Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21482. Stato passivo e priviligeio vantato dal procuratore antistatario

Non gode del privilegio il credito vantato dal procuratore antistatario, che spetta ai professionisti e a chi presta opera intellettuale nel fallimento della controparte soccombente. Una lettura restrittiva conforme all’interpretazione letterale della norma che riconosce il privilegio alle retribuzioni dei professionisti, definizione nella quale non rientrano le spese giudiziali liquidate in favore del distrattario.

 

Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16759/2011 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. (C.F. (OMISSIS)) in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS) con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rapp.ti e difesi per procura a margine del controricorso dall’avv. (OMISSIS) presso il quale elettivamente domiciliano in (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 291 del 2010 della Corte di Appello di Cagliari, depositata il 17 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;

letta la requisitoria trasmessa dal P.G. in data 31.5.2017 che conclude per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale.

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 291 del 2010 la Corte di Appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in parziale riforma della sentenza impugnata, disponeva che il credito pari a Lire 851.840 sorto per il procedimento esecutivo immobiliare promosso nell’interesse di (OMISSIS) venisse inserito nello stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. secondo il privilegio di cui all’articolo 2770 c.c., ed il credito pari a Lire 147.156.534 venisse inserito nello stato passivo con il privilegio di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 2 e articolo 2776 c.c.;

osservava la Corta, per quanto ancora di interesse, che la circostanza che il procuratore distrattario sia titolare di un diritto autonomo rispetto a quello dell’assistito non toglie che debba essere inserito nello stato passivo della societa’ poi fallita, qualora abbia eseguito delle prestazioni in favore dei creditori della societa’, con il privilegio di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 2;

osservava che tale decisione rispondeva all’esigenza di tutelare quelle attivita’ che, svolte nell’interesse dei creditori di un soggetto poi dichiarato fallito, si troverebbero ingiustificatamente senza un’adeguata tutela; contro tale sentenza il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, depositando altresi’ memoria difensiva;

il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo del ricorso principale la curatela del fallimento lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la previsione di cui dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, faccia esclusivamente riferimento ai crediti maturati dal professionista nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione;

con il secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), avendo errato la Corte nel ritenere che la norma risponda all’esigenza di tutelare quelle attivita’ che, svolte nell’interesse dei creditori del fallito, si troverebbero privi di tutela; con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di precisare che tra i crediti ai quali deve essere riconosciuto il privilegio di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 2, andava ricompreso quello di Lire 118.709.947 vantato dall’avv. (OMISSIS);

i due motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati;

il privilegio previsto dall’articolo 2751 bis c.c., n. 2, trova applicazione, infatti, solo allorche’ l’attivita’ professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando, come nel caso in esame, il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attivita’ posta in essere per conto di un soggetto differente (nel caso di specie l’attivita’ e’ stata prestata dai ricorrenti in favore di un soggetto che era stato parte di una controversia iniziata contro la societa’ poi fallita);

secondo Cass. n. 1211 del 1977 “a norma dell’articolo 2749 c.c., non derogato dalla L. Fall., articolo 54, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo e per l’insinuazione nel passivo fallimentare e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito e stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non e assistito da privilegio neanche a norma dell’articolo 2751 c.c., n. 5, ancorche’ sia fatto valere, nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiche’ tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali e non e’ suscettibile di assumere tale natura soltanto il credito che nasce dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente, a norma dell’articolo 2229 c.c.”;

anche tale precedente nega, dunque, che il credito vantato dal procuratore antistatario goda del privilegio, spettante ai professionisti ed altro prestatore di opera intellettuale, nel fallimento della controparte soccombente (anche se va precisato che tale arresto fa riferimento al privilegio di cui all’articolo 2751, n. 5, norma che pero’, prima della riforma intervenuta con la L. n. 426 del 1975, disciplinava proprio il privilegio per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale, con formulazione identica all’attuale articolo 2751 bis, n. 2, sebbene limitando il riconoscimento all’ultimo anno di prestazione);

la preferita lettura restrittiva, d’altronde, e’ conforme anche ad un’interpretazione letterale della norma in esame, laddove questa riconosce il privilegio alle “retribuzioni dei professionisti”, dizione che non si presta propriamente a ricomprendere le spese giudiziali liquidate in favore del distrattario;

tali considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;

la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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