Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23056. Accertamento del rapporto di lavoro subordinato

Anche la disponibilità del lavoratore a svolgere il lavoro a richiesta del datore non esclude l’esistenza di una subordinazione e dunque del diritto al tempo indeterminato.

Ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23056
Data udienza 17 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15509-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9973/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2012 R.G.N. 10716/2009.
RILEVATO
Che con sentenza del 19.12.2011 la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del tribunale della stessa citta’, ha respinto la domanda di (OMISSIS) ed ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la (OMISSIS) e la sas (OMISSIS) dal 1.3.2003 al 21.02.2008 come dedotto dalla lavoratrice in primo grado. Secondo la corte le testimonianze di due colleghe di lavoro, cameriere al piano come la (OMISSIS), presenti solo per poche settimane al lavoro con la ricorrente, non sarebbero state sufficienti per affermare la continuita’ del rapporto ed inficiare la tesi difensiva della societa’ secondo cui il rapporto sarebbe stato caratterizzato da occasionalita’ con prestazioni singolarmente retribuite nei giorni in cui, a chiamata, la (OMISSIS) aveva lavorato presso l’albergo. Sarebbe mancata secondo la corte territoriale la prova di una disponibilita’ continuativa.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la (OMISSIS) affidato a due motivi, a cui ha opposto difese controricorso la sas (OMISSIS).
CONSIDERATO
Che la ricorrente ha lamentato: 1) la violazione degli articoli 2094, 2222 e 2967 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la corte territoriale perche’ avrebbe fatto assurgere la continuita’ lavorativa ad elemento discriminante e fondante della prestazione lavorativa; 2) la violazione dell’articolo 2967 c.c. e articolo 116 c.p.c., ma anche un’omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per non avere la corte di merito considerato che la societa’ aveva eccepito una presenza sebbene saltuaria, ma che si era mantenuta per tutto il periodo dal 2003 al 2006 e comunque svolta con modalita’ di natura subordinata.
Che i motivi, che in quanto connessi possono esaminarsi congiuntamente, sono parzialmente fondati.
Che la corte territoriale ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ritenendo insufficienti gli elementi di fatto desumibili dalle due testimonianze delle colleghe di lavoro (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali avevano riferito che la (OMISSIS), nei rispettivi periodi di lavoro insieme (settembre 2003, poi da settembre 2006 a novembre 2006), aveva svolto come loro mansioni di cameriera ai piani, ritenendo inoltre rilevanti le testimonianze di altri due lavoratori presenti presso l’albergo in diversi ma limitati periodi di tempo, i quali avevano riferito di non aver mai visto la (OMISSIS) al lavoro. La Corte ha poi ritenuto che sebbene la mera discontinuita’ delle prestazioni non sia elemento sufficiente per escludere la subordinazione, mancasse la dimostrazione che la (OMISSIS) fosse stata permanentemente a disposizione della sas (OMISSIS).

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