Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22270. La dichiarazione di fallimento del socio occulto

Se l’imprenditore individuale o collettivo non può dare la prova di una diversa data di cessazione dell’attività, rispetto a quella sancita dalla cancellazione dal registro delle imprese, è del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di identificabilità nell’ambito dello stesso registro, non possa fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile.

 

Ordinanza 25 settembre 2017, n. 22270
Data udienza 6 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17973/2011 proposto da:

(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento in estensione di (OMISSIS), in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, depositata il 1 giugno 2011, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale di Forli’ ai sensi dell’articolo 147 L.F. in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS), gia’ dichiarata fallita il (OMISSIS).

La corte territoriale ha ritenuto che: a) dall’esame dei documenti in atti risulta che, al di la’ del formale avvicendarsi nelle cariche sociali prima della compagna e poi della giovane figlia del (OMISSIS), l’unica presenza costante in societa’ e’ sempre rimasta quella del (OMISSIS) medesimo, come risulta anche dal lungo elenco di operazioni bancarie da lui compiute, pari a circa l’80% del totale, mediante l’amplissima delega ricevuta dalla figlia accomandataria, onde e’ provato il potere di gestione delle casse sociali ed il continuo, autonomo e sistematico utilizzo di quella delega, nonche’ la spendita di fronte ai terzi del nome sociale; b) e’ provata la gestione e la direzione della societa’ da parte del (OMISSIS), anche dopo la sua formale uscita dalla compagine sociale, che dunque non era effettiva, essendo egli rimasto in societa’ quale socio occulto; c) e’ irrilevante l’allegato decorso di un anno da quella cessione, termine appunto inapplicabile al socio rimasto occulto; d) quanto alle due specifiche operazioni compiute dopo la cessione – il contratto di locazione e la risoluzione transattiva dello stesso – la prima e’ priva di data e di provenienza certe, mentre dai documenti in atti, ovvero le comunicazioni dell’agenzia immobiliare, risulta che il (OMISSIS) si presentava ai terzi come l’effettivo proprietario dell’immobile, rendendo, inoltre, la sua stessa qualita’ di commercialista implausibile che egli non si sia reso conto di comparire nel contratto come rappresentante della societa’ locatrice, posto che la sua firma era apposta sotto la precedente ragione sociale, da lui stesso vergata a mano; ed il fatto di comparire come socio non e’ valutabile come mera svista, quanto come ulteriore dimostrazione della perdurante gestione in capo allo stesso; e) quanto alla transazione del 15 aprile 2008, la parte locatrice viene indicata ancora come

(OMISSIS); ne’ egli e’ mai menzionato, nel contratto di locazione, come socio; la nozione di “proprieta’” dell’immobile in capo al (OMISSIS), contenuta nelle lettere dell’agenzia immobiliare, proviene da un terzo e non ha valore probatorio, riferendosi poi a periodo anteriore allo scioglimento del singolo rapporto sociale; non rileva che difetti la data certa ex articolo 2704 cod. civ. della delega in suo favore a concludere il contratto di locazione, dato che la norma non si applica ove si invochi la scrittura come mero fatto storico e non fonte di effetti negoziali.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1602 cod. civ. e articolo 115 cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione ed alla nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto nella transazione la spendita del nome sociale da parte di (OMISSIS) non era voluta, essendo ormai subentrata come locatrice la (OMISSIS) s.r.l., alla quale erano stati pagati i canoni relativi, ed essendo il nome del ricorrente frutto di mero errore materiale; quanto alla vendita simulata dell’immobile, essa esula dal tema del reclamo e cio’ rende nulla la sentenza impugnata.

Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 10, L. Fall., perche’ il reclamo e’ interamente devolutivo, non valgono le preclusioni e le parti possono produrre ivi nuovi documenti, come avvenuto, nella specie, con riguardo all’estratto conto della (OMISSIS) s.r.l., prodotto subito dopo averlo ottenuto dalla banca; ne’, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, si tratta di documento ininfluente, posto che esso era utile a palesare il mero errore materiale nominativo nella transazione.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione degli articoli 99, 112, 115, 178 e 217 cod. proc. civ., articolo 18, comma 10, L. Fall., oltre al vizio di motivazione ed alla nullita’ della sentenza, non avendo la corte del merito motivato la non ammissione della prova testimoniale articolata dal reclamante.

Con il sesto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2247, 2320, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e articolo 147, commi 1, 2 e 4, L. Fall., oltre al vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta qualita’ di socio occulto in capo al ricorrente, laddove la cronologia dei fatti e’ chiara nel palesare la sua effettiva uscita dalla societa’ e la mancanza di qualita’ di socio occulto, essendovi una netta cesura tra il momento anteriore e quello successivo alla cessione della quota sociale; mentre non rileva se si applichi al socio occulto il limite annuale, ma il fatto che egli non era proprio socio occulto.

Con il settimo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2320 cod. civ. e articolo 147 L. Fall., oltre al vizio di motivazione, in quanto resta del tutto irrilevante la pretesa precedente immistione dell’accomandante nella gestione sociale, anteriore alla cessione della quota e desunta dalle operazioni bancarie compiute, peraltro non certamente pari all’80% del totale, avendo egli, invece, operato mediante una delega standard sul conto sociale.

2. – I motivi primo, secondo, terzo, sesto e settimo sono affetti dal medesimo vizio di inammissibilita’, laddove pretendono una riconsiderazione delle circostanze in fatto ed un nuovo esame dei documenti, alcuni dei quali, a tal fine, per intero riprodotti nel ricorso.

Pur essendo applicabile al giudizio, ratione temporis, l’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, tuttavia in nessun caso il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si configura nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (per tutte, Cass. 1 febbraio 2008, n. 2456; nonche’ gia’ Cass. n. 15264 del 2007; n. 2272 del 2007; n. 9233 del 2006; n. 15805 del 2005), restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni (per tutte, Cass. n. 13242 del 2007; n. 3436 del 2006; n. 15805 del 2005), non essendo censurabile neppure la mancata, esplicita confutazione delle tesi non accolte o la disamina da parte del giudice del merito degli elementi di giudizio ritenuti non significativi (Cass. n. 15096 del 2005; n. 996 del 2003; n. 3904 del 2000).

Ed invero, la valutazione degli elementi documentali ed indiziari idonei a comprovare la qualita’ di socio occulto di (OMISSIS) – pur dopo la vendita della sua quota sociale – e’ stata operata dalla corte d’appello, nell’esercizio del potere riservato al giudice del merito di valutazione delle prove, mediante scrupoloso esame delle medesime e argomentata con ampia motivazione.

Ne’ rileva, al riguardo, che dalla impugnata decisione non sia stata precisata la ragione della ritenuta qualita’ perdurante di socio in capo al (OMISSIS) – vendita simulata o altro – dal momento che ne e’ stata ravvisata la qualita’ di socio occulto della societa’ fallita.

Le considerazioni relative alla spendita del nome sociale ed alla gestione perdurante della societa’, pur dopo la vendita della quota, sono fondate dalla corte del merito su di una pluralita’ di elementi, e bene argomentate circa la non creduta casualita’ o erroneita’ mera di quelle indicazioni.

Quanto al sesto motivo, giova altresi’ ricordare come questa Corte abbia chiarito (Cass. 6 marzo 2017, n. 5520; 20 giugno 2013, n. 15488) che secondo il disposto dell’articolo 147 L.F. risultante dalla riforma del 2006-2007 applicabile nella specie, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto al comma 2 di tale disposizione riguardi unicamente i soci illimitatamente responsabili di societa’ regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003.

Cio’ in quanto non possono in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell’applicabilita’ del termine annuale entro cui puo’ essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una societa’ personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una societa’ regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicita’ prescritte dalla legge, e quella del socio occulto.

Coerente con tale disciplina e’, altresi’, quella dell’articolo 10 L. Fall.: se l’imprenditore individuale o collettivo non puo’ dare la prova di una diversa data di cessazione dell’attivita’ rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, e’ del tutto coerente che il socio occulto di una societa’, privo di ogni riconoscimento nell’ambito del registro delle imprese, non possa fornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualita’ di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell’affidamento dei terzi, che ha indotto il legislatore a trattare l’interesse di detto socio come del tutto recessivo.

A siffatto principio la corte territoriale si e’ conformata, onde il motivo anche sotto tale profilo non coglie nel segno.

3. – Il quarto motivo e’ inammissibile.

La corte del merito ha esposto, con riguardo al documento prodotto dal ricorrente in sede di reclamo, una duplice ratio decidendi, definendo dapprima la produzione inammissibile per tardivita’, e, quindi, irrilevante per la decisione.

La seconda ragione e’ idonea da se’ a sostenere la decisione, ne’ ad inficiarla e’ sufficiente la dedotta contrapposizione della propria valutazione di rilevanza rispetto a quella, non sindacabile e ben motivata, esposta nella impugnata decisione.

Ed invero, si tratta del principio generale (e multis, Cass. 16 aprile 2014, n. 8847) secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su piu’ ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilita’, per difetto d’interesse, del gravame proposto avverso le altre; e’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.

4. – Il quinto motivo e’ infondato.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; e v. Cass. 22 febbraio 2016, n. 3425).

Nella specie, il ricorrente si duole circa la non ammissione della prova per testi, la quale, tuttavia, verte su fatti risultanti da documenti, che per testi si voleva contrastare, o su circostanze non decisive per la decisione, quali le indicazioni date all’agenzia immobiliare dalla stessa socia accomandataria, le quali non sono incompatibili con la perdurante affectio societatis dello stesso socio occulto, dalla corte del merito ravvisata in punto di fatto.

5. – La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00 complessivi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

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