In base al fondamentale ed inderogabile principio dell’immutabilità delle ragioni del recesso, il datore di lavoro non ha l’onere di specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente ma se lo fa (come nel caso in esame visto che nella lettera di recesso era stato allegato un prospetto indicante le assenze effettuate) non può poi, solo in giudizio, riferirsi ad un periodo che lui stesso non ha preso in alcuna considerazione al momento in cui ha ritenuto di disporre il licenziamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 maggio 2016, n. 10252

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19110-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliata i ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/201 r.g.n. 2570/2012;
udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) impugnava avanti il Tribunale del lavoro di Milano il recesso intimato da parte della datrice di lavoro (OMISSIS) spa per superamento del periodo di comporto; la convenuta contestava la fondatezza del ricorso. Il Tribunale dichiarava la illegittimita’ del recesso rilevando che allegato alla lettera con cui era stato intimato il licenziamento vi era un prospetto che, pero’, conteggiava i giorni dal 15.2.2010 al 18.10.2010, data in cui la lavoratrice aveva usufruito di aspettativa non retribuita; pertanto il calcolo era errato in quanto non erano stati superati i giorni necessari sulla base del prospetto ne’ potevano considerarsi anche assenze pregresse non indicate e che non era possibile, per il principio di immutabilita’ delle ragioni addotte per il recesso, considerare anche giorni di assenza precedenti alla data indicata nel prospetto; irrilevante, infine, era che la lavoratrice fosse stata a conoscenza del superamento del periodo di comporto come da missive mandate alla societa’.
La Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata rigettava l’appello della societa’. La Corte osservava che non gravava sulla societa’ l’obbligo di indicare le assenze in specifico nella lettera di recesso, ma che era stato lo stesso datore di lavoro che l’aveva fatto per cui alla luce de principio di immutabilita’ delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, non potevano considerarsi anche le assenze non indicate nel prospetto, dedotte solo in giudizio e diverse da quelle che lo stesso datore di lavoro aveva ritenuto fondamento della risoluzione del contratto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la societa’ con un motivo corredato da memoria; resiste controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2110 c.c. e della L. n. 604 del 1966, articolo 2, nonche’ dell’articolo 3 Cost.. Il datore di lavoro non doveva documentare le assenze nella lettera di contestazione. La lavoratrice era ben consapevole di avere superato il periodo di comporto come da missive da lei stessa inviate alla datrice di lavoro per cui non vi era stata alcuna lesione del principio di affidamento le criterio. Alla luce della soluzione adottata dai Giudici di merito sussisteva una ingiustificabile ed irrazionale disparita’ di trattamento con chi non comunica le assenze e chi le comunicava erroneamente.
Il motivo appare infondato avendo la sentenza gravata seguito l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che si condivide e cui si ritiene di dover dare continuita’ secondo il quale: ” nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, ove abbia contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, non puo’ poi modificare l’addebito, invocando il superamento di un diverso e minore periodo di comporto legato all’ipotesi di comporto breve. Anche in tale ipotesi, infatti, trova applicazione la regola dell’immodificabilita’ delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, la quale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilita’ di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validita’ dell’atto di recesso, ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, quali sono sia le norme della L. n. 604 del 1966 sia quella di cui all’articolo 2110 c.c., comma 2″ (Cass. n. 18283/2009; cfr. anche Cass. n. 6143/2005) perfettamente applicabile al caso in esame. In altri termini il datore di lavoro non ha l’onere di specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente ma se lo fa (come nel caso in esame visto che nella lettera di recesso era stato allegato un prospetto indicante le assenze effettuate) non puo’ poi, solo in giudizio, riferirsi ad un periodo che lui stesso non ha preso in alcuna considerazione al momento in cui ha ritenuto di disporre il licenziamento. E cio’ in base al fondamentale ed inderogabile principio dell’immutabilita’ delle ragioni comunicate come legittimanti il recesso da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ ed architrave del sistema garantistico statutario in materia di licenziamenti per giusta causa, cui il recesso per periodo di comporto va assimilato sotto il profilo qui in esame (come gia’ ricordato dai Giudici di merito). Non rileva che la lavoratrice fosse a conoscenza di avere superato il periodo di comporto perche’ comunque sussiste la violazione del principio prima ricordato che costituisce un limiti nell’esercizio del potere del datore di lavoro. Ancora non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza tra il datore di lavoro che comunica le date di assenza e il datore che non le comunica posto che indubitabilmente non versano nella medesima situazione; peraltro la comunicazione specifica delle giornate di recesso puo’ assolvere al ruolo di scoraggiare verifiche giudiziarie, ma per questo deve essere correttamente esercitata sulla base di una verifica puntuale e preventiva delle assenze che si ritengono pertinenti.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.
La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% e agli accessori come per legge.
La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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