Per l’esercizio della professione in Italia da parte dello straniero (nel caso un’infermiera) è necessario possedere il titolo abilitante legalmente riconosciuto sul territorio, ed essere iscritti all’ordine o al collegio professionale. Nel caso di professioni senz’albo, l’iscrizione va fatta nell’elenco speciale da istituire presso il Ministero competente.
Sentenza 22 febbraio 2018, n. 4342
Data udienza 12 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22810-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 941/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 1717/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palmi in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) dichiaro’ la nullita’ del termine apposto al contratto intercorso con la (OMISSIS) e, costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 15 maggio 2007, la condanno’ al pagamento delle retribuzioni maturate dal 17 aprile 2008 oltre accessori di legge.
2. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza impugnata dalla Fondazione, prima ancora di verificare la nullita’ o meno del termine apposto, in accoglimento della censura mossa dalla Fondazione alla sentenza di primo grado, ha accertato la nullita’ del contratto.
2.1. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la lavoratrice non aveva offerto la prova di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di infermiera in Italia e che non vi era prova che il titolo conseguito all’estero (nello specifico in Ucraina) fosse stato riconosciuto in Italia.
2.2. Andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal Tribunale, ha quindi escluso che il mancato riconoscimento integri una mera irregolarita’, ovvero una violazione amministrativa, ed ha sottolineato che, a norma del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 22, comma 13 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articoli 49 e 50 per esercitare una professione sanitaria in Italia occorre che il cittadino straniero non comunitario sia in possesso di un titolo abilitante riconosciuto dal Ministero della Sanita’; che sia iscritto all’albo professionale ovvero, ove tale albo non ci sia, all’elenco speciale tenuto dal Ministero.
2.3. Accertato che l’albo professionale in questione e’ detenuto dall’Ipasvi, ha ritenuto immediatamente applicabile la L. n. 43 del 2006 sebbene, a quel momento, i Collegi non fossero stati trasformati in ordini professionali. Quindi, verificato che la (OMISSIS) non era in possesso del titolo abilitativo necessario, ha ritenuto che, salvi gli effetti di cui all’articolo 2126 c.c. per il periodo di esecuzione del rapporto, il contratto dovesse essere dichiarato nullo per contrarieta’ ad una norma imperativa.
3. Per la Cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, depositato oltre il termine previsto dall’articolo 325 c.p.c., termine che, ad avviso della ricorrente, decorre nel caso, come quello in esame, in cui la sentenza di primo grado sia stata notificata presso la sede legale della Fondazione al cui indirizzo il difensore aveva eletto domicilio.
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