Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 3 settembre 2015, n. 17516
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10653/2009 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 465/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/02/2009 r.g.n. 222/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato chiesto il pagamento, a favore dell’INPS, della somma di euro 47.886,56 a titolo di contributi e sanzioni.
La pretesa contributiva traeva origine da un verbale ispettivo dal quale era emerso che il contratto di appalto di manodopera stipulato dalla societa’ con la cooperativa (OMISSIS) – erano stati da questa avviati alla societa’ sei lavoratori per opere di pulizia e facchinaggio – in realta’ configurava una interposizione fittizia di persone e che, conseguentemente, i lavoratori dovevano ritenersi alle dipendenze non gia’ della cooperativa ma della societa’, con i relativi obblighi contributivi.
L’opposizione e’ stata respinta dal giudice di primo grado e tale decisione e’ stata confermata con sentenza depositata il 5 febbraio 2009 dalla Corte d’appello di Brescia, la quale ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie era emerso che i lavoratori forniti dalla cooperativa prestavano la loro attivita’ con attrezzatura della committente ed erano sottoposti alle direttive e al controllo dei responsabili di quest’ultima; che l’orario di lavoro dei soci della cooperativa era uguale a quello svolto dai dipendenti della societa’; che non vi era alcun rischio economico a carico della societa’ cooperativa, da cui formalmente dipendevano i lavoratori avviati alla committente; che ricorreva quindi una ipotesi evidente di interposizione fittizia di manodopera, con conseguente obbligo della societa’ opponente del pagamento dei relativi contributi; che era infondato al riguardo il motivo di gravame con il quale era stato sostenuto che l’INPS avrebbe dovuto tener conto dei contributi versati dal datore di lavoro fittizio, i quali dovevano essere detratti dal complessivo ammontare dovuto.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la societa’ sulla base di quattro motivi. L’INPS ha rilasciato procura al difensore, il quale ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell’articolo 1180 c.c., la ricorrente deduce che il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente ha valenza satisfattiva.
Aggiunge che, pur risultando che i soci lavoratori avevano una regolare posizione previdenziale e che la cooperativa aveva provveduto al pagamento dei relativi contributivi, la Corte di merito ha ritenuto che tale pagamento non avesse effetto estintivo, totale o parziale, della pretesa contributiva.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, la ricorrente lamenta che l’INPS, nell’iscrivere a ruolo il credito, ha omesso di precisare le modalita’ di determinazione dello stesso e di tenere conto dei versamenti mensili ricevuti dalla societa’ cooperativa a titolo di contributi per i lavoratori in questione.
3. Con il terzo motivo, denunciando insufficiente motivazione, la ricorrente rileva che la Corte d’appello, erroneamente valutando le risultanze della prova testimoniale, ha ritenuto fondata la pretesa dell’INPS, nonostante per quattro dei sei lavoratori non fosse stata fornita alcuna prova circa la natura subordinata del rapporto intrattenuto co0n essa ricorrente. Nessun teste, infatti, aveva fatto riferimento alla posizione dei predetti quattro lavoratori ne’ essi erano stati nominativamente indicati. Peraltro dall’istruttoria non era emerso un chiaro riferimento ad elementi di vera e propria subordinazione dei soci lavoratori nei confronti della S.p.A. (OMISSIS), subordinazione che non poteva discendere dagli atti di coordinamento organizzativo connaturati alla posizione del committente.
4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando omessa motivazione, lamenta che la sentenza impugnata ha tratto elementi decisivi per il giudizio dalle deposizioni dei soci lavoratori, nonostante costoro fossero incapaci di testimoniare, posto che era in discussione un rapporto di lavoro ai quali i medesimi erano interessati.
Su tale questione, aggiunge la ricorrente, la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi.
5. Il terzo e il quarto motivo, che sotto il profilo logico-giuridico devono essere trattati per primi, non possono trovare accoglimento.
Quanto al terzo, esso pone in discussione gli accertamenti e le valutazioni eseguiti dalla Corte territoriale e prospetta una diversa lettura della prova testimoniale, chiedendo sostanzialmente un riesame della vicenda, senza considerare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata e che non e’ consentito alla Corte di cassazione riesaminare e valutare il merito della causa ovvero effettuare nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto.
In particolare, del tutto infondato e’ l’assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe stata chiarita dai testi escussi la posizione di quattro lavoratori (su sei), risultando dalla sentenza impugnata che la Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva della prova con riguardo a tutti i soci lavoratori, rimarcando il loro “inserimento nell’attivita’ specifica della committente, l’assoggettamento alle direttive ed al controllo dei preposti dalla stessa all’interno dello stabilimento della committente, con utilizzo di materiali, attrezzature di questa a stretto contatto con i suoi operai”, ed evidenziando che “la stessa funzionaria della Direzione del Lavoro, (OMISSIS), ha precisato di avere personalmente constatato che i lavoratori della cooperativa stavano facendo lo stesso lavoro dei dipendenti della (OMISSIS) al momento del suo accesso nello stabilimento”.
Quanto al quarto motivo, deve rilevarsene l’inammissibilita’ sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la censura e’ dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e non gia’ sotto quello di omessa pronuncia (articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. In secondo luogo, essa introduce una questione (incapacita’ a testimoniare dei soci lavoratori) che non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e dai motivi di appello, risultando dalla trascrizione del relativo motivo di gravame, contenuta nel ricorso, che in quella sede vennero contestate le conclusioni ispettive sotto il profilo che i verbalizzanti non avevano “assistito direttamente ai fatti”, senza far questione circa la incapacita’ a testimoniare dei soci della cooperativa.
6. Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo, anch’essi da trattare congiuntamente in quanto connessi.
Le questioni sollevate dalla ricorrente sono state gia’ esaminate da questa Corte che, a piu’ riprese, ha ritenuto che, nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi della Legge n. 1369 del 1960, articolo 1, la nullita’, per illiceita’ dell’oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni – comportano che solo sul committente (o interponente), e non anche sull’appaltatore (o interposto), gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilita’ di quest’ultimo possa essere affermata in virtu’ dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dell’INPS nella situazione di apparente titolarita’ del rapporto di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 463/12; Cass. 23844/11; Cass., n. 5901/99; Cass. Sez. Un. n. 22910/06; Cass., n. 2372/07).
Al contempo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non e’ configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’articolo 1180 c.c., comma 1, nonche’ dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruita’ del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli articoli 1180 e 2036 c.c., porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui all’articolo 2036 cod. civ., comma 3), anche il pagamento effettuato per errore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12509/04; Cass. n. 12735/06; Cass. n. 1666/08; Cass. n. 3707/09).
Piu’ in particolare e’ stato osservato che “L’applicazione del principio ora esposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore di lavoro fittizio comporta l’irripetibilita’ da parte sua dei contributi gia’ versati (cosi’ come delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poiche’ non puo’ considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identita’ dell’effettivo debitore di chi e’ corresponsabile della violazione della Legge n. 1369 del 1960, articolo 1, peraltro sanzionata come contravvenzione dall’articolo 2” (cfr. Cass. n. 12509/04 cit., in motivazione).
In adesione a tali principi, cui va data continuita’, i motivi in esame devono essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per il riesame, al giudice indicato in dispositivo, il quale, nell’adeguarsi ai criteri sopra enunciati, dovra’ provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.
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