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1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1344, 1418 e 2113 c.c., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 52 e 66, Legge Regionale n. 45 del 1995, articoli 30 bis e 50 e articolo 97 Cost.” e rileva, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ dei verbali di conciliazione, in quanto sottoscritti in violazione delle norme inderogabili dettate dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dalla normativa regionale, che impediscono al datore di lavoro pubblico di attribuire un inquadramento diverso da quello stabilito al momento dell’assunzione o successivamente acquisito per effetto di procedure selettive. Aggiunge che nel sistema dell’impiego pubblico contrattualizzato se, da un lato, la P.A. non puo’ esercitare poteri di autotutela, dall’altro proprio l’equiparazione con l’impiego privato consente al datore di non osservare il contratto ritenuto affetto da nullita’, perche’, in quanto tale, improduttivo di effetti giuridici. Precisa, infine, che la inoppugnabilita’ sancita dall’articolo 2113 c.c. non si riferisce ai casi di nullita’ della conciliazione, senza dubbio configurabile nella fattispecie perche’ i lavoratori erano stati inquadrati correttamente sulla base delle tabelle di corrispondenza previste dal CCRL del 2000 e la loro pretesa era stata fondata sull’asserito svolgimento di mansioni superiori.
1.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1969 c.c., non applicabile alla fattispecie nella quale l’Amministrazione non aveva fatto valere un vizio del consenso, bensi’ aveva eccepito la radicale nullita’ degli atti transattivi, derivante dall’insanabile contrasto degli obblighi assunti con norme imperative di legge.
2. Il primo motivo e’ fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, e’ ormai consolidata nell’affermare che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri autoritativi. E’ stato, pero’, aggiunto che, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico, che e’ tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 97 Cost., ben puo’ sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso, al di la’ dello strumento formalmente utilizzato e dell’autoqualificazione, la condotta della P.A. e’ equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perche’ affetto da nullita’ (Cass. 26.2.2016 n. 3826, Cass. 1.10.2015 n. 19626, Cass. 8.4.2010 n. 8328 e Cass. 24.10.2008 n. 25761 quest’ultima in tema di revoca di inquadramento illegittimamente attribuito).
Dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all’atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell’atto e’ stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l’illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perche’ il giudice ordinario e’ giudice non dell’atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. Cio’ comporta che il thema decidendum necessariamente si estende alla sussistenza o meno della ragione di nullita’ fatta valere dall’amministrazione, essendo incontestabile che nel sistema privatistico l’atto nullo, in quanto improduttivo di effetti giuridici, non puo’ essere posto dal dipendente a fondamento del diritto soggettivo azionato.
2.1. Detti principi operano anche nell’ipotesi, che qui viene in rilievo, di obbligazioni assunte dall’amministrazione all’esito del tentativo di conciliazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 65 e 66.
La inoppugnabilita’ prevista dall’articolo 2113 c.c., u.c. non si riferisce alle azioni generali di nullita’ e di annullabilita’ dell’atto, perche’, come gia’ chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro e’ finalizzato a sottrarre il lavoratore alla condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che potrebbe indurre a sottoscrivere transazioni e rinunce frutto della prevaricazione esercitata dal datore. Rimangono, invece, esperibili i mezzi ordinari di impugnazione concessi ai contraenti per far valere i vizi che possono inficiare il regolamento contrattuale, ossia le cause di nullita’ o di annullabilita’, poiche’ rispetto a tali azioni l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro non puo’ esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva (fra le piu’ recenti in tal senso Cass. 28.4.2014 n. 9348).
Ad analoghe conclusioni questa Corte e’ pervenuta in relazione alle conciliazioni stipulate ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 66 rilevando che delle stesse puo’ essere senz’altro fatta valere la nullita’ qualora in sede conciliativa l’amministrazione abbia, in violazione di norme inderogabili di legge, riconosciuto al dipendente un trattamento giuridico ed economico allo stesso non dovuto (Cass. 18.2.2015 n. 3246).
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