Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10123. È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili

È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen. – applicabile ex art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace – che prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 10123
Data udienza 22 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/09/2016 del GIUDICE DI PACE di PAOLA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8/9/2016 il Giudice di Pace di Paola ha dichiarato l’imputato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 582 c.p. in danno di (OMISSIS) e lo ha pertanto condannato alla pena di Euro 344,00= di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno alla persona e del danno morale alla parte civile, liquidato in Euro 200,00=, oltre alle spese di lite, da versarsi all’Erario, stante l’ammissione della parte civile al patrocinio statuale.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, in data 22/10/2016, svolgendo unico motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)-e), per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’insussistenza del reato di cui all’articolo 582 c.p..

Il Giudice di pace aveva assolto l’imputato dal reato di lesioni nei confronti di (OMISSIS), quanto alla contusione da essa riportata al braccio destro, subita nel tentativo di sedare la lite fra il (OMISSIS) e il proprio compagno (OMISSIS), non ravvisando l’intenzionalita’ dell’azione dell’imputato e lo aveva invece condannato per il reato di lesioni, ma in riferimento allo “stato di ansia con crisi ipertensiva”, contestualmente certificato dai sanitari del Pronto Soccorso di (OMISSIS).

Il ricorrente rammenta che il concetto di malattia mentale giuridicamente rilevante ricomprende qualsiasi alterazione delle facolta’ psichiche, che abbia i caratteri del fatto patologico, identificabile in uno dei quadri classici psichiatrici o nelle ripercussioni mentali di una malattia somatica, con esclusione dei semplici stati emotivi.

Dal certificato dell’Ospedale di (OMISSIS) risultava pero’ che la (OMISSIS) era eupnoica e vigile, senza alcuna riduzione apprezzabile delle funzionalita’ psichiche, sicche’ doveva ritenersi che i dieci giorni di prognosi si riferissero alla contusione e non allo stato d’ansia; il mero spavento non costituiva lesione rilevante per la configurazione del reato di lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37 consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, nonche’ contro le sentenze che applicano una pena pecuniaria, allorche’ sia impugnata anche la contestuale pronuncia risarcitoria, anche se generica, al risarcimento dei danni.

L’articolo 37, comma 2 citato prevede invece la proposizione del ricorso in cassazione contro le sentenze di condanna alla sola pecuniaria e le sentenze di proscioglimento.

Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato la condanna alla pena pecuniaria, ma non espressamente la condanna risarcitoria.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza del tutto maggioritaria di questa Corte, e’ qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtu’ dell’articolo 574 c.p.p., comma 4, – applicabile ex Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 2, anche nel procedimento davanti al Giudice di pace – che prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (Sez. 5, n. 51123 del 21/09/2015, Dinatale, Rv. 266094; Sez. 5, n. 7051 del 20/01/2009, Massari e altri, Rv. 243233; Sez. 5, n. 12609 del 02/03/2006, Dante, Rv. 234544; Sez. 5, n. 9777 del 15/02/2006, Zuccaro, Rv. 234234; Sez. 5, n. 5098 del 06/12/2005 – dep. 2006, Riggi ed altro, Rv. 233599).

2. Ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, l’impugnazione e’ ammissibile a prescindere dalla qualificazione erronea eventualmente impressa dal proponente; in tal caso il giudice incompetente adito deve trasmettere gli atti al giudice competente, che nel caso e’ il Tribunale di Paola, nella cui circoscrizione opera il Giudice di Pace della stessa citta’.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, trasmette gli atti al Tribunale di Paola per il giudizio.

Motivazione semplificata.

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