Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2016, n. 17528

Qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 settembre 2016, n. 17528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7234-2011 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 404/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/11/2010 R.G.N. 348/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/9 – 4/11/2010, la Corte d’appello di Perugia – sezione lavoro ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Terni, che l’aveva condannato a corrispondere a (OMISSIS) il trattamento economico previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000 in conseguenza dell’accertata origine professionale della malattia lamentata e dell’esistenza di un danno biologico nella misura del 30%, e per l’effetto ha confermato la sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha osservato che all’esito della consulenza medico – legale era stato possibile accertare che il complesso morboso dal quale era risultato essere affetto il (OMISSIS), vale a dire quello dovuto agli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del colon, era di natura professionale, stante l’esposizione significativa e prolungata all’amianto per il periodo 1968-1990, e che il grado del danno biologico derivatone era pari al 30%.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INAIL con due motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
Le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’istituto ricorrente deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 3, assumendo che la Corte d’appello di Perugia ha recepito passivamente la personale ed apodittica opinione espressa dal perito d’ufficio in merito alla ravvisata origine professionale, per esposizione all’amianto, della neoplasia riscontrata a carico del (OMISSIS), senza verificare la sussistenza degli elementi oggettivi (nella fattispecie i dati epidemiologici e di natura scientifica) considerati affidabili dalla scienza medica e, in quanto tali, idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni espresse solo in termini probabilistici dal consulente tecnico d’ufficio.
2. Col secondo motivo, attraverso il quale e’ lamentata l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente assume che la relazione del consulente d’ufficio e’ inficiata da affermazioni illogiche e scientificamente errate che si sono tradotte in una contraddittorieta’ ed insufficienza dell’iter logico – argomentativo che ha condotto alle rassegnate conclusioni del perito sulla base delle quali si e’ formato l’erroneo convincimento dei giudici d’appello. Cio’ in quanto il perito d’ufficio non si sarebbe basato su considerazioni di carattere scientifico o medico – legale, bensi’ su riflessioni di ordine socio-giuridico che esulavano dalla sua competenza tecnica, tanto che dopo il deposito della relazione era stato evidenziato alla Corte di merito che la letteratura scientifica non era unanime circa la dipendenza del cancro del colon dall’esposizione all’amianto, ma cio’ nonostante lo stesso collegio giudicante aveva ripercorso lo stesso errore del proprio ausiliare.
Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi i motivi sono infondati.
Invero, va ricordato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermita’, alla loro natura ed entita’, nonche’ alla loro dipendenza dall’attivita’ lavorativa svolta costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ quando e’ sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.
In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perche’ i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimita’, e’ necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Orbene, sotto questo specifico aspetto, non e’ sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformita’ tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico, poiche’ in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.
Si e’, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.”(conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13/8/2004; v. altresi’ in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. lav. n. 569 del 12/1/2011 e Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 1652 del 3/2/2012).
Orbene, nella fattispecie il ricorrente, pur non contestando il contenuto dell’elaborato peritale, si e’ limitato ad obiettare che il giudice aveva ritenuto sufficiente, per la sussistenza del diritto alla rendita, il fatto che il consulente non avesse potuto escludere con certezza che l’esposizione all’amianto avesse avuto potenzialita’ patogenetica per l’adenocarcinoma del colon – retto ed avesse poi utilizzato del tutto arbitrariamente la correlabilita’ tra esposizione ad amianto e la suddetta neoplasia, per affermare la relazione causale, con giudizio di probabilita’ qualificata, tra la predetta esposizione e la neoplasia del colon.
In realta’, come questa Corte ha gia’ avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del 26.3.2010), “in tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico – legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attivita’ lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilita’, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica e’ ammissibile ma si inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneita’ probatoria di un determinato quadro indiziario”.
In effetti, la Corte d’appello ha condiviso le conclusioni del consulente d’ufficio in merito alla ravvisata sussistenza di un nesso causale tra la patologia dalle quale era affetto il (OMISSIS) e l’esposizione lavorativa all’amianto, dopo aver appurato che l’ausiliare aveva constatato la ricorrenza dei seguenti elementi: l’elemento topografico (come da letteratura scientifica citata); l’elemento cronologico (piu’ di 22 anni di esposizione all’amianto); l’elemento di efficienza lesiva (l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura); l’elemento di esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori extralavorativi per i quali potesse essere invocata una responsabilita’ eziopatogenetica in tal senso).
D’altra parte, si e’ affermato (Cass. Sez. 3, n. 4743 del 4.3.2005), che “la prova per presunzioni costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito puo’ legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilita’, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piu’ idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l’esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell’eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove cio’ sia richiesto da una delle parti – e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente”.
Egualmente infondata e’ la doglianza della mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, delle obiezioni sollevate successivamente al deposito della relazione del perito d’ufficio, atteso che la Corte di merito ha puntualizzato che nel suo elaborato l’ausiliare aveva indicato articoli scientifici sia della corrente di pensiero che escludeva la correlazione tra adenocarcinoma dl colon-sigma e l’esposizione all’amianto, sia di quella che al contrario l’ammetteva. D’altra parte, la stessa Corte ha aggiunto che il consulente di parte si era limitato a sottolineare l’esistenza di una letteratura scientifica che contestava l’esistenza del nesso di causalita’, circostanza, questa, posta in rilievo pure dal consulente d’ufficio nella sua relazione, ma aveva trascurato completamente l’altra letteratura, della quale era stato dato, invece, ampio ragguaglio dal perito nominato dalla Corte. Inoltre, quest’ultima ha evidenziato che il consulente di parte non aveva contestato che fossero stati soddisfatti i criteri medico – legali e nel contempo ne aveva omesso la doverosa valutazione. Infine, la piena concordanza delle conclusioni dei periti d’ufficio dei due gradi di giudizio rafforzava, secondo la Corte territoriale, il convincimento che la malattia denunciata dal (OMISSIS) aveva avuto effettivamente origine professionale.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dl ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

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