Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20719. Reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento

Anche in caso di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento deve trovare applicazione il principio ampiamente consolidato secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile l’impugnazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”.

 

Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20719
Data udienza 12 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18537/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del Presidente del C.d.A. avv. (OMISSIS) e dell’amministratore delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei Curatori avv. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del Presidente del C.d.A. avv. (OMISSIS) e dell’amministratore delegato Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che Codesta Suprema Corte voglia rigettare sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con ogni conseguente statuizione.

FATTI DI CAUSA

1. – A seguito di ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A., il Tribunale di Nola ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della societa’ ricorrente nominando due commissari giudiziali, ai quali, dopo il deposito della relazione prevista dalla L. Fall., articolo 172, che evidenziava alcune criticita’ della proposta concordataria, lo stesso Tribunale ha ordinato il deposito di una relazione integrativa su mancati adattamenti della proposta da parte della ricorrente.

Successivamente, prima del deposito della relazione integrativa da parte dei commissari, (OMISSIS) S.p.A., il 26 giugno 2014, ha formulato istanza di precisazione delle classi e riconciliazione dei saldi, presentando una diversa classificazione dei creditori, individuati in otto classi.

2. – Il Tribunale di Nola, fissata l’udienza di cui alla L. Fall., articolo 173, ha con sentenza del 9 ottobre 2014 revocato l’ammissione al concordato preventivo e dichiarato il fallimento.

3. – (OMISSIS) S.p.A. ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Napoli nel contraddittorio con il Fallimento (OMISSIS) S.p.A., nonche’ con (OMISSIS) e (OMISSIS) Ltd., ha respinto con sentenza del 26 giugno 2015.

A fronte delle doglianze spiegate da (OMISSIS) S.p.A., tutte volte a denunciare l’erroneita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, la Corte territoriale adita ha osservato, per quanto rileva, quanto segue:

-) l’istanza del 26 giugno 2014 aveva comportato modifiche sostanziali della proposta e del piano, e, cio’ nondimeno, (OMISSIS) S.p.A. non aveva depositato la nuova relazione in tal caso richiesta dalla L. Fall., articolo 161, comma 3;

-) la necessita’ del deposito della menzionata relazione non era esclusa per il fatto che alcune modifiche fossero state sollecitate dai commissari giudiziali, ne’ la societa’ aveva avanzato una richiesta esplicita o implicita volta ad ottenere una proroga del termine per l’adempimento;

-) le relazioni dei commissari giudiziari non potevano considerarsi equipollenti rispetto alla nuova relazione;

-) (OMISSIS) S.p.A. aveva posto in essere una condotta fraudolenta, rilevante ai sensi della L. Fall., articolo 173, consistita nell’omessa denuncia di un credito tributario di Euro 1.644.898,14, tale da comportare, a causa del carattere privilegiato del credito, una sensibile alterazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, nulla rilevando la conoscenza o conoscibilita’ del credito da parte dei commissari giudiziari;

-) la societa’, inoltre, non aveva rappresentato l’ulteriore credito di oltre Euro 100.000 vantato da (OMISSIS).

4. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, al quale la ricorrente ha replicato con controricorso.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso

(OMISSIS) Ltd. non ha spiegato attivita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene tre motivi

1.1. – Il primo motivo e’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 161, comma 3 e articolo 173 (articolo 360, comma 1, n. 3)”.

Sostiene la ricorrente:

1) che la Corte napoletana aveva omesso di considerare che le modifiche effettuate costituivano riscontri a chiarimenti chiesti e non comportavano una variazione sostanziale del piano, ma comportavano un’evoluzione di un piano economico invariato;

2) che alla data del deposito della proposta modificata era gia’ stata fissata l’udienza ai sensi della L. Fall., articolo 173, sicche’ l’istanza del 26 giugno 2014 era finalizzata esclusivamente a rendere urgenti chiarimenti richiesti alla societa’, la quale confidava nella rimessione in termini per consentire eventualmente il rilascio della relazione del professionista sulla veridicita’ dei dati aziendali e sulla fattibilita’ del piano;

3) che avendo avuto inizio la procedura di cui alla L. Fall., articolo 173, era inoperante la procedura di concordato preventivo sicche’ non potevano essere introdotte modifiche che riguardavano una procedura non in corso;

4) che la L. Fall., articolo 161, comma 3, laddove prevedeva la relazione da parte dell’attestatore, doveva intendersi riferito alle sole modifiche antecedenti all’apertura della procedura.

1.2. – Il secondo motivo e’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 173 (articolo 360, comma 1, n. 3)”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato ad affermare che per l’integrazione dell’atto di frode non sarebbe necessaria la preordinazione dolosa del fatto, elemento soggettivo invece necessario e nella specie insussistente dal momento che dell’esistenza del credito erano stati resi edotti i Commissari giudiziari.

1.3. – Il terzo motivo e’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 173, comma 3 (articolo 360, comma 1, n. 3)”.

Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe altresi’ errato nel ritenere configurato un atto di frode nella mera omessa rappresentazione del credito di Euro 100.000 derivante dalla declaratoria di nullita’ del licenziamento intimato a (OMISSIS), tenuto conto dell’assoluta irrilevanza del credito a fronte di un concordato preventivo del valore di oltre 140 milioni di Euro, con l’ulteriore conseguenza della mancanza, anche in questo caso, dell’elemento soggettivo dell’atto di frode.

2. – Il ricorso incidentale contiene un solo motivo rubricato: “Violazione della L. Fall., articolo 18, articolo 324 c.p.c., articolo 329 c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Sostiene in breve il Fallimento che il decreto del Tribunale di Nola di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, e la susseguente sentenza di dichiarazione del fallimento, poggiava su una pluralita’ di autonome rationes decidendi, una delle quali, di per se’ sufficiente a sostenere la decisione adottata dal primo giudice, non era stata impugnata da (OMISSIS) S.p.A., in sede di reclamo proposto ai sensi della L. Fall., articolo 18, sicche’ il reclamo era percio’ stesso inammissibile, alla stregua dell’eccezione in tale sede formulata dal Fallimento, senza tuttavia che la Corte d’appello di Napoli avesse pronunciato.

3. – E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale, che va accolto. Il Tribunale di Noia ha fondato la decisione di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, e di qui la conseguente dichiarazione di fallimento, come risulta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, su:

1) omesso deposito di nuova relazione del professionista a seguito della modifica della proposta e del piano;

2) abuso del diritto da parte del debitore in relazione alla classazione dei creditori;

3) violazione del consenso informato dei creditori;

4) compimento di atti non autorizzati L. Fall., ex articolo 167, da parte della debitrice;

5) omessa dolosa denunzia di debiti.

Quanto al profilo indicato sub 3), il Tribunale dopo aver osservato che il debitore aveva qualificato la proposta di concordato ora come liquidatorio, ora come in continuita’, secondo la propria convenienza, ha aggiunto che, “quanto poi all’incerta situazione debitoria della societa’, di cui la societa’, in virtu’ dello strumento prescelto, doveva prevedere la continua evoluzione, va aggiunto che “l’omissione di informazioni rilevanti per l’espressione di un voto consapevole da parte dei creditori impone al giudice di revocare l’ammissione alla procedura di concordato, anche a prescindere dal fatto che simile omissione integri un atto di frode L. Fall., ex articolo 173. Infatti, i creditori, per poter decidere consapevolmente, devono essere correttamente edotti dell’effettiva consistenza e della reale situazione economica e giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’impresa e compete al Tribunale, nel controllo di legalita’ ad esso demandato, una verifica rigorosa a che ai creditori siano stati forniti tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta” (cosi’ Cass. 23 giugno 2011, n. 13817; Tribunale Mantova 8 aprile 2014). In tale contesto, si inserisce la mancata previsione da parte della (OMISSIS) S.p.A. in sede di predisposizione del piano originario e delle successive modifiche, dei costi e degli oneri derivanti dallo scioglimento e/o dalla prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione”. Il Tribunale ha aggiunto di aver chiesto “informazioni riguardanti i contratti pendenti alla data dell’affitto dell’azienda alla (OMISSIS), non prevedendo la proposta ed il piano alcun elenco di quei contratti che, ai sensi dell’articolo 2558 c.c., u.c., sarebbero transitati all’affittuaria; la ricorrente rispondeva che i rapporti/contratti, ivi compresi i rapporti di lavoro, da trasferire alla (OMISSIS) con contratto di affitto di ramo d’azienda sarebbero stati individuati al momento specifico della stipula del contratto, il tutto per valori equivalenti ed entro i limiti indicati nelle poste specificate nel piano. Il Tribunale rileva che ne’ il piano originario, ne’ quello modificato ed integrato, e neppure compiutamente l’istanza del 24 giugno 2014… contengono previsione sui costi/oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti in essere… e che tale omissione incide sulla corretta informazione dei creditori nei termini che seguono… Il luogo deputato a valutare se sia conveniente una proposta concordataria con lo scioglimento dei contratti o un’alternativa ove nel patrimonio del debitore sia ancora presente un rapporto contrattuale altrimenti destinato alla risoluzione, non puo’ che essere quello dell’approvazione del concordato mediante il conseguimento delle maggioranze di cui alla L. Fall., articolo 177… Pertanto… ritiene il Tribunale che la mancata previsione (nonostante il sollecito del Tribunale, in sede di ricorso e di piano, di tutti i contraenti per i quali il debitore aveva previsto… lo scioglimento dai contratti non appaia conforme al principio del consenso informato dei creditori… L’omissione di informazioni rilevanti sulla consistenza debitoria della societa’, anche dovuta a mera superficialita’ del debitore, integra pertanto una causa di revoca del concordato”.

Orbene, a fronte del proposto reclamo, il Fallimento, nella comparsa di costituzione, ha subito eccepito che: “La reclamante non formula alcuna censura su tale capo autonomo e decisivo del decreto impugnato e tale mancata impugnazione determina, di per se’, la inammissibilita’ del gravame, per manifesta inidoneita’ dello stesso a inficiare la decisione di revoca del concordato”.

Ed in effetti il reclamo non contiene censure rivolte contro detta ratio decidendi, e del resto la ricorrente principale, nel replicare al ricorso incidentale, con il proprio controricorso, si e’ limitata a riferire di aver contestato l’intero provvedimento impugnato dinanzi alla Corte d’appello, ma non ha neppure accennato a quali argomenti avesse spiegato nei riguardi del ragionamento svolto dal primo giudice.

Resta da dire che la Corte d’appello non si e’ pronunciata sull’eccezione formulata dal Fallimento.

Tanto premesso, vale osservare che questa Corte ha gia’ affermato che nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., articolo 18, ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, tale istituto, per quanto adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, non e’ del tutto incompatibile con i limiti dell’effetto devolutivo normalmente inerenti al meccanismo dell’impugnazione, attenendo comunque ad un provvedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, tanto e’ vero che il comma 2, n. 3 della citata norma prescrive che il reclamo deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la Corte d’appello puo’ riesaminare la decisione del Tribunale, non potendo essere messi in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti gia’ accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22110).

Nella stessa prospettiva e’ stato ribadito che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non configura una impugnazione pienamente devolutiva; da cio’ consegue che la Corte d’appello investita del relativo giudizio puo’ conoscere solo le questioni tempestivamente dedotte dal reclamante nell’atto introduttivo (Cass. 5 giugno 2014, n. 12706, massima non ufficiale).

Si legge in quest’ultima pronuncia quanto segue: “La sentenza di fallimento e’… un provvedimento decisorio contente un accertamento (sulla ricorrenza dei presupposti di fallibilita’ del debitore) che ha natura costitutiva e che, in mancanza di impugnazione (od in caso di rigetto delle ragioni su cui l’impugnazione si fonda) e’ destinato a divenire definitivo ed a spiegare efficacia erga omnes…. La legge fallimentare, articolo 18, comma 2, n. 3, prescrive… che il reclamo contro la sentenza di fallimento deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni. Se dunque, a differenza che nell’articolo 342 c.p.c. (nel testo vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 169 del 2007), non e’ richiesta l’indicazione degli “specifici motivi” e se deve, del pari, ritenersi inapplicabile, in difetto di richiamo, il disposto dell’articolo 345 c.p.c. (il che consente di affermare che il legislatore ha inteso adeguare il mezzo alla natura camerale dell’intero procedimento, escludendone l’assoggettabilita’ alla disciplina propria dell’appello), cio’ nondimeno la rigorosa formulazione della norma impedisce di configurare il reclamo legge fallimentare, ex articolo 18, in termini pienamente devolutivi, ovvero quale mezzo a critica illimitata, nel quale sara’ sufficiente lamentare l’erroneita’ della decisione per ottenerne la riforma. La disposizione in esame circoscrive infatti, inequivocabilmente, l’ambito dell’impugnazione alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante. Ne consegue che la corte del merito investita del reclamo, pur essendo tenuta ad esaminare tutti i temi di indagine oggetto di doglianza – anche se attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado od a nuove eccezioni in senso proprio, ed anche quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive gia’ addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte – non puo’ spingersi sino al punto di valutare d’ufficio la ricorrenza dei presupposti di fallibilita’ che non sono in contestazione. La conclusione, d’altro canto, e’ coerente con i principi generali vigenti in materia di impugnazione, secondo i quali sono coperti da giudicato interno tutti gli accertamenti di fatto (implicitamente od esplicitamente) contenuti in una sentenza che costituiscono presupposto indefettibile della pronuncia e che non hanno formato oggetto di censura”.

Analogamente e’ stato confermato che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e’ caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame, perfino senza enunciazione dei motivi. Ne consegue che, pur se risulti attenuato il requisito dell’articolo 342 c.p.c., nondimeno e’ inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l’atto introduttivo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13505).

Ne consegue che anche in caso di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento deve trovare applicazione il principio ampiamente consolidato secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile l’impugnazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (da ultimo Cass. 4 marzo 2016, n. 4293, riferita al ricorso per cassazione).

4. – Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il reclamo proposto da (OMISSIS) S.p.A., fondato su motivi (insussistenza di abuso del diritto nell’uso degli strumenti di risoluzione della crisi, insussistenza di abuso nella suddivisione in classi, mancanza di dolo nel compimento di atti non autorizzati, insussistenza dell’omessa denuncia del debito tributario) che hanno investito solo alcune delle rationes decidendi poste a sostegno della revoca dell’ammissione al concordato preventivo, con conseguente dichiarazione di fallimento, in mancanza di censure rivolte contro la ratio decidendi concernente la violazione del consenso informato dei creditori, va dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio, salvo che per la pronuncia sulle spese, della stessa sentenza.

5. – I motivi di ricorso principale rimangono assorbiti.

6. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riguardo al giudizio di legittimita’. Rimane ferma la pronuncia sulle spese adottata dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, e per l’effetto, ferma la statuizione sulle spese in essa contenuta, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il reclamo proposto contro la sentenza del 9 ottobre 2014 resa tra le parti dal Tribunale di Nola, condannando (OMISSIS) S.p.a. al rimborso, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. e di (OMISSIS), delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate, quanto ad ognuno di detti controricorrenti, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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