L’attestazione della cancelleria relativa all’avvenuta comunicazione a mezzo PEC della sentenza , fondata su dati desunti dai registri di cancelleria, è certamente idonea a provare sia l’avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, atteso che in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  25 gennaio 2017, n. 1907

Svolgimento del processo

1.- La Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da S.P. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti avente ad oggetto l’opposizione proposta dal medesimo all’ordinanza ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare a lui intimato dalla Iper Montebello Spa.
La Corte territoriale ha rilevato che la pronuncia di primo grado era stata comunicata a S.P. in data 30 gennaio 2014 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario Avv. Tommaso Cieri laddove il ricorso in appello era stato depositato soltanto in data 18 marzo 2014, oramai decorso il termine breve di 30 giorni previsto dall’art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012.
2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.P. con due motivi, illustrati da memoria. Iper Montebello Spa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
4.- Con il primo motivo si denuncia error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della ricezione della comunicazione a mezzo PEC del 30 gennaio 2014, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento del suo convincimento il documento n. 5 allegato al “fascicolo di parte resistente” recante una attestazione della cancelleria non idonea a provare l’avvenuta ricezione che avrebbe dovuto essere documentata diversamente, mediante produzione da parte della società della ricevuta di consegna in formato elettronico a mente dell’art. 16, comma 3, D.M. n. 44 del 2011.
Con il secondo motivo si denuncia ancora error in procedendo in relazione alla medesima comunicazione nonché omesso esame di un fatto decisivo, ribadendo che la copia fotostatica di una ricevuta di consegna elettronica non potrebbe attestare la trasmissione di un provvedimento giudiziario e lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione del testo integrale della sentenza di primo grado.
I motivi – congiuntamente esaminabili per reciproca connessione – non possono trovare accoglimento.
La Corte territoriale ha correttamente fondato il suo convincimento circa la tardività dell’impugnazione su di una “attestazione telematica di cancelleria, contenente ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, doc. n. 4-6 in fasc. appellata”.
Dal documento n. 5, riportato nel suo contenuto nello stesso ricorso per cassazione, si evince trattarsi di “attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria” con cui “si dà atto che in data 30 gennaio 2014 alle ore 9.19 la cancelleria del Tribunale di Chieti in persona di C.L. ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata”, contenente “sentenza ex art. 429, I comma, c.p.c.” nel procedimento tra S.P. e IPER MONTEBELLO Spa, al destinatario Avv. Tommaso Cieri. Nella medesima attestazione si dà atto altresì che “tale messaggio, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 1488543 è stata consegnata in data 30 gennaio 2014 alle ore 9.20”.
Tale attestazione, fondata su dati desunti dai registri di cancelleria, è certamente idonea a provare sia l’avvenuta ricezione della comunicazione telematica sia il contenuto della medesima, atteso che in tema di notifiche e comunicazione telematiche nei procedimenti civili, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, pur senza assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n. 15035 del 2016).
A tanto non osta certo il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, contenente il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, il cui terzo comma dell’art. 16 si limita, esclusivamente sul piano degli effetti, a prevedere che “La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell’amministrazione digitale”.
5.- Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

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