Concordato preventivo: In caso di suddivisione in classi si deve seguire l’omogeneità delle posizioni giuridiche e interessi economici.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9378.

In caso di suddivisione in classi si deve seguire l’omogeneità delle posizioni giuridiche e interessi economici.

Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9378
Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2768/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano depositato il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/01/2018 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona delSostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto che il primo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile e il secondo sia rigettato.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 3 aprile 2014 il Tribunale di Milano omologava il concordato preventivo con continuita’ aziendale presentato da (OMISSIS) s.r.l. dopo aver rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS); nell’adottare quest’ultima statuizione il Tribunale milanese riteneva corretta la collocazione di (OMISSIS) s.a.s. nella quinta delle sette classi in cui era stato suddiviso il ceto creditorio chirografario, dove l’opponente si trovava raggruppata unitamente a istituti di credito di primario rilievo, poiche’ in tale classe erano stati collocati creditori accomunati dall’aver ricevuto garanzie da (OMISSIS) s.r.l. per debiti delle sue partecipate.

2. La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 26 giugno 2014, respingeva il reclamo presentato da (OMISSIS) s.a.s. condividendo il giudizio del collegio di prime cure in merito alla correttezza dell’inclusione dell’opponente nella quinta classe, dove erano stati inclusi crediti di firma vantati nei confronti di due debitori.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia (OMISSIS) s.a.s. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando la declaratoria di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 1, lettera c): in tesi di parte ricorrente, posto che l’espressione “interessi economici omogenei” deve essere intesa come riferita alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, riguardando l’omogeneita’ soggettiva non solo la qualita’ del creditore, ma anche i caratteri propri del credito o della strutturazione della proposta, la corte territoriale aveva erroneamente reputato il credito commerciale di pertinenza di una societa’ personale di modeste dimensioni omogeneo ai crediti finanziari annoverati da istituti di credito in quanto, nel sottolineare la comune natura di crediti di firma vantati verso due creditori, aveva finito per applicare nuovamente il criterio dell’omogeneita’ delle posizioni giuridiche e aveva cosi’ trascurato di considerare l’omogeneita’ delle posizioni sotto un profilo soggettivo, secondo categorie autenticamente economiche; ne’ era possibile sostenere che il criterio oggettivo relativo alla natura del credito avesse valenza prevalente su quello soggettivo riguardante la qualita’ del creditore, dato che entrambi i profili dovevano concorrere alla corretta ed equa distribuzione dei creditori per classi.

La corte distrettuale, ove avesse valorizzato in maniera adeguata la nozione di interessi economici omogenei senza fagocitarla nell’omogeneita’ delle posizioni giuridiche, si sarebbe di certo avveduta – a dire del ricorrente – del fatto che (OMISSIS) s.a.s. era stata chiamata a condividere le sorti del proprio credito commerciale, relativo a canoni di locazione di immobili costituenti la sua unica fonte di reddito, con soggetti titolari di crediti di natura propriamente finanziaria e caratteristiche economiche ben diverse.

Il secondo mezzo di impugnazione lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di precedente discussione fra le parti, dato che la corte distrettuale non aveva preso posizione sulla fonte storica dell’obbligazione di (OMISSIS) s.r.l. (costituita dagli accordi transattivi relativi alla morosita’ di (OMISSIS), il cui debito era stato accollato da (OMISSIS) s.r.l.) al fine di fondare la propria valutazione di omogeneita’ con gli altri crediti collocati nella medesima classe.

4. E’ opportuno premettere che il creditore ricorrente aveva interesse ed era legittimato a proporre opposizione all’omologazione. Esclusa l’applicabilita’ al caso di specie del disposto della L. Fall., articolo 176, comma 2, che riguarda i crediti contestati ed estromessi dal voto mentre nel caso di specie il credito e’ stato ammesso al voto nel novero di una classe a dire del suo titolare disomogenea, e’ indubbio che (OMISSIS) s.a.s. fosse titolare di un interesse contrario all’omologazione, lamentando l’inserimento all’interno di una classe con grado di soddisfazione deteriore rispetto a quella dove secondo la sua prospettazione doveva essere collocata, e fosse di conseguenza legittimata a proporre opposizione all’omologa, dato che quest’ultima costituisce l’unico mezzo processuale concesso alla parte per contestare la collocazione all’interno di una classe avvenuta in contrasto con i criteri previsti dalla L.F. articolo 160, comma 1, lettera c).

E’ indubbio poi che la valutazione della corretta suddivisione in classi, avendo diretta influenza tanto sulla formazione del voto e, conseguemente, sul regolare svolgimento della procedura concordataria, quanto sulla correttezza della previsione di trattamenti differenziati fra creditori, attenga alla legittimita’ della proposta e alla regolarita’ della procedura concordataria e debba percio’ essere indagata dal collegio, oltre che al momento dell’apertura della procedura, anche in sede di omologa.

5. Il primo motivo di ricorso non e’ fondato.

Questa Corte (Sez. 1, n. 13284/2012) ha gia’ avuto modo di chiarire che la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore alla L. Fall., articolo 160, comma 1, lettera c), costituiti dall’omogeneita’ delle posizioni giuridiche e degli interessi economici.

L’omogeneita’ delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni piu’ o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualita’ intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualita’ del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio.

L’omogeneita’ degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell’entita’ del credito rispetto all’indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell’eventuale interesse a proseguire il rapporto con l’imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneita’ di posizione.

Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l’omogeneita’ dei crediti raggruppati, ove l’imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneita’ non puo’ pero’ essere predicata in termini di assoluta identita’ o coincidenza (dato che, ove cosi’ fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex articolo 1322 c.c.) una comune sorte satisfattiva delle posizioni riunite all’interno della medesima classe.

Cosi’ delineati gli elementi fondanti dell’istituto le valutazioni espresse dalla corte territoriale non si prestano a censure di sorta, laddove hanno inteso valorizzare, sotto il profilo della posizione giuridica, la comune natura (prestazione di garanzia) dei crediti con identico grado di protezione riuniti nella classe in questione e, sotto il profilo degli interessi economici, l’esistenza di un codebitore, con un conseguente ampliamento delle prospettive di soddisfazione, e la coincidente fonte volontaria delle differenti posizioni creditorie, costituite da (OMISSIS) s.r.l. con analoga attivita’ di carattere finanziario a beneficio delle controllate secondo una logica di gruppo, trattandosi di elementi riconducibili alle categorie richiamate dalla L. Fall., articolo 160, comma 1, lettera c).

Una volta esclusa l’esistenza di un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nei canoni previsti dalla norma appena richiamata, rientra poi nei compiti affidati al giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in questa sede se adeguatamente motivate, l’individuazione dei tratti di maggior rilievo, sotto entrambi i profili, propri dei vari crediti e l’apprezzamento del loro carattere preponderante sugli elementi differenzianti, tale da giustificare un comune trattamento satisfattivo (il che coincide con quanto fatto dalla corte distrettuale, la quale, dopo aver ravvisato la sussistenza di entrambi i criteri richiesti dalla L. Fall., articolo 160, comma 1, lettera c), nell’individuare lo standard di omogeneita’ ha ritenuto che il tratto coincidente, sotto il profilo della posizione giuridica, della identica natura giuridica dei crediti inseriti nella quinta classe fosse preponderante sull’elemento differenziante delle diverse caratteristiche soggettive dei creditori).

6. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.

Cio’ non tanto in conseguenza dell’applicazione al caso di specie dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, dato che il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale – differentemente che nel giudizio d’appello – e’ sempre ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, esclude un’applicazione analogica della disciplina dell’appello in assenza della necessaria identita’ di ratio (Cass. n. 5520/2017), ma piuttosto perche’ il ricorrente, nel lamentare che la corte territoriale non abbia preso posizione in merito alla fonte storica dell’obbligazione di (OMISSIS) s.r.l., ha del tutto trascurato di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che spiega a chiare lettere (pag. 7) che il credito vantato da (OMISSIS) s.a.s. si fondava sulla garanzia data da (OMISSIS) s.r.l. con la scrittura del 29 aprile 2011, dovendosi invece escludere alcun superamento di tale obbligo in conseguenza dello scambio epistolare avvenuto in data 13 febbraio 2013 e l’esistenza di alcun accollo da parte di (OMISSIS) s.r.l. del debito della partecipata (OMISSIS).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione deve necessariamente contenere i motivi su cui si fonda, aventi i caratteri, oltre che di specificita’ e completezza, anche di riferibilita’ alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 6587/2017; Sez. 3, n. 13066/2007); la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e’ percio’ assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilita’ del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Sez. 6-1, n. 20910/2017).

Peraltro nel ricorso per cassazione la parte non puo’ limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando cosi’ una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Sez. L, n. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso non puo’ che essere respinto perche’ infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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