Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 giugno 2016, n. 25891

Nel procedimento di sorveglianza, la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione, dall’articolo 677 c.p., comma 2-bis, per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non puo’ consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché’ effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell’istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 giugno 2016, n. 25891

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico G. – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 6344/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 14 gennaio 2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;
Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. PINELLI Mario, sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso, con requisitoria depositata il 17-9-2015, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna alle spese processuali ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 14-1-2015 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare formulata nell’interesse di (OMISSIS). Addiveniva all’indicata determinazione, alla luce della considerazione che lo scrutinio preliminare di ammissibilita’ della domanda, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2 e articolo 678 c.p.p., comma 1, includesse anche la verifica sull’esistenza di una elezione di domicilio ex articolo 677 c.p.p., comma 2 bis, presupposto strutturale minimo ed indefettibile della domanda.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) a mezzo del difensore di fiducia e premette, contrariamente a quanto indicato, che in calce alla richiesta con cui era stata avanzata la domanda di misura alternativa era indicata dichiarazione o elezione di domicilio in (OMISSIS). L’ordine di carcerazione era rimasto ineseguito, poiche’ al momento dell’esecuzione gli agenti si erano trovati al cospetto di una persona di 90 anni e priva delle condizioni di attendere autonomamente alle attivita’ minime di vita quotidiana.
Cio’ premesso deduce:
– violazione dell’articolo 677 c.p.p., comma 2 bis la dichiarazione di domicilio era stata operata dal difensore che era munito di procura speciale e sussistevano le condizioni per accedere alla interpretazione proposta;
– con il secondo motivo si sostiene l’interpretazione indicata e la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte suprema.
– con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per non aver il Tribunale di sorveglianza concesso l’esecuzione presso il domicilio ex L. n. 199 del 2010. Si trattava di pena inferiore ai 18 mesi a carico di un novantenne.
In data 17/3/2016 e’ stata depositata memoria con ulteriore esplicitazione dei motivi di ricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
L’articolo 677 c.p.p., comma 2 bis – aggiunto con L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374 – prevede che la richiesta di misure alternative alla detenzione proposta da istante non detenuto sia inammissibile quando, con la domanda (quindi contestualmente) non sia indicato o eletto il domicilio. Pertanto, in tema di benefici penitenziari e’ irrilevante, ai fini dell’osservanza della norma citata, sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, cioe’ in una vicenda processuale conclusa ed ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 16.3/25.5.2004, Cisterna) sia l’eventuale indicazione nella istanza del luogo di residenza.
Ha avuto modo di chiarire questa Corte che, nel procedimento di sorveglianza, la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione, dall’articolo 677 c.p., comma 2-bis, per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non puo’ consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorche’ effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessita’ di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilita’ dell’istanza, la propria volonta’ che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (Cass., Sez. 1, 22 aprile 2004, n. 23510).
Nel caso di specie la richiesta di misure alternative in data 5-9-2013 non contiene la dichiarazione di domicilio a firma dell’interessato. L’indicazione, infatti, e’ sottoscritta dal solo difensore, Carmine Lombardi e non risulta equipollente a quella normativamente imposta. Ne discende l’inammissibilita’ della richiesta correttamente dichiarata tale dal giudice a quo.
2 Il gravame va percio’ dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

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