Corte di Cassazione, sezione  penale. Riduzione in schiavitù e non sfruttamento della prostituzione

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Cio’ avrebbe violato inoltre i principi CEDU in ordine alla necessita’ di risentire il testimone decisivo per ribaltare la sentenza assolutoria in di primo grado e acquisire la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, anche alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 28/4/2016 n.27620).
2.7. Il Collegio non ritiene che nella fattispecie la Corte di assise di appello di Palermo abbia violato i principi in tema di motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria maturata in primo grado.
E’ ben noto che il giudice d’appello e’ tenuto a un particolare sforzo motivazionale che escluda residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza che si risolve nell’obbligo di “motivazione rafforzata” (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Marinino, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718): secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice di appello in tal caso ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
Il dato normativo di riferimento e’ la previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU (nel cui ambito la decisione guida e’ costituita dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5/11/2011) costituente parametro interpretativo delle norme processuali interne (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).
A tal proposito, nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui il giudice di appello non puo’ pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente, o in modo determinante, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, a una rinnovata assunzione (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcane, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/3/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/9/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. F, n. 53562 del 11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n. 32798 del 5/6/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 5/7/2012, Luperi, Rv. 253541).
Nella fondamentale sentenza n. 27620 del 2016, Dasgupta, le Sezioni Unite hanno precisato che l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato pronunciata dal giudice di appello, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive non rinnovate, integra di per se’ un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” di cui all’articolo 533, comma 1. In tal caso qualora il ricorrente abbia ammissibilmente impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza effettuare uno specifico riferimento al principio contenuto nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della CEDU, la Corte di Cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite hanno inoltre puntualizzato che gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull’appello proposto dalla parte civile.
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, che, con la recentissima sentenza “Patalano”, n. 18620 del 19/1/2017, hanno aggiunto che “E’ affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilita’ dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.
2.8. Occorre pero’ mettere a fuoco il concetto di “prova decisiva”.
La sentenza “Dasgupta” delle Sezioni Unite puntualizza che “devono ritenersi prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa proscioglimento-condanna” e che sono “parimenti decisive quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell’esito di condanna”.
Sempre secondo le Sezioni Unite non potrebbe invece ritenersi “decisivo” un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che, in se’ considerato, non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado e si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell’affermazione della responsabilita’ (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944).

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