Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 29 aprile 2015, n. 8683

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da M.M.E. avverso la Clean Style S.r.l., sua datrice di lavoro – decisione con cui il primo giudice dichiarava illegittimo perché discriminatorio, in quanto intervenuto nell’anno di interdizione del recesso per maternità, il licenziamento intimato alla E. dalla Società datrice, con condanna di questa al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella dell’offerta della reintegrazione nel posto di lavoro dalla Società formulata alla E. nel corso del giudizio e dichiarava dovute, con la sola eccezione degli importi pretesi a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario, le differenze retributive a vario titolo da questa rivendicate – mentre respingeva integralmente la domanda relativa al pagamento di tutte le differenze retributive indicate, confermava la declaratoria di nullità del licenziamento e la statuizione in ordine alle conseguenze risarcitorie. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in base al tenore della comunicazione di recesso inviata alla E. dalla Società, non ravvisabile in essa e, dunque tale da mutare, in violazione del contrario principio invalso in sede giurisprudenziale, la causale giustificativa del recesso, l’imputazione di assenza arbitraria per il periodo, protrattosi per sei mesi, successivo a quello di regolare fruizione dell’astensione obbligatoria per maternità, derivandone la qualificazione del provvedimento datoriale come recesso intimato in violazione del divieto di cui all’art. 2 1. n. 1204/1971 e come tale nullo e soggetto al relativo regime di diritto comune implicante il risarcimento del danno, per il quale, sul presupposto della formulazione da parte della E. di apposita domanda nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ribadiva, in difetto di ulteriori domande risarcitorie proposte in via incidentale dalla E. in sede d’appello, la pronunzia di condanna nei termini di cui alla decisione di primo grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Clean Style S.r.l., affidando a due motivi l’impugnazione, rispetto alla quale la E. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, così rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Riconoscimento alla lavoratrice di un risarcimento non dovuto – Violazione dell’art. 18, comma 5, 1. n. 300/1970”, la Società ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’accoglibilità del rilievo svolto in sede di gravame circa l’erroneità della statuizione del primo giudice, intesa a fissare il dies ad quem del risarcimento dovuto alla E. alla data, il 7.5.2007, del rifiuto da parte della stessa dell’offerta di reintegrazione nel posto di lavoro formulatale dalla Società all’udienza del 22.1.2007 e non, come sostiene la Società ricorrente, a quella in cui l’offerta è stata avanzata.
Il motivo è infondato, essendo basato su argomentazioni e riferimenti normativi ultronei rispetto all’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla conferma della statuizione risarcitoria resa dal primo giudice.
Nella motivazione dell’impugnata sentenza la Corte territoriale mostra chiaramente di ritenere, in consonanza con l’orientamento espresso da questa Corte (vedi le pronunzie ivi citate Cass. n. 16189/2002, Cass. n. 10531/2004 e Cass. n. 426/2005), il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione del divieto posto dall’art. 2 1. n. 1204/1971 come sottratto al regime sanzionatorio di cui all’art. 18 1. n. 300/1970 e, viceversa, soggetto al regime ordinario della nullità di cui all’art. 1418 c.c., che prevede, a fronte dell’inadempimento la comune sanzione del risarcimento del danno applicabile, tuttavia, per tutto il periodo di permanenza degli effetti dell’evento lesivo. Il che comporta l’inoperatività del disposto dell’invocato comma 5 dell’art. 18 citato che ricollega al rifiuto dell’offerta datoriale alla ripresa del lavoro l’effetto risolutivo del rapporto, del resto previsto con riguardo al periodo successivo all’emanazione dell’ordine giudiziale di reintegra, dovendosi semmai in precedenza parlare di revoca del licenziamento intervenuta allorché l’atto recettizio ha esplicato la sua efficacia, revoca che tuttavia il lavoratore ha diritto di rifiutare senza conseguenza alcuna. Ciò posto è evidente che, a seguito del rifiuto della lavoratrice, l’effetto liberatorio della Società dal vincolo conseguente alla perpetuatio obligationis avrebbe potuto derivare soltanto, secondo il regime ordinario della mora del creditore, dall’offerta reale della retribuzione, il che non si è verificato. Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto la permanenza dell’obbligo in capo alla Società, prefigurando la possibilità di una condanna del medesimo ad un risarcimento ulteriore, peraltro, contenuto, stante l’inammissibilità della condanna in futuro, alla data di emanazione della sentenza d’appello, condanna cui, come esplicitamente dichiarato in motivazione, la Corte stessa non è addivenuta, ribadendo viceversa la pronunzia sanzionatoria del primo giudice, solo per il difetto di una specifica domanda in tal senso da parte dell’allora appellata.
Inammissibile è invece il secondo motivo, così rubricato “Mancato accertamento dell’esistenza di assunzione presso altro datore di lavoro. Aliunde perceptum. Violazione dell’art. 18, comma 4, 1. n. 300/1970”, con il quale la Società ricorrente lamenta la mancata detrazione dell’aliunde perceptum nella determinazione del risarcimento spettante alla lavoratrice e ciò in relazione alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che la Società ricorrente nulla deduce che valga ad attestare l’acquisizione al giudizio della circostanza da cui possa desumersi l’insorgenza di un diverso reddito suscettibile di limitare il danno risarcibile, requisito questo indefettibile perché il giudice possa procedere al relativo accertamento anche facendo ricorso ai suoi poteri officiosi.
Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per la mancata costituzione della parte intimata

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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