La norma che prevede reinquadramento e accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra PA, non si applica a segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite all’entrata in vigore della legge (Finanziaria 2005).
Sentenza 2 ottobre 2017, n. 22997
Data udienza 5 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17357-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2302/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2012 R.G.N. 11070/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare diretto ad ottenere – in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 49, – il reinquadramento nel ruolo unico della dirigenza a seguito della effettuata procedura di mobilita’ prevista del Decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, articolo 14 per i segretari comunali e provinciali e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.4.2012, pronunciando sul gravame proposto dal ricorrente, ne accoglieva la domanda, ed accertava il diritto del (OMISSIS) ad essere inquadrato nella qualifica di dirigente di seconda fascia a decorrere da gennaio 2005 con conseguente condanna al riconoscimento della qualifica ed al pagamento delle differenze retributive maturate.
2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 49 sebbene al momento della sua entrata in vigore la procedura di mobilita’ che aveva interessato il ricorrente fosse gia’ conclusa, ed ha evidenziato che in realta’ con la disposizione in parola il legislatore aveva inteso eliminare ogni disparita’ di trattamento fra gli ex segretari comunali, disponendo che tutti venissero inquadrati nel ruolo unico dei dirigenti dell’amministrazione di destinazione, a prescindere dalla fascia di appartenenza.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell’Ambiente sulla base di due motivi; l’intimato resiste con controricorso.
4. All’udienza del 5 aprile 2017 il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in considerazione della fluidita’ del quadro normativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
[….segue pag. successiva]
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