Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25976 . Per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, il pubblico dipendente non deve solamente essere assolto, ma deve, altresì, comunicare all’ente di appartenenza la pendenza del procedimento

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A fronte di un iter procedimentale palesemente difforme da quello delineato dall’articolo 28 del CCNL non erano le amministrazioni tenute a riscontrare la nota dell’11 gennaio 2007, tanto piu’ che con la stessa il (OMISSIS) non aveva sollecitato, sia pure tardivamente, la nomina di un difensore che fosse di comune gradimento, essendosi limitato a comunicare le determinazioni unilateralmente assunte.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
3. Il ricorso incidentale denuncia, con un unico motivo, “violazione dell’articolo 92 c.p.c. in relazione all’articolo 360, n. 5 per illogicita’, contraddittorieta’ od erroneita’ della motivazione”. Il ricorrente incidentale, in sintesi, si duole della disposta compensazione delle spese del giudizio di appello e deduce che a fronte della soccombenza totale del (OMISSIS) solo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare nella motivazione della sentenza, potevano giustificare la pronuncia, nella specie ingiustificata non sussistendo alcun contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione della normativa legale e contrattuale.
4. Il ricorso e’ fondato.
L’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, (il ricorso di primo grado e’ stato proposto il 23 luglio 2010), consente la compensazione, ove non sussista la reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che non possono essere ravvisate nella “opinabilita’” della soluzione accolta o della questione trattata, in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria. L’esegesi della norma, infatti, non puo’ essere valutato come evento inusuale, salvo che “non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarieta’ alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravita’” (Cass. 9.1.2014 n. 319; cfr. anche Cass. 27.1.2016 n. 1521 con la quale e’ stato escluso che possa giustificare la pronuncia di compensazione un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito).
E’ stato anche precisato che le ragioni richiamate dal giudice del merito non possono essere illogiche ne’ palesemente inidonee a giustificare la compensazione, perche’ in tal caso si configura il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita’ (Cass. 9.3.2017 n. 6059; Cass. 31.5.2016 n. 11222 e in motivazione Cass. n. 1521/2016 cit.).
Detto vizio e’ riscontrabile nella fattispecie perche’ la Corte territoriale, errando, ha ritenuto di potere giustificare la compensazione con il richiamo alla “opinabilita’ della questione trattata”, non idoneo a giustificare, per le ragioni sopra dette, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ratio nel principio di causalita’, in forza del quale e’ tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato causa.
Il ricorso incidentale va dunque accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. con la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore del Comune di Treglio, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
In considerazione della soccombenza (OMISSIS) deve essere condannato a rifondere al ricorrente incidentale anche le spese del giudizio di legittimita’, quantificate come da dispositivo.
Non occorre statuire sulle spese, quanto alla posizione dell’Unione dei Comuni Citta’ della Frentania e Costa dei Trabocchi, poiche’ l’ente e’ rimasto intimato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e decidendo nel merito condanna (OMISSIS) a rifondere al Comune di Treglio le spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore del Comune di Treglio delle spese del giudizio di legittimita’ quantificate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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