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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 aprile 2014, n. 9310

Svolgimento del processo

1.— L’avv. C.G. opponeva innanzi al Tribunale di Napoli l’avviso di mora a lui notificato il 19 maggio 2000 su istanza del concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, con il quale atto gli veniva intimato il pagamento di lire 11.898.863 per contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense.
Formulava tale opposizione per tre motivi: l’avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale; il credito era stato condonato; il credito era prescritto. Conveniva sia il concessionario della riscossione sia la Cassa Forense, concludendo per sentir dichiarare estinta l’obbligazione contributiva nei confronti della Cassa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Napoli pregiudizialmente dichiarava la propria incompetenza per territorio ed il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Roma che respingeva integralmente l’opposizione dell’avvocato C. .
Interposto gravame dal soccombente la Corte distrettuale di Roma, con sentenza del 23 aprile 2008, rigettava l’appello, compensando le spese del grado.
A sostegno argomentava tra l’altro che la mancata notifica della cartella di pagamento non rendeva nulla la procedura esecutiva intrapresa ove l’avviso di mora notificato potesse tenere luogo della cartella avendone i requisiti prescritti, posto che l’Avv. C. non aveva mai contestato che l’atto notificato ne fosse privo.
La Corte romana respingeva quindi le censure riferite a prescrizione e condono, confermando anche in questa parte la pronuncia di primo grado.
2.— L’Avv. C.G. ha ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, concluso da quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. pro tempore vigente.
Hanno resistito la Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense ed Equitalia Polis Spa – Agente della riscossione per la Provincia di Napoli con distinti controricorsi. La Cassa ha anche depositato memoria. Il Commissario governativo Banco di Napoli Spa è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1.— Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, 25, 26 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c..
A conclusione del motivo viene posto il seguente testuale quesito: “se l’intervenuta omissione della notificazione dell’atto presupposto, che nella presente controversia è costituito dalla cartella di pagamento, costituisca vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato che nel giudizio de quo è costituito dall’avviso di mora notificato al ricorrente in data 19 maggio 2000 e oggetto dell’impugnativa di cui al presente processo”.
2.- Il ricorso non può essere accolto.
2.1.- Il motivo è pregiudizialmente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente prima dell’abrogazione avvenuta con l’art. 47 della L. n. 69 del 2009.
Innanzitutto la censura si riferisce promiscuamente sia ad asserite violazioni di legge, sia ad “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”.
Questa Corte ha affermato che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell’art. 360 c.p.c. che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. (da ultimo: Cass. n. 12248 del 2013; conforme: Cass. n. 1416 del 2014).
Inoltre la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dall’immediata lettura di esso, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463 del 2009).
Per tale ragione esso deve compendiare (ex multis: Cass. SS.UU. n. 2658 del 2008; Cass. n. 19769 del 2008; n. 7197 del 2009; n. 22704 del 2010): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie (in termini, da ultimo, Cass. n. 12248 del 2013).
La carenza anche di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 24339 del 2008).
Dal punto di vista della formulazione il quesito deve essere strutturato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. n. 1416 del 2014).
Esso poi non può essere desunto dal contenuto del motivo (Cass. n. 20409 del 2008).
Una volta che sia correttamente formulato comunque occorrerà verificare che il quesito sia congruo e pertinente in relazione al caso di specie, altrimenti difettando di decisività (Cass. SS.UU. n. 28536 e n. 27347 del 2008), risultando inammissibile un motivo di ricorso sorretto da quesito del tutto inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo (Cass. n. 7197 del 2009; n. 19792 del 2011; n. 27901 del 2011).
Nella specie il quesito interroga la Corte sul se la mancata notifica della cartella di pagamento determini la nullità dell’avviso di mora notificato al ricorrente il 19 maggio 2000.
Esso però è eccentrico rispetto alla effettiva ratio decidendi della pronuncia della Corte distrettuale che ha deciso tale aspetto della controversia sull’assunto che “l’atto denominato avviso di mora… avesse i requisiti della cartella di pagamento”, per cui la questione della mancata notificazione della cartella di pagamento non è pertinente in quanto nel ragionamento del giudice di merito l’atto impugnato aveva tutti i requisiti della cartella di pagamento. Era dunque tale ragione della decisione che avrebbe dovuto trovare soluzione nel quesito posto alla Corte.
2.2.- Il motivo, nella sua parte argomentativa, è altresì infondato.
Sin dall’arresto di Cass. SS. UU. n. 4995 del 1987 la controversia inerente al pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense nella disciplina di cui all’art. 18, co. 6, della L. n. 576 del 1980 – secondo cui “La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti… a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette” – spetta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del giudice del lavoro, in quanto riguarda diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio e non ha carattere tributario.
I giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che, anche dopo la privatizzazione operata dal d. lgs. n. 509 del 1994, è rimasto in capo alla Cassa Forense il potere di fare ricorso al ruolo per la riscossione, “trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge” (Cass. n. 14191 del 2001; conforme: Cass. n. 18130 del 2010).
Con il d. lgs. n. 46 del 1999 poi si estende espressamente la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali (art. 24, co. 1) e le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito, anche nel nuovo sistema, che la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento (Cass. SS. UU. n. 7399 del 2007), con la conseguenza che l’eventuale opposizione deve essere proposta innanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale (Cass. SS. UU. n. 3001 del 2008; n. 7399 del 2007; n. 22514 del 2006).
Nell’ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali il d. lgs. n. 46 del 1999 delinea le seguenti opposizioni esperibili.
Innazitutto “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella” (art. 24, co. 5). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile” (art. 24, co. 6).
Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008).
Inoltre l’art. 29, co. 2, del d. lgs. n. 46 del 1999, lascia espressamente salva l’operatività delle opposizioni esecutive nell’ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
In particolare l’opposizione agli atti esecutivi, che attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall’art. 617 c.p.c., il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Delineata la tipologia delle opposizioni che possono essere proposte nell’ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, spetta al debitore, coerentemente con il principio della domanda, la facoltà di scegliere l’uno o l’altro percorso di contestazione.
Spetta poi al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge (cfr. Cass. SS. UU. n. 16412 del 2007).
Può accadere – come nel caso a giudizio di questa Corte – che l’opponente eccepisca l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; l’occasione per l’opposizione è rappresentata dalla notificazione di un atto successivo della procedura, nella specie denominato “avviso di mora”.
Anche in questo caso, fermo l’esame pregiudiziale in ordine alla invalida notificazione della cartella che, in caso di esito negativo per l’opponente, può condurre il giudice di merito all’immediata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, occorre qualificare la scelta operata dal contribuente, mediante enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso, al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
L’Avv. C. ha lamentato, sin dalla premessa dell’atto introduttivo del presente giudizio, l’omessa notifica della cartella di pagamento.
Tale omissione non può privare il destinatario del rimedio previsto dal d. lgs. n. 46 del 1999 avverso l’iscrizione a ruolo: il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
La tesi è ampiamente sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l’opposizione ex art. 22 della L. n. 689 del 1981 nei confronti dell’avviso di mora, quando non risulta la notifica dell’ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale (Cass. n. 23891 del 2012; Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 9180 del 2006; Cass. n. 15149 del 2005; Cass. n. 3127 del 2002; Cass. n. 2293 del 2000).
È quanto accaduto nella specie laddove l’Avv. C. , come dal medesimo riportato nel ricorso per cassazione, con l’atto introduttivo del giudizio ha proposto “ricorso in opposizione ad iscrizione nei ruoli esattoriali” e sulla premessa che “al ricorrente non è stata giammai notificata alcuna cartella esattoriale” bensì un avviso di mora “afferente a CASSA NAZ. AVVOCATI ANNO 1995”, ha eccepito che “il credito è stato oggetto di condono” e che “in ogni caso il credito è prescritto”, concludendo per sentir “dichiarare estinta l’obbligazione nei confronti della Cassa opposta”.
Dunque non c’è dubbio che l’opponente, recuperando il mezzo di tutela, abbia introdotto una opposizione contro l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24, co. 6 e ss. del d. lgs. n. 46 del 1999, per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, quali l’estinzione della medesima per intervenuto condono o per prescrizione.
Il contribuente non ha scelto di far valere la sola invalidità derivata dell’atto consequenziale per la mancata notificazione dell’atto presupposto ma ha impugnato l’atto successivo al fine di contestare nel merito la pretesa dell’ente impositore, chiamando il giudice a pronunciarsi sull’esistenza o meno di tale pretesa (cfr. Cass. SS. UU. n. 16412/2007 cit.).
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il debito contributivo dell’avv. C. , respingendo le eccezioni di estinzione dell’obbligazione per prescrizione o condono, e su tali questioni si è ormai formato il giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione per cassazione.
Pertanto, una volta eletta la strada di introdurre una opposizione nel merito della pretesa contributiva, si è aperto un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo (Cass. n. 26395 del 2013; Cass. n. 14149 del 2012; Cass. n. 23660 del 2009; Cass. n. 5763 del 2002) al cui esito occorreva accertare – come la Corte territoriale ha fatto – se il debito vantato dalla Cassa sussisteva o meno, rispetto al quale l’eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge – quale la mancata notificazione della cartella di pagamento – non era di per sé rilevante per determinare l’estinzione della pretesa contributiva, così come invece richiesto dall’Avv. C. .
3.- La peculiarità della vicenda che ha dato origine al presente contenzioso (notificazione di un atto denominato “avviso di mora” in epoca in cui detto era stato soppresso dal d. lgs. n. 46 del 1999) induce la Corte a ritenere sussistenti le ragioni per una compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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