CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 maggio 2015, n. 8925

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8610/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

  • ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L. p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

  • controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/09/2011 R.G.N. 168/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del licenziamento e del diritto a differenze retributive a vario titolo di (OMISSIS), impiegata della (OMISSIS) s.r.l., alla quale il recesso venne comunicato il 20.9.2005, con lettera pervenutale il 24.9.2005, sulla base di addebito disciplinare costituito da due assenze dal lavoro che la medesima aveva cercato di giustificare attraverso la produzione di certificazioni sanitarie risultate false.

Nel respingere il gravame della (OMISSIS), la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16.9 – 28.9.2011, ha spiegato che bene aveva fatto la datrice di lavoro ad attendere lo sviluppo degli atti dell’indagine penale prima di verificare la fondatezza dell’addebito ai fini della giustificazione del licenziamento e che l’intensita’ del dolo, dovuto all’impiego di modalita’ fraudolente della condotta a causa delle quali la dipendente aveva riportato condanna penale confermata in secondo grado, induceva a ritenerla persona inaffidabile, per cui il licenziamento era da considerare giustificato. Inoltre, erano rimaste sfornite di prova le pretese economiche avanzate a vario titolo dalla lavoratrice col ricorso di primo grado.

Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) con dodici motivi.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della lettera di contestazione disciplinare del 22.4.2005 e per violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 2 e 5 e articolo 128 del CCNL del Turismo del 19/7/03, comma 3, la ricorrente si duole della estrema genericita’ degli addebiti concernenti i certificati medici da lei inviati alla datrice di lavoro, genericita’ che non le aveva consentito di comprendere in cosa fosse esattamente consistita la mancanza di correttezza e di regolarita’ di tali certificati, ad onta del fatto che la predetta norma collettiva esigeva la specificita’ del fatto costitutivo dell’infrazione, il tutto con inevitabile compressione del relativo diritto di difesa.

2. Col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione riguardante la valutazione della lettera di licenziamento del 20.9.2005 e della relativa causa giustificatrice, nonche’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., Legge n. 604 del 1966, articolo 2, Legge n. 300 del 1970, articolo 7 e articolo 128, comma 6, del CCNL Turismo del 19/7/03, la ricorrente lamenta che la Corte non ha fatto alcun riferimento al predetto documento, il cui esame avrebbe dovuto, invece, indurre l’interprete a ritenere illegittimo il provvedimento risolutorio per la mancata specificazione dei motivi che lo avevano determinato.

3. Col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei diversi elementi della lettera di contestazione disciplinare, della tardivita’ dei relativi addebiti del 22/4/05, delle prove testimoniali raccolte e della documentazione prodotta dall’ azienda (buste paga di dicembre 2004 e febbraio 2005 – denuncia querela del 20/4/05), nonche’ per violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 e articolo 128, comma 4, del CCNL Turismo del 19/7/03, la ricorrente rileva che la predetta contestazione concerneva episodi antecedenti di quattro mesi e, quindi, non appariva giustificabile il lungo lasso di tempo fatto trascorrere dalla datrice di lavoro prima di avviare la procedura disciplinare, nonostante che la stessa fosse venuta in possesso dei certificati medici sin dai giorni immediatamente successivi alle assenze oggetto di addebito, per cui tale tardivita’ aveva pregiudicato anche il diritto di difesa dell’incolpata.

4. Col quarto motivo, proposto per vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della tardivita’ del licenziamento del 20/9/05, nonche’ per violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, articolo 128, comma 6 e articolo 440 del CCNL Turismo del 19/7/03, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto, da una parte, che fosse tempestiva e fondata la contestazione disciplinare del mese di aprile del 2005 e, dall’altra, che la datrice di lavoro avesse diritto ad attendere il rinvio a giudizio della dipendente ai fini della verifica della fondatezza dell’addebito. Aggiunge, pertanto, la ricorrente che alla luce delle predette norme collettive era da ritenere che il licenziamento era viziato, dal momento che lo stesso era stato intimato dopo cinque mesi dalla ricezione delle giustificazioni ed oltre il termine di decadenza di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per la loro presentazione, per cui le stesse avrebbero dovuto intendersi come accolte.

5. Col quinto motivo, avente ad oggetto la denunzia di vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli addebiti disciplinari e della violazione degli articoli 653, 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 2729 c.c. e della Legge n. 604 del 1966, articolo 5, la ricorrente segnala che la motivazione della sentenza facente leva sull’esito del giudizio penale si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che considera autonomo il giudizio civile da quello penale, tanto piu’ che alla data della pronunzia oggetto della presente impugnazione la sentenza penale non era ancora passata in giudicato. In tal modo, secondo la tesi difensiva, viene anche ad essere invertito l’onere della prova sulla sussistenza degli addebiti disciplinari che incombeva sulla datrice di lavoro.

6. Col sesto motivo, proposto per vizio di motivazione con riferimento ai due documenti medici prodotti dalla controparte, alla ritenuta gravita degli addebiti disciplinari ed alla proporzionalita’ della sanzione, nonche’ per violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, articolo 2119 c.c., articoli 128, 129, 143 e 183 del CCNL Turismo del 19/7/03, la (OMISSIS) si duole de fatto che la Corte d’appello ha attribuito una valenza preponderante all’intensita’ de dolo, commisurandolo in misura inversamente proporzionale al valore dell’asserito danno causato al datore, senza tener conto che in applicazione del principio di proporzionalita’ tra fatto contestato e sanzione sarebbe stata sufficiente, nel caso di specie, una semplice sanzione conservativa, tanto che la stessa azienda aveva gia’ provveduto a non retribuirle l’assenza del mese di dicembre del 2004 e a considerare quale giorno di ferie godute l’assenza di febbraio del 2005.

7. Col settimo motivo, riflettente il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta carenza probatoria circa l’espletamento di mansioni superiori e l’omessa valutazione di prove testimoniali determinanti, nonche’ il vizio di violazione di legge con riguardo agli articoli 115 e 116 c.p.c., la ricorrente lamenta che tali omissioni valutative hanno reso la sentenza carente sul piano logico-giuridico in quanto la motivazione adottata prescinde dall’accertamento in fatto delle attivita’ lavorative in concreto svolte, con la conclusione che la Corte d’appello ha sostenuto in modo irrazionale la sporadicita’ dei compiti di traduzione e di formazione, da un lato, e la totale ed esclusiva prevalenza delle mansioni di inserimento dei dati nel computer, dall’altro.

8. Con l’ottavo motivo, svolto per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta congruita’ dell’inquadramento contrattuale della ricorrente e per violazione dell’articolo 2103 c.c. e articolo 414, parti 4, 5 e 6 del CCNL Turismo del 19/7/03, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata prescinde dalla valutazione delle declaratorie contrattuali al punto da trascurare in maniera illogica il quid pluris del contenuto delle mansioni realmente esercitate nel momento in cui queste sono state ricondotte a meri compiti esecutivi, cosi’ come erroneamente la qualificazione professionale e’ stata ricondotta nel semplice alveo delle “qualificate conoscenze e capacita’ tecnico pratiche”.

9. Col nono motivo, dedotto per vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sporadicita’ delle mansioni superiori svolte ed alla loro insufficienza ai fini del maggiore inquadramento, oltre che per violazione dell’articolo 2103 c.c. e articolo 414, parti 4, 5 e 6 del CCNL Turismo del 19/7/03, la ricorrente lamenta che contraddittoriamente la Corte territoriale riconosce, da una parte, lo svolgimento di mansioni superiori, mentre, dall’altra, afferma che le stesse non erano state tali da caratterizzare una maggiore qualificazione personale, poiche’ eseguite essenzialmente in maniera occasionale, il tutto senza aver effettuato un accertamento concreto sulla loro durata. D’altronde, aggiunge la ricorrente, nemmeno nel contratto collettivo e’ fatto al riguardo riferimento ad un criterio di prevalenza qualitativa.

10. Col decimo motivo, formulato per vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta carenza probatoria circa l’espletamento di lavoro straordinario ed alla omessa valutazione di prove testimoniali determinanti, oltre che per violazione degli articoli 115, 116 e 416 c.p.c., la (OMISSIS) si duole della preminenza data dalla Corte territoriale ad alcune testimonianze anziche’ ad altre ai fini della verifica dell’effettuazione dello straordinario e della mancata valutazione del comportamento processuale della resistente, che non aveva preso posizione al riguardo.

11. Con l’undicesimo motivo, dedotto per vizio di motivazione in merito alla mancata pronunzia sulla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate durante la sospensione cautelare dall’1/7/05 al 24/9/05, nonche’ per violazione dell’articolo 112 c.p.c., la (OMISSIS) lamenta che in sede di gravame aveva segnalato che il primo giudice aveva limitato l’accertamento del diritto alla percezione delle retribuzioni fino alla data dell’adozione del licenziamento, anziche’ estenderlo fino a quella della ricezione dello stesso provvedimento espulsivo, e che il medesimo giudicante aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda di condanna specifica della societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate dall’1/7/05 al 24/9/05; cio’ nonostante la Corte d’appello non si era pronunziata su tale questione.

12. Attraverso il dodicesimo motivo, articolato sulla base del vizio di motivazione riferito alla mancata valutazione delle richieste istruttorie dei primi due gradi del procedimento, oltre che sulla scorta del vizio di violazione di norme di diritto di cui all’articolo 420 c.p.c., comma 5, articolo 421 c.p.c., comma 2, articolo 437 c.p.c., comma 2, articoli 112 e 115 c.p.c., la ricorrente sostiene che male avevano fatto i giudici di merito dei due gradi di giudizio a disattendere le specifiche richieste di prova e a non ammettere d’ufficio i mezzi necessari per una puntuale e definitiva comprensione delle circostanze oggetto di contenzioso, ritenendo, erroneamente, di poter decidere la controversia in mancanza delle suddette integrazioni.

Osserva la Corte che per ragioni di connessione possono essere esaminati i primi quattro motivi dei ricorso congiuntamente al sesto, all’ottavo ed al nono motivo in quanto attraverso le relative censure e’ denunziata anche la violazione di determinate norme del contratto collettivo nazionale del Turismo (CONFCOMMERCIO).

Tuttavia, in aperta violazione della regola di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (su cui cfr. l’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 20075 del 23/9/2010, ormai consolidato) la ricorrente non produce il testo integrale del predetto contratto, limitandosi ad indicare la semplice produzione di un estratto del c.c.n.l. al n. 14 dei documenti allegati al ricorso di primo grado.

Si e’, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’articolo 1362 c.c. e segg., e, in ispecie, con la regola prevista dall’articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”.

Si concretizza, in tal modo, una evidente causa di improcedibilita’, atteso che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento, espressamente richiamata a sostegno dei relativi motivi del ricorso basati sostanzialmente sulla denunziata violazione delle regole di quel contratto.

Per quel che concerne, invece, il quinto motivo di censura, che verte sulle questioni della sussistenza degli addebiti disciplinari, del riparto del relativo onere probatorio e dell’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, questa Corte rileva che lo stesso e’ infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non ha affatto tralasciato di eseguire un’autonoma valutazione della gravita degli addebiti disciplinari nel momento in cui si e’ riferita, con giudizio di fatto congruamente motivato ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, all’accertata intensita’ del dolo evincibile dalle modalita’ fraudolente, quali l’utilizzazione di certificati sanitari falsificati, modalita’, queste, che inducevano a ritenere inaffidabile la persona che le aveva attuate, vale a dire la (OMISSIS), nei cui confronti appariva giustificato il licenziamento, proprio in considerazione del fatto che si trattava di soggetto capace di commettere illeciti pur di ottenere un vantaggio di ben modesta entita’, come quello della mancata prestazione lavorativa per le brevi assenze.

E’, altresi’, priva di pregio la generica doglianza per la quale la Corte di merito avrebbe fatto mal governo dei principi in materia di oneri probatori, atteso che i giudici d’appello hanno desunto la gravita dell’infrazione dal dato documentale acquisito dell’uso dei certificati sanitari falsificati da parte della ricorrente ai fini della giustificazione delle assenze dal lavoro.

Possono, quindi, esaminarsi congiuntamente il settimo, il decimo ed il dodicesimo motivo per ragioni di connessione dovute al fatto che le relative doglianze investono gli aspetti professionali ed economici della vicenda, quali la questione dell’espletamento di mansioni superiori e di lavoro straordinario, oltre che il mancato esercizio da parte del giudicante dei poteri istruttori d’ufficio a tal riguardo.

Tali motivi sono infondati per la semplice ragione che, a fronte dell’adeguata motivazione contenuta nell’impugnata sentenza in ordine all’accertata mancanza di prova degli elementi costitutivi di tali pretese di natura economica, la ricorrente tenta di operare una inammissibile rivisitazione del materiale istruttorio scrutinato dalla Corte territoriale e valutato con ragionamento logico-giuridico che si sottrae ai rilievi di legittimita’.

Ne’ va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e’ necessario un rapporto di causalita’ fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento e’ fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base” (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Sono, invece, inammissibili le censure mosse in questi tre motivi con riferimento alle asserite violazioni di legge in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie. Invero, come si e’ gia’ avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)” (in senso conf. v. Cass. Sez. av. n. 16698 del 16 luglio 2010).

Infine, non e’ ravvisabile il vizio di omessa pronunzia di cui all’undicesimo motivo del ricorso, atteso che la Corte d’appello ha chiaramente spiegato che in merito alle pretese relative alla retribuzione maturata per le prestazioni lavorative rese l’appellante non aveva fornito la prova dei fatti sui quali tale domanda era basata. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 3500,00 per compensi professionali e di euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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