Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 giugno 2016, n. 13049

Legittimo il licenziamento del dipendente della banca che non comunica al datore di essere oggetto di indagini preliminari o di azione penale

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 23 giugno 2016, n. 13049

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17212-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 507/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/07/2012 R.G.N. 282/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/5 – 9/7/2012, M Corte d’appello dl Catania ha rigettato l’impugnazione di (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto la domanda volta alla dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento intimatogli il 20/6/2005 dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a.. Ha spiegato la Corte che la condotta omissiva acclarata – cioe’ il non aver il dipendente comunicato alla Banca, in violazione dell’articolo 33 del c.c.n.l. di settore e dei doveri di diligenza e di fedelta’ di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c. – che la Procura della Repubblica aveva proposto appello avverso la sentenza penale emessa nei suoi confronti il 18/7/2003 dalla Corte d’Assise di Catania, nonche’ la violazione dell’impegno dal medesimo assunto, su invito dello stesso istituto di credito, di tenere aggiornata tempestivamente la parte datoriale della eventuale ricezione di comunicazioni rilevanti ai fini processuali, integravano l’ipotesi di giusta causa di licenziamento idonea a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario. Inoltre, secondo la stessa Corte, la sanzione adottata risultava essere proporzionata alla condotta tenuta dal lavoratore, atteso che la pregnanza dell’obbligo di informazione in relazione alla gravita’ delle imputazioni che vedevano protagonista il (OMISSIS), non definitivamente assolto a seguito dell’appello interposto dal Procuratore della Repubblica, assumeva nella specie rilevanza ai fini della giusta causa di licenziamento, al punto da far venir meno la fiducia integrante il presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (OMISSIS) con cinque motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, vale a dire la sussistenza del vizio di ultrapetizione con riguardo al fatto che la Corte di merito, nel valutare la condotta omissiva addebitatagli in ordine alla mancata comunicazione alla datrice di lavoro della pendenza a suo carico di un procedimento penale d’appello ai fini della verifica della giusta causa di licenziamento, non si e’ limitata, come aveva fatto il primo giudice, alla disamina della norma collettiva disciplinante q predetto obbliga di informativa e alla verifica della rilevanza disciplinare della condanna penale riporta, ma ha finito per allargare la propria indagine facendo riferimento anche alle norme del codice civile sui doveri di fedelta’ e diligenza.
2. Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro per avere la Corte d’appello ritenuto la legittimita’ del licenziamento sulla base di una violazione disciplinare mai contestata dalla datrice di lavoro, in quanto nella relativa nota d’addebito non era contenuto alcun riferimento alla violazione del dovere di lealta’ delle direttive aziendali.
3. Col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la Corte territoriale non ha consentito di individuare il percorso logico che l’ha indotta ad individuare la ricorrenza, nella specie, di una giusta causa di licenziamento per la violazione da parte di esso ricorrente del dovere generale di lealta’ per l’inottemperanza alle direttive aziendali.
Osserva la Corte che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi.
Tali motivi sono infondati.
Invero, la doglianza sottesa ai predetti motivi – in base alla quale la Corte d’appello non si sarebbe limitata, come il primo giudice, alla disamina della violazione della norma collettiva di cui all’articolo 33 ed alla verifica della rilevanza disciplinare della condanna penale – non tiene conto della circostanza che nel percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata e’ rimasto, comunque, immutato il dato fattuale di fondo dell’omessa comunicazione alla datrice di lavoro dello sviluppo della vicenda processuale penale che aveva riguardato il dipendente, per culla Corte territoriale ha semplicemente operato la valutazione della stessa questione di fatto alla luce della disposizione collettiva di riferimento e del dato normativo di carattere generale sugli obblighi del dipendente.
Si e’, infatti, affermato (Cass. Sez. L., n. 6757 del 24/3/2011) che “la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex articolo 112 cod. proc. civ., guarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, cosi’ come quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (articoli 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonche’ in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte”.
4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, al sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ.), nonche’ dell’articolo 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle aziende di credito, in quanto assume che e’ errata l’interpretazione di quest’ultima disposizione eseguita dai giudici di merito nel momento in cui hanno ricondotto nel suo alveo la contestazione avente ad oggetto la mancata informativa alla datrice di lavoro della proposizione, da parte della Procura della Repubblica, dell’appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania che lo aveva mandato assolto dalla grave imputazione di omicidio. In sostanza il ricorrente ritiene che e’ errata l’interpretazione ampia della disposizione collettiva in esame cosi’ come eseguita dalla Corte d’appello, la quale ha finito per far rientrare nella stessa previsione contrattuale l’obbligo di informativa alla parte datoriale di tutte le fasi del processo e non gia’ del solo avvio dell’azione penale. Al riguardo, il (OMISSIS) precisa che era incontroverso che egli aveva informato la Banca sia dell’avvio del procedimento, sia di tutti i provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria che lo avevano riguardato (ordinanza del Tribunale del riesame, sentenza della Corte di Assise e sentenza della Corte di Assise di appello) e che l’unica notizia non fornita concerneva quella della proposizione dell’appello da parte della Procura della Repubblica, vale a dire di un’ulteriore iniziativa di una parte processuale e non certo del giudice, per cui una tale mancanza di comunicazione non poteva ritenersi sufficiente ai fini della contestazione della violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra, non potendo estendersi il suo dovere di collaborazione fino al punto di dover dare notizie la cui comunicazione non poteva considerarsi obbligatoria.
Il motivo e’ fondato.
Orbene, il testo dell’articolo 33 del c.c.n.l. dell’11.7.1999 per il personale dipendente delle aziende di credito, richiamato dalle parti in causa, riguardante l’Ipotesi del lavoratore sottoposto a procedimento penale, stabilisce che “il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorita’ giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero e’ stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia”.
Come e’ dato vedere, la norma contrattuale ancora l’obbligo di immediata notizia, che il lavoratore deve dare all’azienda da cui dipende, alla conoscenza che il medesimo abbia dello svolgimento nei suoi confronti di indagini penali preliminari ovvero dell’esercizio dell’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva, anche alternativa a pena pecuniaria, estendendo, poi, la previsione del predetto obbligo all’ipotesi di ricezione di informazione di garanzia.
Quindi, la suddetta norma collettiva del settore creditizio, secondo cui il lavoratore sottoposto a procedimento penale deve immediatamente informarne l’azienda, mira a rendere il datore di lavoro compiutamente e precisamente informato di vicende potenzialmente incidenti sul legame fiduciario tra le parti.
Pertanto, ai fini dell’assolvimento del predetto obbligo, e’ sufficiente che il dipendente dia puntuale ed immediata notizia al datore di lavoro dell’esistenza di indagini penali preliminari nei suoi confronti o dell’inizio del procedimento penale a suo carico o della ricezione dell’informazione di garanzia, per cui ogni altra pretesa di adempimento di comunicazione che non rientri in quelle sopra previste resta fuori della prescrizione contrattuale in esame e non puo’ essere fatta oggetto di contestazione disciplinare. D’altra parte, la norma collettiva summenzionata e’ chiaramente riferita alla fase preliminare delle indagini penali ed all’esercizio dell’azione penale e non contempla affatto un obbligo di comunicazione endoprocedimentale quale potrebbe essere, come nella fattispecie oggetto di contestazione, quello della impugnazione esperita dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, atteso che la disposizione in esame risponde alla logica di porre la parte datoriale nella condizione di conoscere da subito l’inizio dell’azione penale nel confronti del suo dipendente al fine di poter effettuare tempestivamente le valutazioni disciplinari di sua competenza. Ne’ puo’ pretendersi di equiparare in tale contesto l’impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione all’esercizio dell’azione penale, stante il principio della irretrattabilita’ dell’azione penale.
Pertanto, il quarto motivo va accolto, mentre resta assorbita la disamina del quinto motivo, incentrato sulla dedotta mancanza di proporzionalita’ della sanzione inflitta rispetto all’infrazione contestata.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rimessa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Messina per un nuovo esame del merito della vicenda alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto motivo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina.

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