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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 febbraio 2016, n. 3303

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29504/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo STUDIO LEGALE ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dell’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10295/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2010 R.G.N. 6112/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1/7/99 tra (OMISSIS) e la soc. (OMISSIS) spa, la nullita’ del termine apposto ai contratti stipulati a decorrere dall’11/6/2001 sottoscritti senza soluzione di continuita’ successivamente alla stipula di cinque contratti di incarico professionale.

La Corte ha ritenuto che tra le parti era sorto un rapporto di lavoro subordinato nel corso del quale la lavoratrice aveva svolto sempre le stesse mansioni e che, pertanto, erano nulli i contratti a termine stipulati senza soluzione di continuita’ quando il rapporto di lavoro era gia’ in essere.

Circa la cessazione del rapporto di lavoro ha rilevato che, alla scadenza dell’ultimo contratto a termine, non era stato intimato alcun licenziamento con la conseguenza che non potevano trovare applicazione le norme relative alla reintegra nel posto di lavoro e alla decadenza Legge n. 604 del 1966, ex articolo 6 e che stante la nullita’ del termine apposto ai contratti il rapporto doveva considerarsi proseguito ed ancora in atto.

La Corte d’appello ha invece rigettato l’appello incidentale volto ad ottenere la retrodatazione del contratto di lavoro subordinato fin dal primo contratto.

Avverso la sentenza ricorre l’ (OMISSIS) con tre motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso e poi memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la soc. ricorrente denuncia violazione degli articoli 2094, 2222 e 2224 c.c., anche in relazione all’articolo 1362 c.c..

Censura la sentenza che ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato fondando la sua decisione su indici meramente sussidiari non significativi senza in alcun modo valutare la regolamentazione contrattuale stabilita dalle parti.

Osserva che la Corte territoriale non aveva esaminato il nomen iuris e la qualificazione contrattuale superabile solo in presenza di circostanze che univocamente configuravano il lavoro subordinato.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 115 e 114 c.p.c. e articolo 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione. Lamenta che gli elementi probatori posti a base dalla Corte erano del tutto incongrui rispetto a quelli di segno contrario, la motivazione era del tutto insufficiente.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., Legge n. 604 del 1966, articolo 6, nonche’ vizio di motivazione. Con riferimento alla cessazione del rapporto la Corte si era pronunciata ultra petita in quanto nel ricorso non vi era la domanda di accertamento della sussistenza del rapporto successivamente alla sua cessazione ed inoltre la Corte non si era pronunciata circa il valore di licenziamento della lettera del 9/6/03.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

La Corte ha fornito una, sia pur sintetica, spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta ad affermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. I motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata dovendosi precisare che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, e’ attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento.

Costituisce principio affermato piu’ volte da questa Corte che “l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, e’ l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 15275/04, n. 3277/2004). Come e’ noto, nelle controversie in tema di qualificazione di un rapporto di lavoro, se autonomo o subordinato, e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto la individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile nella medesima sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice a qualificare il rapporto nell’uno o nell’altro schema contrattuale (v. Cass. 3277/2004 21 maggio 2002 n. 7469 e numerose altre).

Nella specie la Corte d’Appello ha seguito un corretto – e, quindi, non sindacabile – percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali che avevano confermato la presenza giornaliera e continua della (OMISSIS) che presso gli uffici della societa’ era dotata di una postazione fissa nonche’ la sua sottoposizione al controllo datoriale.

La pretesa della soc. ricorrente di far rivalutare dalla Cassazione l’istruttoria e le testimonianze gia’ valutate dai giudici di merito e ritenute idonee a provare la domanda della lavoratrice non puo’, pertanto, trovare accoglimento.

Quanto ai rilievi formulati circa il mancato esame della volonta’ contrattuale espressa dalle parti va osservato, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di evidenziare (cfr. fra le tante, le sentenze 1 marzo 2002 n. 3001, 18 aprile 2001 n. 5665, e v. anche la n. 9900 del 20 giugno 2003), che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non si deve prescindere dalla volonta’ delle parti contraenti, e, sotto questo profilo, va tenuto presente il “nomen iuris” utilizzato dalle parti, il quale pero’ non ha un rilievo assorbente, poiche’ si deve tenere conto altresi’, sul piano della interpretazione della volonta’ delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (articolo 1362 c.c., comma 2), e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalita’ delle prestazioni, e’ necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non puo’ essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalita’ di esecuzione del rapporto.

Circa la cessazione del rapporto di lavoro e le doglianze relative al mancato esame da parte della Corte territoriale della lettera del 9/6/2003, che secondo la (OMISSIS) costituirebbe comunicazione di licenziamento, deve rilevarsi, in primo luogo, che la produzione di tale lettera e’ avvenuta, solo in appello e, dunque, tardivamente. La contro ricorrente riferisce che nella comparsa di costituzione depositata il 12/6/2003 la societa’ non aveva esposto di aver inviato la lettera del 9/6/2003.

A prescindere da tale circostanza la ricorrente non ha dimostrato la decisivita’ di tale lettera ai fini dell’accoglimento della tesi da essa sostenuta secondo cui il rapporto tra le parti era cessato per l’avvenuta comunicazione del licenziamento con la citata lettera del 9/6/2003 a cui non era seguita l’impugnazione nel termine di 60 giorni da parte della lavoratrice.

In sostanza deve escludersi che qualora la Corte territoriale avesse esaminato detta lettera avrebbe concluso per l’avvenuto licenziamento della lavoratrice atteso che, come riportato dalla stessa ricorrente, la societa’ si era limitata a comunicare la scadenza del termine fissato nel contratto intercorso con la lavoratrice.

Prive di fondatezza sono, infine, le censure relative ad una presunta mancata formulazione di una domanda della lavoratrice di prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine atteso, come riportato dalla contro ricorrete, essa nel ricorso aveva chiesto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto fin dall’origine.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali nonche’ accessori di legge.

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