Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 febbraio 2017, n. 3473

Autostrade per l’Italia Spa può licenziare per giusta causa i dipendenti ausiliari per la viabilità rimasti inattivi per tre ore presso il centro di manutenzione locale senza avviso

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 febbraio 2017, n. 3473

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28733/2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2014 R.G.N. 848/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 779/2014, depositata il 6 giugno 2014, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame di (OMISSIS) S.p.A. e in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, rigettava le domande di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per l’annullamento dei licenziamenti per giusta causa loro intimati in data 22/10/2009 per essere rimasti inattivi, per circa tre ore, trascorse presso il Centro di manutenzione di (OMISSIS), durante il turno di lavoro, quali “ausiliari addetti alla viabilita’”, compreso tra le ore 22.00 del 16/9/2009 e le ore 6.00 del giorno successivo; per non avere dato avviso di tale interruzione di attivita’ alla Sala Radio di (OMISSIS); per avere annotato nel rapporto di servizio un intervento di rimozione di ostacolo sulla sede autostradale in orario incompatibile con la sosta presso il Centro di manutenzione di (OMISSIS), risultando il periodo di inattivita’ dalle registrazioni Telepass di entrata e uscita dal casello autostradale; per avere infine cessato l’esecuzione della prestazione alle ore 5.00 anziche’ alle ore 6.00 del 17/9/2009.

La Corte di appello osservava come i fatti contestati, anche senza bisogno di esaminare la fondatezza dell’ultima mancanza oggetto di rilievo, fossero idonei a integrare la giusta causa di recesso, sia perche’, dal punto di vista oggettivo, accertati nella loro materialita’, sia perche’, dal punto di vista soggettivo, non risultava che gli appellati avessero mai contattato la Sala Radio per informare di eventuali ragioni che potessero giustificare una sospensione dell’attivita’ di pattugliamento loro affidata, mentre era stata dimostrata la registrazione, nel rapporto di servizio, di un intervento fittizio al solo fine di attestare lo svolgimento dell’attivita’ durante il periodo di sosta. La Corte osservava poi che se era pur vero che il CCNL di settore prevedeva (all’articolo 35) la mera sanzione conservativa per alcune delle mancanze contestate (quali osservare l’orario di lavoro e/o attenersi alle direttive fissate con gli ordini di servizio), era altresi’ vero che nella specie emergeva una pluralita’ di condotte intenzionalmente poste in essere al fine di sottrarsi ai propri obblighi lavorativi.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori con tre motivi, assistiti da memoria; la societa’ ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale superato il sistema sanzionatorio, che costituisce un limite non valicabile dal datore di lavoro e dal giudico, delineato nell’articolo 36 CCNL, il quale prevede, per la principale delle infrazioni contestate (interruzione temporanea della prestazione), una sanzione conservativa (articolo 35).

Con il secondo motivo, deducendo la violazione del principio, secondo il quale la buona fede si presume (articolo 1147 c.c.), i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto il carattere intenzionale delle due condotte “concorrenti” con quella (principale) costituita dall’interruzione temporanea della prestazione lavorativa, trascurando di porre in rilievo le eventuali prove evidenti ed indiscutibili di mala fede dei lavoratori nella realizzazione delle condotte suddette.

Con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alle infrazioni contestate, omettendo di considerare la circostanza che, nel pur lungo periodo di lavoro alle dipendenze della societa’, entrambi non avessero ricevuto alcuna sanzione. Il primo motivo risulta improcedibile, poiche’, nell’inosservanza dell’articolo 369 c.p.c., n. 4, i ricorrenti non hanno depositato copia del contratto collettivo (ne’ in forma integrale, ne’ per estratto), senza indicare neppure il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito (Sezioni Unite, n. 25038/2013).

Il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto tende a promuovere una rilettura, da parte del giudice di legittimita’, delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, e per l’effetto una diversa soluzione del merito della controversia, vale a dire un’attivita’ ed un esito che sono di esclusiva competenza del giudice di merito.

Il terzo motivo e’ infondato.

La Corte territoriale, infatti, chiamata a valutare se la sanzione fosse proporzionata ai fatti contestati, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, per il quale, nel compiere tale accertamento, il giudice di merito deve esaminare non soltanto le circostanze, che connotano le condotte sul piano oggettivo, ma anche gli aspetti soggettivi e, in particolare, l’elemento della intenzionalita’, pervenendo, a conclusione di un rigoroso esame del materiale istruttorio, al convincimento di una pluralita’ di condotte dei lavoratori preordinate a sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi e, pertanto, contrassegnate da una indubbia e oggettiva gravita’, come tale idonea ad escludere la possibile rilevanza di altri eventuali elementi.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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