscontrabile nell’ordinamento un principio secondo cui non sarebbero ammissibili cause di estinzione della pena piu’ favorevoli rispetto alla prescrizione della pena, essendo, invece, espressamente riconosciuta prevalenza alle cause di estinzione del reato rispetto alle cause di estinzione della pena.
4. Il collegio quindi ritiene che la disciplina degli effetti cd. premiali del decreto penale di condanna non preveda anche, come condizione ostativa all’estinzione del reato, la mancata esecuzione della pena.
Va affermato il principio di diritto, per cui “L’effetto estintivo di cui all’articolo 460 c.p.p., comma 5, non e’ condizionato dalla mancata esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna”.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, che dovra’ fare applicazione dell’indicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Ferrara.
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