In mancanza della deroga contenuta nell’art. 104-bis l.fall. per l’ipotesi di affitto di azienda stipulato dal curatore, la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.
Sentenza 9 ottobre 2017, n. 23581
Data udienza 5 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15469/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) della (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 135/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta al ricorso per l’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta al controricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con decreto del 15 maggio 2012 il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in conseguenza del diniego di ammissione al passivo fallimentare del credito del complessivo importo di Euro 187.200,00, in chirografo per la sorte ed in privilegio per l’Iva, quale corrispettivo maturato in conseguenza dell’esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi stipulato con l’appaltante (OMISSIS) S.p.A., societa’ affittuaria dell’azienda della societa’ poi fallita, alla quale ultima l’azienda medesima era stata infine retrocessa all’esito del fallimento ed a seguito di recesso del Curatore dal contratto.
A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il debito era stato contratto dall’affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima, non potendo in proposito configurarsi alcuna responsabilita’ di (OMISSIS) S.p.A. ai sensi dell’articolo 2560 c.c., comma 2, non essendo l’ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma e’ posta, secondo quanto affermato da questa Corte con sentenza numero 3027 del 1981.
2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.
Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui la societa’ ricorrente ha denunciato: “Violazione dell’articolo 2560 c.c., comma 2, anche alla luce dell’articolo 104 bis, u.c., L.F. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilita’ dell’articolo 2560 c.c., comma 2 all’ipotesi di retrocessione al concedente dell’azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in se’ soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite.
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