Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 marzo 2018, n. 5889. All’assegno circolare non si applica il termine di otto giorni previsto per l’incasso dell’assegno bancario.

All’assegno circolare non si applica il termine di otto giorni previsto per l’incasso dell’assegno bancario. Inoltre, l’azione del beneficiario contro la banca emittente si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Ed è soltanto da questo momento che decorre il termine di prescrizione decennale per richiederne l’importo da parte di chi lo ha firmato.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 5889
Data udienza 29 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21369/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito, per la contro ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30/3/2001 (OMISSIS) chiedeva alla Banca del Piemonte l’emissione di un assegno circolare a favore della figlia (OMISSIS), dell’importo di Lire 100.000.000, che veniva emesso con addebito sul conto corrente della (OMISSIS) stessa, ma non veniva posto all’incasso dalla beneficiaria che ne denunciava lo smarrimento soltanto in data (OMISSIS). In data 28/05/2009 la (OMISSIS) trasferiva la somma di Euro 51.645,69 al Fondo depositi “dormienti”, istituito con L. 266 del 2005, relativo, tra l’altro, agli assegni circolari non riscossi nel termine di prescrizione del diritto.

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., davanti al Tribunale di Torino, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., quale gerente del predetto Fondo, la (OMISSIS) chiedeva la condanna della societa’ al pagamento della somma in questione.

Costituitosi il contraddittorio, la (OMISSIS) eccepiva la prescrizione del diritto e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con ordinanza in data 08/4/2013, dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente, ritenendo legittimata soltanto la beneficiaria.

Proponeva appello la (OMISSIS). Costituitosi il contraddittorio, la societa’ ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 28/4/2015, rigettava l’appello, pur correggendo la motivazione del provvedimento impugnato: dichiarava la legittimazione attiva dell’appellante, ma affermava la sussistenza di prescrizione del suo diritto.

Ricorre per cassazione l’appellante.

Resiste con controricorso l’appellata.

Le parti depositano memorie per l’udienza.

Assegnata la causa a sentenza il 29/5/2017, il Collegio si e’ riconvocato per la Camera di Consiglio del 3/10/2017, nella quale ha assunto la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 35, Legge Assegno, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile analogicamente all’assegno circolare le norme di cui all’articolo 35 Legge Assegno.

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