Il giudizio di proporzionalita’ tra licenziamento disciplinare e addebito contestato e’ devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Un vizio motivazionale di tal genere non e’ rilevabile nel caso in esame, posto che la Corte ha posto in rilevo la gravita’ dell’inadempimento in ragione della consapevole inerzia serbata a fronte di un impegno formalmente assunto. In tal modo i giudici del merito hanno valutato adeguatamente anche il profilo soggettivo della mancanza oggetto di contestazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 9 febbraio 2017, n. 3467
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15474-2014 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 213/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/06/2013 R.G.N. 18/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 3/6/2013 la Corte d’appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, dispose la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo del licenziamento per giusta causa intimato a (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a. Al predetto lavoratore era addebitato di avere reiteratamente disatteso le richieste aziendali di ridurre o eliminare (mediante la rimozione dei cartelloni e l’allegazione di documentazione comprovante l’esercizio da parte sua di attivita’ a tutela della propria immagine) le conseguenze della sua precedente condotta, gia’ sanzionata, consistente nell’avere offerto la sua immagine per pubblicizzare una societa’ concorrente di (OMISSIS) s.p.a. su cartelloni stradali.
2. I giudici del merito rilevarono che il (OMISSIS), nonostante gli impegni assunti in sede di audizione e il sollecito a mezzo di due raccomandate, non si era impegnato in alcun modo ad assolvere gli impegni assunti. Osservarono che, in relazione all’addebito contestatogli, integrante violazione del codice etico e degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c., non assumeva rilevanza la mancata prova dell’affissione del codice disciplinare nella bacheca del luogo ove il (OMISSIS) lavorava, trattandosi di contestazione attinente ai basilari obblighi di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto di lavoro. Ritennero che la condotta, estrinsecatasi nel mancato rispetto dell’impegno formalmente assunto nei confronti della societa’ datrice e nell’inerzia tenuta nonostante la consapevolezza che la pubblicita’ che lo riguardava fosse lesiva dell’immagine di (OMISSIS) s.p.a., era tale da giustificare il licenziamento, ancorche’ non potesse ravvisarsi una condotta di gravita’ tale da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 articoli 2105 e 2697 c.c. Rileva che i comportamenti contestati non erano tali da configurare una mancanza idonea ad essere percepita da un lavoratore di media diligenza come comportamento all’evidenza contrario ai basilari obblighi di correttezza e buona fede, tanto da rendere irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare.
1.2. Il motivo e’ infondato. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto che, in ragione di una successione di eventi (precedente sanzione disciplinare conservativa irrogata per aver prestato la propria immagine per la pubblicita’ di una societa’ concorrente; impegno di seguito assunto per l’eliminazione delle conseguenze della condotta, mediante l’eliminazione della cartellonistica pubblicitaria e l’allegazione della documentazione relativa all’azione legale intrapresa), rimaneva irrilevante l’osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 7 in quanto il lavoratore era consapevole che avrebbe dovuto attivarsi per evitare ulteriori sanzioni. Le argomentazioni teste’ esposte, idonee a privare di pregio la doglianza, non risultano essere state oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem e dei principi di adeguatezza e proporzionalita’ della sanzione. Rileva l’incoerenza del ragionamento secondo il quale il (OMISSIS) era stato licenziato per aver omesso di fornire adeguata dimostrazione delle iniziative che si era obbligato ad intraprendere per porre rimedio alla sua condotta, ancorche’ la Corte avesse riconosciuto che il predetto, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, si era recato dal titolare della ditta (OMISSIS) chiedendo di far cessare la pubblicita’. Cio’ tenuto anche conto che il danno all’immagine lamentato da (OMISSIS) non poteva essere riferito alla mancata dimostrazione di attivita’ da parte del lavoratore. Evidenzia il profilo di contraddittorieta’ del ragionamento articolato dalla Corte in relazione alla violazione del ne bis in idem, atteso che era stata la stessa Corte a rilevare la sostanziale identita’ del fatto storico addebitato al (OMISSIS) nelle due contestazioni mossegli.
2.2. Anche la predetta censura e’ priva di fondamento. Con riguardo al rilievo attinente al ne bis in idem, va rilevato che la Corte territoriale ha chiarito la diversita’ tra il fatto oggetto della prima contestazione disciplinare (aver prestato la propria immagine per la pubblicita’ di societa’ concorrente) e il fatto contestato nel procedimento che ha condotto alla sanzione del licenziamento (aver omesso di fornire adeguata dimostrazione delle iniziative che il lavoratore gia’ era impegnato a intraprendere per porre rimedio alla precedente condotta). Nel resto la censura si risolve nella proposizione di una valutazione in fatto delle risultanze diversa da quella assunta dai giudici del merito, come tale idonea a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1455 c.c. Rileva che la Corte territoriale non spiega chiaramente le ragioni per le quali ritiene di non scarsa importanza l’inadempimento addebitato al (OMISSIS), ne’ e’ dato comprendere il nesso attraverso cui i giudici d’appello hanno individuato il requisito della non scarsa rilevanza dell’inadempimento, posto che non e’ stato chiarito in quale modo il contegno del (OMISSIS) abbia inciso in maniera rilevante sull’equilibrio contrattuale, tanto da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Con l’ultima doglianza il ricorrente deduce la mancata valutazione del profilo soggettivo. Rileva che la Corte, nel giudicare rilevante il contegno addebitato al lavoratore, tale da ritenere giustificato il licenziamento, non ha tenuto conto del profilo soggettivo in merito all’infrazione contestata.
4.2. Le esposte censure possono essere valutate unitariamente in ragione della loro connessione. Le stesse sono prive di fondamento. Va richiamato in proposito il principio in forza del quale “Il giudizio di proporzionalita’ tra licenziamento disciplinare e addebito contestato e’ devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8293 del 25/05/2012, Rv. 622664-01). Un vizio motivazionale di tal genere non e’ rilevabile nel caso in esame, posto che la Corte ha posto in rilevo la gravita’ dell’inadempimento in ragione della consapevole inerzia serbata a fronte di un impegno formalmente assunto. In tal modo i giudici del merito hanno valutato adeguatamente anche il profilo soggettivo della mancanza oggetto di contestazione.
5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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