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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 febbraio 2016, n. 2116

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23183-2010 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/10/2009 R.G.N. 445/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) esponeva al Giudice de lavoro del Tribunale di Bergamo di essere dipendente delle (OMISSIS) spa, responsabile del sindacato con mansioni di portalettere, e di avere subito un atteggiamento persecutorio nel posto di lavoro ove il direttore dell’Ufficio postale di (OMISSIS) lo aveva sottoposto a continue richieste ingiustificate (come prestazioni di lavoro straordinario non dovuto, rifiuto di ferie etc.) e lo aveva anche piu’ volte i’nsultato. Gli erano state inflitte sanzioni disciplinari in relazione all’abnorme quantitativo di giacenza di corrispondenza non imputabile ai portalettere: uno dei provvedimenti disciplinari era stato poi annullato in sede disciplinare. Pertanto deduceva di essere stato vittima di mobbing e chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente al subito mobbing. Si costituiva la societa’ (OMISSIS), che contestava la fondatezza della domanda rimarcando le plurime contestazioni disciplinari inflitte al dipendente ribelle ai richiami ed alle direttive aziendali sulle giacenze di corrispondenza e protagonista di reiterate insubordinazioni. Il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda ritenendo sussistente un danno biologico e morale connesso ad una condotta del datore di lavoro ma accertava un concorso dello stesso lavoratore nella causazione del danno nella misura del 50%. Entrambe le parti proponevano appello e la Corte di appello di Brescia con sentenza del 30.4.2009 rigettava l’appello principale del (OMISSIS) ed accoglieva quello incidentale delle (OMISSIS) con il rigetto della domanda. La Corte territoriale osservava che le varie sanzioni disciplinari e le condotte ascritte al lavoratore erano state confermate in sede giudiziaria; la mancata attribuzione delle ferie era giustificata cosi’ come non appariva illegittima la richiesta di lavoro straordinario (areola). Era stato quindi gia’ accertata l’illegittimita’ del comportamento tenuto dal lavoratore nel suo complesso che aveva accumulato rilevanti giacenze di corrispondenza anche quando non lavorava presso l’Ufficio diretto dal sig. Scorsone. La reazione del lavoratore al mutamento di’ orario era gia’ stata acclarata come illegittima. Altri episodi rilevanti sul piano disciplinare erano stati accertati nel (OMISSIS) si da portare ad una nuova sanzione disciplinare ed altre contestazioni erano avvenute anche nel (OMISSIS). Pertanto le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere considerate come discriminatorie ne’ motivate da una sorta di guerra psicologica nei confronti del dipendente posto che era quest’ultimo ad essere poco collaborativo, negligente e restio a seguire direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima dell’ufficio. Le frasi pronunciate dal direttore andavano interpretate in questo contesto ed in questo clima, giustificate anche per il comportamento del dipendente e non rivelavano alcuna volonta’ obiettivamente e soggettivamente persecutoria posto che le (OMISSIS) avevano dato 5 anni di tempo al dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative nonostante una recidiva sempre piu’ consistente.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) con tre motivi; resistono le (OMISSIS) con controricorso corredato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 244 c.p.c. e ss.. Il Giudice di primo grado aveva ammesso le prove orali richieste dal ricorrente ma non aveva rivolto le relative domande.

Il motivo e’ inammissibile in quanto parte ricorrente nemmeno deduce di avere sollevato in appello la questione oggi sollevata (la sentenza impugnata non ne fa menzione) e non la comprova in alcun modo nei motivo. Infine nulla e’ allegato circa la decisivita’ delle domande asseritamente non poste ai testimoni.

Con il secondo motivo si allega la violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c, nonche’ la carenza e contraddittorieta’ della motivazione su un punto essenziale della controversia. I comportamenti persecutori erano iniziati dopo il periodo esaminato dai Giudici di appello nel quale erano stati comminate le sanzioni disciplinari esaminate nella sentenza impugnata: non vi era alcuna obbligazione di risultato a recapitare tutta la corrispondenza; il comportamento tenuto dal Responsabile dell’Ufficio era stato gravemente discriminatorio posto che questi aveva rivolto gravi offese al lavoratore come confermato dai testi.

Il motivo appare inammissibile nella sua prima parte e per il resto infondato. Circa la doglianza per cui sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello episodi e circostanze sulle quali non vi era stato contraddittorio, tale doglianza non appare comprovata con una ricostruzione puntuale delle difese delle parti in primo grado sicche’ sul punto il motivo non appare autosufficiente. Per il resto si tratta di censure di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha ricostruito analiticamente gli addebiti mossi negli anni al dipendente ed ha sottolineato anche che le sanzioni inflitte erano state confermate in sede giudiziaria (tranne una); le prestazioni di lavoro straordinario (areola) sono state ritenute legittime, cosi’ come non puo’ accogliersi la tesi per cui nel recapito della corrispondenza possano accumularsi quantitativi ingenti di giacenza, salvo che si provi il carattere incolpevole di tale accumulo o un abnorme carico giornaliero, il che e’ stato escluso dalla Corte di appello. Circa l’epoca di tali omissioni (che comprendono anche una sorta di “automutamento” dell’orario) la Corte ha evidenziato come le inadempienze siano continuate anche nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS). Pertanto, ha concluso la Corte, le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere considerate come discriminatorie ne’ motivate da una sorta di guerra psicologica nei confronti del dipendente posto che era quest’ultimo ad essere poco collaborativo, negligente e restio a seguire direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima dell’ufficio. Le frasi pronunciate dal direttore andavano interpretate in questo contesto ed in questo clima, giustificate anche per il comportamento del dipendente e non rivelavano alcuna volonta’ obiettivamente e soggettivamente persecutoria posto che le (OMISSIS) avevano dato 5 anni di tempo al dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative nonostante una recidiva sempre piu’ consistente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente ed offre un riferimento puntuale a circostanze ed elementi obiettivi; le censure sono, come gia’ detto, di merito e non offrono nemmeno una ricostruzione organica delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle pretese offese verbali subite dal lavoratore.

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2087 e 2043 c.c. e degli articoli 2, 4 e 32 Cost., nonche’ la carenza e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto essenziale della controversia. Il ricorrente era stato vittima di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro che ne aveva leso l’integrita’ psico-fisica.

Il motivo appare infondato posto che ci si limita a richiamare quanto gia’ detto nel secondo motivo ed a ricordare le fonti di legge e costituzionali della “figura” del mobbing che e’ stato escluso dalla Corte di appello con una motivazione, come gia’ detto, congrua, logicamente coerente e fondata su una attenta valutazione delle circostanze e degli elementi di causa cui nel motivo si contrappone apoditticamente alcune considerazioni meramente di ordine generale.

Si deve quindi rigettare il ricorso.

Le spese di lite del giudizio di legittimita’ – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonche’ in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori come per legge.

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