a) “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge ne’ desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli”;

b) “La tempestivita’ della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull’operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 17 maggio 2016, n. 10069

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19361/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.I. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza r 852/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/08/2012 r.g.n. 429/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 53/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott. MASTROPERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbimento incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 14.8.12 la Corte d’appello di Ancona rigettava i gravami di (OMISSIS) S.r.l. e di (OMISSIS) contro la sentenza n. 85/10 con cui il Tribunale della stessa sede, dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 22.9.05 dalla prima al secondo, aveva condannato la societa’ alla reintegra del lavoratore ex articolo 18 Stat. con le relative conseguenze economiche, ma aveva respinto la domanda di risarcimento per mobbing proposta dal dipendente.
Affermava la Corte territoriale che l’addebito di avere il lavoratore chiesto alla societa’ ingiustificati rimborsi di carburante (in misura quasi doppia rispetto alle esigenze di lavoro) era fondato in punto di fatto, ma era stato sanzionato in misura sproporzionata vista la modesta intensita’ del dolo del (OMISSIS); inoltre, sempre secondo i giudici di merito, la contestazione era stata tardiva rispetto al momento in cui la societa’ avrebbe potuto accorgersi – esercitando i dovuti controlli – della richiesta di indebiti rimborsi.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..
L’intimato resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo del ricorso principale denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto sproporzionata la sanzione pur dando atto del tentativo del lavoratore, nel chiedere rimborsi del prezzo del carburante eccessivi rispetto ai consumi sostenuti, di acquisire una sorta di benefit non spettantegli contando sulla benevolenza del datore di lavoro, condotta la cui gravita’ i giudici di merito hanno illogicamente ridimensionato in termini di intensita’ del dolo.
Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere anche con il secondo motivo del ricorso sotto forma di violazione e falsa applicazione degli articoli 2104 e 2119 c.c..
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1375, 2106 e 2119 c.c., per avere la gravata pronuncia ritenuto non tempestivi la contestazione dell’addebito e il successivo licenziamento: obietta la ricorrente che la tempestivita’ deve valutarsi in relazione ai tempi necessari per l’accertamento dell’infrazione disciplinare, a tal fine non potendosi equiparare la mera conoscibilita’ dell’illecito all’effettiva sua conoscenza, anche perche’ non puo’ porsi a carico del datore di lavoro l’obbligo di un continuo controllo dell’operato del dipendente, essendo il rapporto di lavoro ispirato a reciproca fiducia.
Con il quarto motivo ci si duole di omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo la Corte anconetana nell’affermare la tardivita’ della contestazione – omesso ogni considerazione in merito alle modalita’, di fatturazione delle spese relative al carburante, e ai relativi controlli, apoditticamente asserendo che la societa’ sarebbe stata in grado di accorgersi subito e agevolmente dell’eccessivita’ dei rimborsi di carburante chiesti dall’odierno controricorrente.
2 – I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi – sono fondati.
Premesso che, vista la data di deposito della sentenza impugnata (14.8.12), trova ancora applicazione il testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, (v. in tal senso il cit. articolo 54, comma 3), deve darsi atto dell’intrinseca contraddizione in cui incorre la Corte territoriale la’ dove, per configurare una modesta intensita’ del dolo dell’odierno controricorrente malgrado la ritenuta falsita’ del dato quantitativo del consumo di carburante oggetto della richiesta di rimborso, suppone che l’indebito rimborso sia stato chiesto quasi a titolo di implicito “benefit” contando sulla benevolenza della societa’, tralasciando pero’ di aver poco prima motivato la fondatezza dell’addebito escludendo che il lavoratore potesse vantare, in assenza di esplicita pattuizione in tal senso, il diritto al rimborso del carburante anche per l’utilizzo dell’autoveicolo per uso proprio, ossia che potesse vantare un qualche benefit a riguardo.
Tra le due proposizioni esiste un’inconciliabilita’ logica, nel senso che, se non esistono nel caso di specie i margini per supporre il diritto ad un benefit a favore del lavoratore, allo stesso modo non esistono margini per supporre che il suo intento fosse quello di goderne, salvo ricorrere alla mera congettura (che pure si legge nella sentenza impugnata) secondo cui il (OMISSIS), benche’ consapevole di non aver diritto ad un siffatto benefit, chiedendo indebiti rimborsi volesse solo provare a forzare la mano al datore di lavoro affinche’ glielo concedesse, sia pure sotto una finta imputazione.
Ma l’uso di mere congetture – a differenza dall’uso di presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c. – non e’ consentito.
Nella presunzione semplice il fatto ignoto costituisce (cfr., ad esempio, Cass. n. 5082/97) conseguenza (non necessaria ed esclusiva, ma almeno) probabile di quello noto, in virtu’ d’un giudizio basato sull’id quod plerumque accidit (regola dell’inferenza probabilistica attraverso l’uso d’una massima di esperienza che funge da premessa maggiore del sillogismo giudiziario).
Nella congettura, invece, il fatto ignoto costituisce ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o addirittura priva di qualunque pur minima plausibilita’.
Nel caso di specie, l’ipotesi che l’odierno controricorrente avesse chiesto i rimborsi de quibus contando sul fatto che la benevolenza di parte datoriale finisse con il concederglieli a titolo di tacito benefit, non e’ di per se’ ne’ probabile ne’ plausibile, mancando qualsivoglia massima di esperienza che lo sorregga come criterio inferenziale: infatti, non si puo’ affermare che secondo l’id quod plerumque accidit i lavoratori dipendenti chiedano rimborsi nella speranza che il datore di lavoro glieli conceda pur sapendoli indebiti.
Quanto all’agevole possibilita’ di scoprire l’illecito e di porvi rimedio recuperando gli esborsi indebiti mediante trattenute sulle retribuzioni di successiva maturazione (anche cio’ e’ stato considerato dalla motivazione della gravata pronuncia), si tratta di rilievo potenzialmente incidente sull’entita’ del danno, non sull’intensita’ del dolo.
Si rivela, in sintesi, viziata la motivazione nella parte in cui ha ritenuto particolarmente modesta l’intensita’ del dolo, il che fa venir meno proprio il rilievo che ha indotto la Corte territoriale a non sussumere nel concetto di giusta causa di licenziamento di cui all’articolo 2119, e L. n. 604 del 1966, articolo 1, la condotta addebitata all’odierno controricorrente.
3- Altrettanto fondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti la ritenuta tardivita’ della contestazione disciplinare.
In primo luogo, in mancanza di qualsiasi indizio da cui desumere che la societa’ ricorrente fosse da tempo a conoscenza degli indebiti rimborsi chiesti da (OMISSIS), deve concludersi che integra una mera congettura (in quanto tale non consentita a fini motivazionali, come s’e’ detto) l’ipotesi (ventilata dalla Corte territoriale) che la societa’ ricorrente abbia atteso che il contegno illecito del proprio dipendente superasse la soglia di tollerabilita’ per poterlo licenziare.
In secondo luogo, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, la tempestivita’ della contestazione disciplinare non deve essere valutata alla luce d’un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell’operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, ne’ esso puo’ dirsi connaturato alla posizione datoriale.
Prova ne sia che per potersi parlare di obbligo all’interno d’un rapporto sinallagmatico dovrebbe individuarsi la correlata posizione attiva a favore dell’altra parte. Ma non e’ ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro.
Ne’ siffatto obbligo puo’ ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/09): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che fa si che normalmente il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli.
Dunque, il supporre (come si legge nell’impugnata sentenza) che le clausole generali di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 c.c., impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti (contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento) nega in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato.
In breve, connaturato alla posizione del datore di lavoro e’ il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttivo di cui agli articoli 2086 e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo.
Ne’ l’obbligo di tempestivo controllo di cui parla la sentenza impugnata puo’ essere ricostruito come onere da assolvere per il susseguente esercizio del potere disciplinare di cui all’articolo 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all’onere (che e’ assai diverso, sia ben chiaro) di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d’una infrazione disciplinare da parte del dipendente: mentre questo risponde all’esigenza di prevenire un uso dell’iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico e contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro (come s’e’ detto).
4- L’accoglimento del ricorso principale assorbe la disamina dell’unico motivo del ricorso incidentale, in cui si lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia esplicita sulla richiesta di (OMISSIS) affinche’ fosse precisato che la retribuzione globale mensile di Euro 1.925,00 su cui calcolare il risarcimento ex articolo 18 Stat. era da intendersi al netto delle ritenute di legge.
5- In conclusione, il ricorso principale e’ da accogliersi, con conseguente assorbimento di quello incidentale.
Pertanto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio – anche per le spese alla Corte d’appello di L’Aquila, che dovra’ rivalutare la gravita’ dell’infrazione disciplinare per cui e’ causa e la tempestivita’ della sua contestazione, il tutto attenendosi ai seguenti principi di diritto:
a) “Il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge ne’ desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli”;
b) “La tempestivita’ della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull’operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila.

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