Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2017, n. 23053. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione

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2.5.- La conclusione sostenuta dal giudice d’appello si sottrae alle censure sollevate in ricorso risultando evidente, in base allo stesso testo dell’accordo sindacale, oltre che dalla sua interpretazione logica e sistematica, che la portata derogatoria dello stesso accordo non era volta a consegnare al solo datore di lavoro l’assoluta facolta’ di individuare il termine di decorrenza dell’adempimento in questione, in relazione alla definizione degli assetti aziendali, bensi’ di individuare con l’inciso in questione (“e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione del servizio”) un ulteriore termine entro il quale lo stesso obbligo dovesse essere inderogabilmente adempiuto. Rimanendo altrimenti la stessa previsione priva di qualsiasi senso. La clausola contrattuale gia’ contempla infatti, nella sua prima parte, la potesta’ datoriale “di indicare la posizione di lavoro ed il luogo di lavoro, la categoria di inquadramento e relativi compiti dopo la composizione delle articolazioni operative”; talche’ la proposizione successiva (“e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione del servizio”) altro non rappresenta che una restrizione della prima facolta’, attraverso l’indicazione dello spazio di tempo massimo (un termine finale) concesso al datore obbligato allo scopo di effettuare – alla scadenza ed a prescindere dalla definizione degli assetti operativi – le necessarie comunicazioni ai lavoratori (gia’ al lavoro da 60 giorni senza essere ancora in possesso della prescritta dichiarazione contenente i dati di registrazione che la legge imporrebbe di consegnare all’atto stesso della loro assunzione); dovendosi quindi intendere per “assunzione del servizio” l’inizio del servizio di gestione dei rifiuti oggetto dell’appalto.
3.- Con il terzo motivo il ricorso solleva la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale per violazione della delega da parte del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 176, la cui disciplina si era limitata ad aggravare la sanzione per la violazione dell’obbligo di informazione del lavoratore senza incidere sulla parte dispositiva dell’art.4 bis tradendo il mandato contenuto nella Legge Delega (L. n. 30 del 2003, articolo 14) rivolto a snellire e semplificare le procedure di incontro tra domanda ed offerta.
La questione e’ manifestamente infondata in quanto la semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta cui era tenuto il legislatore delegato non comporta necessariamente l’ampliamento o la flessibilita’ del termine entro cui va consegnata al lavoratore l’indispensabile comunicazione dei dati relativi alla assunzione che lo riguarda; non si tratta neppure di materie indissolubilmente collegate, essendo relative a momenti differenti rispetto alla stessa stipula del contratto di lavoro.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 in quanto la Corte non si era pronunciata sulla eccezione relativa alla pretesa funzione scriminante dell’accordo sindacale del 20.2.2006.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si solleva la violazione falsa applicazione dell’articolo 50 c.p. con riferimento al citato accordo sindacale aziendale in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 ove si volesse sostenere che la Corte d’Appello abbia inteso confermare la sua portata (Ndr: testo originale non comprensibile), gia’ espressamente sostenuta dalla sentenza di primo grado.
5. I motivi del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale rimangono assorbiti.
6. In forza delle ragioni esposte la sentenza si sottrae alle critiche formulate con il ricorso che deve essere quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6200 di cui Euro 6000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori. Dichiara assorbito il ricorso incidentale

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