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1.- Con il primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, articolo 4 bis, comma 2 (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) in quanto, nel caso di specie, la collocazione di 176 dipendenti a seguito di cambio appalto implicava l’interpretazione e l’applicazione della norma in senso logico ed in aderenza alle esigenze imposte dalle dinamiche di una struttura aziendale in formazione e non poteva essere applicata in senso statico e burocratico, mentre l’esame del giudice peccava di rigidita’ interpretativa.
2.- Con il secondo motivo il ricorso solleva la violazione della disciplina sull’interpretazione del contratto in particolare dell’accordo (articolo 1362 c.c.). L’insufficienza della motivazione per omesso esame di fatto decisivo, atteso che l’esame della clausola contrattuale che consentiva di indicare le necessarie informazioni ai lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione dal servizio, era stata interpretata con rigidita’ formale tale da tradire la volonta’ delle parti contraenti e senza la dovuta attenzione alla portata sostanziale del testo, all’interno del quale il termine indicato aveva una valenza meramente ordinatoria, mentre l’espressione assunzione del servizio era espressione inequivoca che esprimeva l’esito del processo organizzativo rivolto a rendere concretamente il servizio stesso con l’adeguato grado di efficienza; il termine doveva decorrere pertanto dalla compiuta composizione degli assetti aziendali, prima della quale nessun inquadramento e nessuna qualifica avrebbe potuto essere definito.
2.1. I primi due motivi di ricorso sono privi di fondamento. Anzitutto va ricordato che il Decreto Legislativo n. 181 del 2000, articolo 4 bis introdotto dal Decreto Legislativo n. 297 del 2002 stabiliva che “all’atto dell’assunzione i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche’ la comunicazione di cui al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.
In sintonia con quanto chiarito da questa Corte di Cassazione con sentenza 18714/2004, va affermato che l’obbligo in questione e’ volto anzitutto ad informare il lavoratore; ed e’ violato non solo dall’omessa consegna di una dichiarazione di assunzione contenente tutti i dati prescritti dalla legge, ma anche dalla ritardata consegna.
2.2. Risulta dalla sentenza impugnata che,allo scopo di derogare a tale previsione normativa la ricorrente aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del comune di Sassari, unitamente alle organizzazioni sindacali e Al rappresentante dell’amministrazione comunale di Sassari hanno concluso – in data 20 febbraio 2006 – un accordo in forza del quale (articolo 3) “la struttura dell’assetto aziendale e’ configurata e realizzata dal raggruppamento appaltatore il quale, attraverso la capogruppo (OMISSIS) S.p.A., propone l’assunzione del personale di cui alla lettera C delle premesse, con riserva di indicare la posizione di lavoro ed il luogo di lavoro, la categoria di inquadramento e relativi compiti dopo la composizione delle articolazioni operative e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione del servizio…Nelle more il personale assunto viene utilizzato dalla capogruppo (OMISSIS) in via contingente allo scopo di assicurare, con effetto immediato, lo svolgimento del servizio”.
2.3. Nella fattispecie non e’ in contestazione che all’atto dell’assunzione del servizio – e dei medesimi lavoratori occorrenti per il suo espletamento – la ricorrente non abbia consegnato ai lavoratori la prescritta dichiarazione; e neppure che la ricorrente abbia fruito della deroga prevista nell’accordo senza tuttavia adempiere all’obbligo in questione entro il previsto termine di 60 giorni dalla data di assunzione del servizio; essendo stato accertato in giudizio che i 176 lavoratori siano stati assunti il 20/21 febbraio 2006 mentre le informazioni dovute a norma di legge fossero state via via fornite nelle buste paga di febbraio, luglio e settembre 2006.
2.4. Si fa invece questione nella causa unicamente della individuazione del momento di decorrenza del termine entro cui l’obbligo sarebbe stato da rispettare alla luce dell’accordo sindacale, termine che la ricorrente vorrebbe collegato soltanto a partire dalla compiuta definizione e conformazione dell’assetto aziendale, secondo le articolazioni operative in essere.
Secondo i giudici di merito invece – pur comprendendosi le esigenze imposte dalla peculiarita’ della fattispecie consistente nell’assunzione di 176 dipendenti, e pur rimanendo impregiudicata la questione della validita’ derogatoria dell’accordo sindacale rispetto all’adempimento dell’obbligo legale previsto dal citato articolo 4 bis – la tesi sostenuta dall’appellante non poteva essere condivisa sia perche’ decidendo di prendere parte alla gara per l’aggiudicazione del servizio aveva preso conoscenza della specificita’ dello stesso assumendo il rischio di errata valutazione, sia perche’ la stessa tesi non includeva le altre parti dell’accordo sindacale dell’individuazione ed accertamento dell’avvenuto completamento della procedura di assetto aziendale, ragione per cui il datore di lavoro sarebbe stato sostanzialmente svincolato da qualsiasi confronto con le altre parti sociali per la verifica dell’effettiva pendenza della procedura di riorganizzazione aziendale, sicche’ sarebbe divenuto arbitro nell’adempiere e nell’indicare la data di completamento della ricordata procedura.
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