Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2133

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5499/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3527/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore

del controricorrente che si riporta agli scritti.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Sig. (OMISSIS), perche’ la notifica dell’atto di citazione in appello risultava essere tardiva, in quanto effettuata il 15/02/2013, ossia oltre il termine c.d. breve, di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c., posto che la sentenza di primo grado era stata notificata, ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, presso la cancelleria del Tribunale di Monza (non avendo in primo grado l’avvocato dell’odierno ricorrente eletto domicilio nel circondario del Tribunale) in data 07/12/2012;

per la cassazione della sentenza ricorre il Sig. (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi di ricorso;

l’intimato resiste con controricorso;

preliminarmente occorre verificare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulata da parte resistente nel controricorso, ritualmente notificato e depositato, con la quale il resistente deduce che la notifica del ricorso, effettuata in data 20/02/2014, sarebbe tardiva, poiche’ avvenuta oltre i termini di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c., posto che in data 28/10/2013 sarebbe stata ritualmente notificata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano all’odierno ricorrente, presso il suo procuratore costituito Avv. (OMISSIS), domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Appello (non avendo egli eletto domicilio nel circondario dell’Autorita’ procedente);

l’eccezione appare fondata e si propone che venga accolta, per le ragioni di cui appresso.

Il resistente ha depositato, unitamente al controricorso, una copia conforme all’originale della sentenza impugnata, la quale contiene una relazione di notificazione del seguente tenore a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico della Corte d’Appello di Milano, ho notificato copia autentica della sentenza n. 3527/13 emessa dalla Corte d’Appello di Milano a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS)

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS) ed entrambi domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano;

fatto salvo il principio per cui la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli articoli 325 e 326 c.p.c., solo quando la notificazione della sentenza sia eseguita al procuratore costituito ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., comma 1, e articolo 285 c.p.c., non essendo idonea quella effettuata alla parte personalmente (cfr. Cass., 1 giugno 2010, n. 13428), nel caso di specie tale principio deve essere coordinato con l’altro orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito e’ equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed e’, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, oltre che per il notificante (cfr. Cass. S.U., 13 giugno 2011, n. 12898), certamente per il notificato (Cfr. Cass., 2 aprile 2009, n. 8071 ed altre successive).

In particolare, con riferimento alla questione posta dal resistente va richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale “ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito – ancorche’ eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, – deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l’una e l’altra forma di notificazione, l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunita’ della proposizione del gravame”. (cosi’ Cass., 28 aprile 2000, n. 5449), con la precisazione per la quale il procuratore va indicato per nome e cognome e come destinatario, in tale qualita’, della notificazione presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, onde potere ritenere che permanga, in forza di queste specificazioni, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell’atto a lui destinato (arg. ex Cass. 19 marzo 2004, n. 5563, nonche’, di recente, Cass. 27 febbraio 2014, n.2698). Poiche’ nel caso di specie la relazione di notificazione della sentenza impugnata contiene il riferimento a … a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) …, in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, non puo’ farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario (cfr. anche Cass. 15 giugno 2004, n. 11257; 24 novembre 2005, n. 24795; 18 aprile 2014, n. 9051).

Pertanto, essendo stata la sentenza notificata come sopra in data 28 ottobre 2013, risulta tardiva la notificazione del ricorso in data 20 febbraio 2014″.

La relazione e’ stata notificata come per legge.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Giova precisare che la documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., consistente nella nota rilasciata dal funzionario presso la Corte d’Appello di Milano – cancelleria centrale civile del 6 maggio 2015 – con la quale si comunica la mancata ricezione della notificazione della sentenza della stessa Corte d’Appello n. 3527/13 -, e’ superata, oltre che dalla relazione di notificazione a firma dell’Ufficiale giudiziario indicata nella relazione, da altra nota dello stesso funzionario di cancelleria del 6 novembre 2015, depositata dal resistente – con la quale “facendo seguito ed a rettifica della precedente comunicazione resa in data 6/5/14 …” si conferma l’avvenuta notificazione presso la cancelleria della sentenza anzidetta, in data 28 ottobre 2013.

Resta cosi’ confermata tale ultima data come quella dell’avvenuta notificazione presso la cancelleria ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82.

Occorre allora verificare se, come sostenuto dal ricorrente nella memoria in atti, il resistente, gia’ appellato, avrebbe dovuto effettuare la notificazione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza d’appello, all’avvocato dell’appellante, all’epoca l’avv. (OMISSIS), presso l’indirizzo PEC del medesimo, che, a detta del ricorrente, sarebbe stato indicato in atti e comunicato al suo ordine di appartenenza.

La norma di riferimento e’ costituita dall’articolo 125 c.p.c., comma 1, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 25, (prima della sostituzione attuata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114), ai sensi della quale, nell’atto di parte “il difensore deve, altresi’, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata la proprio ordine e il proprio numero di fax”. Soltanto se tale adempimento risulta eseguito, e’ possibile la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata. Orbene, nell’atto di citazione in appello – la cui lettura e’ possibile a questa Corte perche’ necessaria per delibare l’ammissibilita’ del ricorso – si legge che l’appellante e’ “giudizialmente assistito e rappresentato dall’avv. (OMISSIS), c.f. …, con studio in (OMISSIS), per le comunicazioni di Cancelleria ex articolo 134 c.p.c., comma 3, e articolo 136 c.p.c., comma 3)…”. Testuale e’ pertanto la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per le notificazioni ad istanza di parte e testuale e’ l’elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede della Corte d’Appello.

Ne’ vi e’ luogo a dibattere dell’ambito applicativo della norma del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, convertito nella Legge n. 221 del 2012, che prevede la domiciliazione digitale, poiche’ questa e’ stata inserita dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52, comma 1, lettera b), convertito nella Legge n. 114 del 2014, non applicabile nel caso di specie.

Ne consegue la validita’ della notificazione della sentenza effettuata presso la Cancelleria della stessa Corte d’Appello, anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, secondo quanto gia’ esposto nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore del resistente, nell’importo complessivo di euro 5.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *