Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29811. In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali

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5.1. Aver richiamato quale fondamento normativo dell’accordo raggiunto con la SIAE l’articolo 180 LDA per interpretare il complesso delle relative facolta’ come riferibili anche al cd. processo di “sincronizzazione”, costituisce una doppia violazione al complesso delle disposizioni richiamate nel ricorso per cassazione.
5.2. Infatti, l’interpretazione dell’articolo 180 LDA non puo’ essere spinta fino al punto da considerare il suo tenore testuale come comprensivo, come hanno fatto i giudici di merito, della cd. sincronizzazione delle opere o dei fonogrammi atteso che tale tecnica comunque mira a raggiungere un risultato artistico ulteriore rispetto alla semplice telediffusione delle opere musicali: un accordo concluso per alcuni diritti non comprende anche altri che non siano stati espressamente menzionati, per quanto creatisi nel corso dell’evoluzione tecnologica.
5.3. In sostanza, l’articolo 180 LDA non autorizza la SIAE alla telediffusione delle opere musicali coniugate con le immagini, nei vari format in cui le immagini vengono telediffuse, non essendo tale facolta’ ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’articolo 180) e non rientrando tra i suoi compiti istituzionali.
5.4. Tali conclusioni consentono di assorbire le censure riguardanti il problema (pure discusso nella sentenza e censurato dalla ricorrente) se lo sceneggiato televisivo (in tutte le sue declinazioni concettuali e lessicali, pure sopra richiamate) si avvicini all’ambito pacificamente escluso dall’accordo, ossia quello dell’opera cinematografica, avendo i giudici di merito considerato prodotti eterogenei l’opera cinematografica (o su pellicola) rispetto a quella televisiva (o formata in via elettronica) che e’ destinata alla diffusione a mezzo dei sistemi televisivi.
6. In conclusione, il ricorso e’ complessivamente fondato e deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi di diritto:
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la “sincronizzazione”, che e’ una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli articoli 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso un’opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilita’ della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’articolo 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla “sincronizzazione” delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facolta’ ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’articolo 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.
In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell’articolo 180 LDA, dia “licenza” per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di “sincronizzazione” dell’opera musicale con le immagini televisive.
7. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte territoriale per un suo nuovo esame alla luce dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizio

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