Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 23 ottobre 2017, n. 48590. Quand’è configurabile il concorso di persone nel reato di omicidio nella forma del concorso morale

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Il discrimine sta nella concretezza della deliberazione e nella previsione delle modalità essenziali dell’azione e del soggetto passivo, che, nel mandato ‘in bianco’, seppur non sia indicato nella sua realtà individuale è determinabile in base a caratteristiche selettive che rispondono alla finalità perseguita come accaduto nel caso specifico, in cui la vittima designata doveva appartenere al gruppo di spacciatori extracomunitari africani, operanti in un’area ben delimitata. La programmazione tipica di un’associazione di stampo mafioso riguarda, invece, un progetto operativo da realizzare in tempi ravvicinati e con modalità stabilite in linea di massima da parte del mandante, che consente di ravvisare l’apporto concorsuale morale nelle forme dell’istigazione e della deliberazione di azione delittuosa rimessa per la sua attuazione all’intervento degli incaricati. L’interpretazione in tali termini del concorso morale non confligge con il principio di personalità della responsabilità penale, perché non addebita al dirigente del sodalizio mafioso il delitto, realizzato da altri sodali, per il solo fatto dell’adesione al suo programma delinquenziale, né per la posizione verticistica del soggetto, ma valorizza il contributo causalmente determinante all’iniziativa illecita dato mediante la sua ideazione e l’impulso all’operato dei concorrenti esecutori materiali.
Resta solo da aggiungere che l’ordinanza ha richiamato in senso adesivo una precedente decisione di questa Corte (Cass., sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, P.M. in proc. Arena ed altri, rv. 227777), il cui principio di diritto, – mai smentito da pronunce contrarie, che il ricorso evoca ma non cita negli estremi identificativi-, si condivide e riafferma nei seguenti termini: ‘è configurabile il concorso di persone nel reato di omicidio nella forma del concorso morale quando il capo di un’organizzazione di stampo mafioso conferisca ai sodali il mandato generico per la soppressione di tutti i componenti di un clan rivale, o comunque di un gruppo di soggetti impegnati in attività criminose concorrenziali, poiché tale incarico è solo relativamente indeterminato, ma è determinabile in funzione dello scopo perseguito nell’ambito di un progetto specifico, deliberato nelle sue linee essenziali, dal momento che l’appartenenza alla formazione avversaria delimita l’ambito delle possibili vittime; si distingue dunque dal generico programma proprio dell’associazione di stampo mafioso, che proietta nel futuro la realizzazione di una serie imprecisata di reati solo genericamente ed astrattamente previsti.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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