Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2017, n. 23053. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione

Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione è violato non solo in caso di mancata consegna ma anche in caso di ritardo nella consegna.

Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23053
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22212-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 834/2011 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 17/01/2012 R.G.N. 386/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza 834/2011 ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) Spa, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari per l’asserita violazione del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, articolo 4 bis, comma 2 per non aver consegnato all’atto dell’assunzione ai lavoratori indicati nel prospetto allegato la dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche’ la comunicazione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 1997.
A fondamento della sentenza la Corte d’Appello rilevava che, impregiudicata la questione della validita’ derogatoria dell’accordo sindacale che aveva concesso all’impresa di indicare la posizione di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di inquadramento e i relativi compiti dopo la composizione delle articolazioni operative e comunque entro il termine di 60 dalla data di assunzione del servizio, fosse comunque incontestato che la stessa societa’ non avesse rispettato il termine previsto dallo stesso accordo aziendale. Per contro accedendo alla tesi sostenuta dall’appellante essa sarebbe stata svincolata da qualsiasi termine e da qualsiasi confronto con le altre parti sociali, con la conseguenza di privare di rilevanza l’accordo sindacale atteso che il suo mancato rispetto sarebbe stato privo di conseguenze per il datore di lavoro arbitro nell’adempiere e nell’indicare la data di completamento della ricordata procedura.
Sotto altro aspetto rilevava l’infondatezza della questione di illegittimita’ costituzionale della disciplina delegata di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 per essersi limitato ad aggravare il regime sanzionatorio in caso di violazione del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, articolo 4 bis, comma 2 senza alcuna innovazione diretta allo snellimento ed alla semplificazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, come stabilito dalla Legge Delega n. 30 del 2003.
Contro la sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) nelle descritte qualita’ con tre motivi di censura illustrati da memoria, ai quali ha resistito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato per due motivi, ai quali ha replicato il ricorrente principale con successivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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