Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 marzo 2018, n. 5889. All’assegno circolare non si applica il termine di otto giorni previsto per l’incasso dell’assegno bancario.

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Con il secondo, violazione degli articoli 2008, 2016 e 2019 c.c., articoli 82 e 86 Legge assegno, per avere la Corte ritenuto che lo smarrimento dell’assegno circolare precludesse all’intestataria la riscossione della somma relativa.

Con il terzo, violazione degli articoli 1719, 1720 e 1722 c.c., per aver ritenuto la Corte che la revoca del mandato da parte del richiedente fosse sufficiente a far sorgere il diritto alla restituzione della provvista.

Con il quarto, violazione dell’articolo 84 Legge Assegno, e articolo 2935 c.c., per aver ritenuto la Corte che il diritto alla ripetizione della provvista potesse essere fatto valere dalla ricorrente prima della data di prescrizione del diritto cartolare spettante alla beneficiaria.

Con il quinto, violazione della L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 345 ter, e articolo 2935 c.c., per aver ritenuto la Corte che il diritto alla ripetizione della provvista potesse essere fatto valere dalla ricorrente prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del FONDO.

I motivi proposti sono tutti strettamente collegati, e richiedono una trattazione unitaria.

Va innazitutto esaminato il quadro normativo di riferimento. In linea generale, l’articolo 2935 c.c., precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere, e l’articolo 2946 c.c., aggiunge che, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Quanto alla disciplina dell’assegno, il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 84, comma 2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Ancora, ma con riferimento all’assegno bancario, l’articolo 32, prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui e’ stato emesso (termini piu’ ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune e’ differente); dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno puo’ ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno puo’ comunque essere pagato anche successivamente (articolo 35).

Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a cio’ autorizzato dall’autorita’ competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente. Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli articoli 32 e 35 all’assegno circolare.

Va ancora precisato che la L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 343 – 345, ha costituito un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato tra l’altro dall’importo di conti correnti e rapporti bancari “dormienti”. Assai significativamente l’articolo 1, comma 345 ter, precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui al Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 84, comma 2, sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Proprio le caratteristiche suindicate dell’assegno circolare configurano il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso e l’istituto bancario, come mandato (al riguardo, Cass. N. 11961 del 2003). E’ indubbio che il mandato sia sempre revocabile (articolo 1722 c.c. ss.) e se revoca del mandato vi fosse, e’ da ritenere (contrariamente a quanto afferma la ricorrente) che il diritto alla restituzione potrebbe essere fatto valere, pur pendendo il termine triennale per l’azione cartolare del beneficiario (e dalla revoca decorrerebbe la prescrizione decennale): non vi e’ prova alcuna peraltro che la (OMISSIS) avesse disposto tale revoca.

Dopo trascorso il termine triennale, il beneficiario non puo’ piu’ ottenere il pagamento dell’assegno, e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potra’ ripetere la provvista (senza necessita’ di revocare il mandato che e’ oggettivamente venuto meno).

Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.

Anche la predetta L. n. 266, sembra fornire qualche conferma alla ricostruzione effettuata, la’ dove da un lato afferma, come si e’ detto, che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto vengono versati al fondo nell’anno successivo a quello in cui scade tale termine, dall’altro che resta impregiudicato nei confronti del Fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Nella specie, pacificamente la prescrizione dell’azione della (OMISSIS) nei confronti dell’emittente si verifico’ il 30.3.2004; quella del diritto della ricorrente alla restituzione della provvista si verificava il 30.3.2014, posteriormente all’inizio della presente causa.

Va pertanto accolto nei termini suindicati il ricorso e cassata la sentenza impugnata.

Puo’ decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Va conseguentemente accolta la domanda della (OMISSIS), con condanna della (OMISSIS) a restituire la somma richiesta, con interessi dalla domanda.

La novita’ della questione richiede la compensazione delle spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di (OMISSIS) e condanna la (OMISSIS) a pagare alla stessa la somma di Euro 51.645,69 oltre interessi dalla domanda. Compensa le spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.

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