Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25144. In materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., elemento costitutivo della cessione è l’autonomia funzionale del ramo ceduto

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4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., articoli 1406, 2094 e 2112 c.c., per difetto di interesse ad agire del lavoratore, e’ infondato.
4.1. E’ noto che l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implichi necessariamente l’attualita’ della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice (Cass. 31 luglio 2015, n. 16262).
4.2. Con particolare riguardo al trasferimento d’azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l’inconfigurabilita’ di un ramo d’azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che puo’ offrire garanzie piu’ o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Ne’ tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (non integrante accettazione della cessione del contratto di lavoro), ne’ per effetto dell’eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all’esito del licenziamento del primo e neppure, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617).
5. Il secondo e il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c., rispettivamente per la preesistenza del ramo d’aiienda oggetto di cessione in senso funzionale e per esclusione del requisito di autonomia funzionale del ramo ceduto) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.
5.1. Essi sono inammissibili.
5.2. Ed infatti, la violazione di legge denunciata e’ meramente enunciata, non essendone integrati i requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
5.3. I due mezzi consistono essenzialmente in una revisione critica del merito e nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile nel giudizio di legittimita’, qualora si pretenda appunto detta sostanziale revisione del giudizio di merito e quindi una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). E cio’ nella prospettiva fuorviante di una contrapposizione non consentita di un diverso convincimento soggettivo della parte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, piuttosto che di una censura dei possibili vizi del percorso formativo del convincimento del giudice: secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimita’, al quale spetta soltanto la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).
A maggior ragione, una tale revisione critica del merito e’ preclusa dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non essendo dedotto l’omesso esame di un fatto, invero scrutinato, ma contestata la sua valutazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), come detto non censurabile.
5.4. Peraltro, la Corte territoriale ha pure esattamente applicato, con argomentazioni congruenti e pienamente adeguate sotto il profilo logico giuridico (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 6 al terzo di pg. 8 della sentenza), i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’articolo 2112 c.c., anche nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32 secondo cui costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacita’, gia’ al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente: cosi’ presupponendo una preesistente entita’ produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 28 settembre 2015, n. 19141; Cass. 27 maggio 2014, n. 11832; Cass. 9 maggio 2014, n. 10129 proprio sulla stessa vicenda).
6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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