Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27115. In ordine agli accordi collettivi e la loro efficacia

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Come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale e’ destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3047/85; Cass. n. 1965/82; Cass. n. 5470/81).
Inoltre, sempre la citata giurisprudenza ammette che la contrattazione aziendale possa derogare, anche in peius (per il lavoratori), al contratto collettivo nazionale (fatti salvi, pero’, i diritti quesiti relativi a prestazioni gia’ rese: cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, Cass. n. 19396/14; Cass. n. 11939/04; Cass. n. 4839/01; Cass. n. 2155/90; Cass. n. 3047/85; Cass. S.U. n. 1081/84), non operando a riguardo l’articolo 2077 c.c., che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo (cfr., ad esempio, Cass. n. 19396/14, cit.; Cass. n. 6516/02; Cass. n. 8296/01; Cass. n. 2363/98).
E’ pur vero che questa S.C. ha altresi’ avuto modo di puntualizzare che l’applicabilita’ dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorche’ non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore (cfr. Cass. n. 6044/12; Cass. n. 10353/04).
Infatti, la tutela di interessi collettivi della comunita’ di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilita’ della disciplina che ne risulta concorrono a giustificare sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 17674/02; Cass. n. 4218/02; Cass. n. 5953/99) – l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali.
A sua volta tale generalizzata efficacia soggettiva va conciliata, da un lato, con il limite invalicabile del principio fondamentale di liberta’, di organizzazione e di attivita’ sindacale (di cui all’articolo 39 Cost., comma 1) e, dall’altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non gia’ legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali (v. Cass. n. 10353/04, cit.; Cass. n. 1403/90; Cass. n. 537/87; Cass. n. 6306/86; Cass. n. 4280/82).
A tal fine, in tanto puo’ riconoscersi l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale (in funzione delle esigenze di tutela di interessi collettivi e di inscindibilita’ della disciplina), in quanto si mantenga, tuttavia, l’eccezione – in ossequio al principio di liberta’ sindacale che la stessa efficacia non puo’ essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso.
Per l’effetto, sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perche’ iscritti ad un sindacato non firmatario dell’accordo medesimo.
Nondimeno, la stessa giurisprudenza sopra ricordata (v. Cass. n. 10353/04, cit.) statuisce che soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quella cui siano iscritti, mentre non e’ ravvisabile alcun diritto o interesse dell’organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione a validita’, efficacia, o interpretazione d’un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.
A questo punto, per attribuire in concreto legittimazione ad agire (L. n. 300 del 1970, ex articolo 28) anche all’odierna ricorrente, bisognerebbe interrogarsi su un ipotetico carattere plurioffensivo delle minacciate sanzioni disciplinari ai lavoratori, aderenti a Or.S.A. (OMISSIS), che si siano rifiutati di dare applicazione all’accordo in questione: ma in tal modo si finirebbe con l’introdurre una questione che non e’ stata oggetto di ricorso.
6.1. In conclusione il ricorso principale e’ da rigettarsi, il che assorbe la disamina di quello incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna parte ricorrente principale a pagare in favore di (OMISSIS) S.p.A. le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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