Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2016, n. 19185

Il datore di lavoro può, ai fini di una più efficiente ed economica gestione aziendale, distribuire tra più lavoratori le mansioni della persona licenziata e il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione del dipendente che le svolgeva in maniera esclusiva. Ai fini della valutazione della congruità della scelta non basta però che i compiti siano stati suddivisi tra altri lavoratori ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne un mero effetto

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 settembre 2016, n. 19185

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2969/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4808/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2013, R.G. N. 10959/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7.8.13 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di rigetto del 6.4.11 emessa dal Tribunale capitolino, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 15.8.08 da (OMISSIS) S.r.l. (societa’ operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari attraverso la loro individuazione, ideazione, realizzazione e vendita) a (OMISSIS), in favore del quale ordinava la riassunzione entro tre giorni o, in mancanza, il pagamento d’una indennita’ pari a cinque mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto. Rigettava nel resto le domande del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione affidandosi a due motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3, anche in relazione all’articolo 41 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante come giustificato motivo oggettivo di licenziamento la pur accertata chiusura della sede di Roma della societa’ ricorrente cui era adibito l’attore, sol perche’ non erano state soppresse le mansioni affidategli (l’odierno controricorrente si occupava della commercializzazione di immobili per conto della societa’): in tal modo – si obietta in ricorso – la sentenza impugnata ha trascurato che un giustificato motivo oggettivo di licenziamento puo’ consistere anche nella soppressione d’una singola posizione lavorativa con redistribuzione fra altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato.
Il motivo e’ fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, in punto di fatto, che la sede di Roma della societa’ ricorrente (presso la quale lavorava (OMISSIS)) e’ stata effettivamente chiusa, ma che le relative attivita’ di commercializzazione – di cui si occupava nell’esercizio delle proprie mansioni l’odierno controricorrente sono proseguite anche dopo il 15.8.08 (data del licenziamento per cui e’ causa).
Da cio’ la sentenza arguisce che dopo questa data le suddette mansioni sono state (ancora) espletate da altri dipendenti della societa’.
Per tale ragione la ricorrente lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno trascurato che il giustificato motivo oggettivo previsto dalla L. n. 604 del 1966, articolo 3, ben puo’ consistere anche in una diversa distribuzione di determinate mansioni, tale da far emergere l’esubero della posizione lavorativa del lavoratore licenziato.
Cio’ e’ conforme alla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e’ ravvisabile anche nella soppressione d’una posizione lavorativa derivante da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio (cfr., ex aliis, Cass. n. 21121/04, seguita da altre conformi), attuata a fini di piu’ economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra piu’ lavoratori, ognuno dei quali se le vedra’ aggiungere a quelle gia’ espletate: il risultato finale puo’ far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.
Lo stesso si dica quando le mansioni di piu’ lavoratori siano suddivise fra un numero piu’ ridotto di dipendenti.
In entrambi i casi v’e’, alla base, quella riorganizzazione tecnico-produttiva che integra il nucleo irriducibile del concetto di giustificato motivo oggettivo di cui al cit. L. n. 604 del 1966, articolo 3.
E’ appena il caso di ricordare che il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra piu’ dipendenti non deve far perdere di vista la necessita’ di verificare il rapporto di congruita’ causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma e’ necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziche’ costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n. 24502/11).
Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un’esigenza di piu’ efficiente organizzazione produttiva.
Si rivela, infine, non conferente il richiamo (che si legge in controricorso) alla giurisprudenza secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex articolo 3, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali, giacche’ la prosecuzione – da parte di altri – di mansioni identiche o analoghe a quelle espletate da (OMISSIS) e’ stata collocata proprio nel medesimo contesto temporale in cui e’ stato intimato il licenziamento per cui e’ causa.
2- Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, avendo la sentenza impugnata pronunciato nel merito della domanda – sia pur rigettandola – di nullita’ del licenziamento perche’ ritorsivo, domanda che il lavoratore non aveva coltivato nelle conclusioni dell’atto d’appello.
Ancor prima che infondato – perche’ il carattere ritorsivo del licenziamento aveva costituito apposito motivo di gravame e le conclusioni dell’atto d’appello, rinviando a quelle di primo grado (che per detto carattere ritorsivo avevano, infatti, chiesto la reintegra nel posto di lavoro), lo hanno coltivato – il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse ad impugnare (v. articolo 100 c.p.c.), atteso che sul punto la societa’ ricorrente e’ risultata vittoriosa e che, proprio perche’ tale, non ha interesse ad impugnare al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970; Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924).
3- In conclusione, si accoglie il primo motivo e si dichiara inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto:
“Puo’ costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 3, anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di piu’ economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra piu’ lavoratori, ognuno dei quali se le vedra’ aggiungere a quelle gia’ espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra piu’ dipendenti non deve far perdere di vista la necessita’ di verificare il rapporto di congruita’ causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma e’ necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziche’ costituirne mero effetto di risulta”.
Si tratta di accertamento che dovra’ essere svolto dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

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