Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42851. Dichiarazione di domicilio da parte del condannato

[….segue pagina antecedente]

La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilita’, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto: la giurisprudenza di questa Corte e’ pressoche’ unanime nel ritenere la dichiarazione od elezione di domicilio, di cui alla norma citata, come un atto personalissimo che puo’ essere fatto soltanto dal condannato e, quindi non delegabile al difensore: quello che maggiormente rileva e’, infatti, la riconducibilita’ all’interessato della relativa manifestazione di volonta’, riconducibilita’ assicurata da modalita’ di legge che convergono nel riconoscere la natura strettamente personale dell’atto di elezione o dichiarazione di domicilio, con la conseguente esclusione che esso sia ad altri delegabile ovvero sia surrogabile da una dichiarazione del difensore (Sez. Un., n. 18775 del 17.12.2009, Rv 246720).
Tuttavia questo principio va correlato con altro consolidato orientamento e cioe’ quello secondo il quale la dichiarazione di domicilio da parte del condannato deve soltanto esprimere con chiarezza la volonta’ che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, e cio’ senza che vi sia necessita’ di particolari formule (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Rv. 247952).
In altri termini, l’esigenza del rigido rispetto delle forme, che ragionevolmente ispira la disciplina cui si e’ fatto cenno, non puo’ costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione: assumendo un principio in tema di nomina del difensore, esportabile anche in altri ambiti, va detto che la dichiarazione di nomina, che segue immediatamente sullo stesso foglio la firma dell’avvocato o allegata alla richiesta avanzata, con sottoscrizione autenticata dal professionista, ha un implicito ma evidente valore di condivisione della dichiarazione, che quindi deve giuridicamente ritenersi essere stata fatta propria dall’interessato, il quale in tal modo se ne e’ assunto la paternita’ (Sez. Un. N. 47803 del 27/11/2008, Rv. 241355).
Nella fattispecie, l’interessato aveva allegato all’istanza di misura alternativa la nomina del difensore ed aveva ivi indicato la sua residenza, da intendersi dunque come luogo in cui intendeva ricevere comunicazioni e fruire della misura alternativa.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che il decreto impugnato va invece annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *