Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27115. In ordine agli accordi collettivi e la loro efficacia

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1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo la Corte territoriale considerato che la condotta antisindacale denunciata consiste non nella pretesa di applicare il citato accordo collettivo, ma nei tentativi aziendali (poi riusciti) di costringere (con ordini scritti e verbali, trattenute sulle stipendio e provvedimenti disciplinari) i dipendenti iscritti all’associazione ricorrente a prestare l’attivita’ secondo le modalita’ dell’accordo collettivo 15.5.09 sul c.d. agente solo, non sottoscritto da Or.S.A. e comunque peggiorativo rispetto al c.c.n.l. (del quale, invece, detta associazione e’ parte stipulante); l’efficacia soggettiva di tale accordo prosegue il ricorso – e’ limitata alle sole parti stipulanti, atteso che Decreto Legge n. 138 del 2011, ex articolo 8 l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali anteriori al 28.6.11 sussiste solo quando essi siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.
1.2. Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta con il secondo motivo del ricorso principale, sempre sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivo con il quale si nega che sia conferente nel caso di specie Cass. n. 3363/05 richiamata dalla motivazione dei giudici d’appello.
1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale ci si duole di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, consistente nel carattere peggiorativo dell’accordo collettivo 15.5.09 rispetto al c.c.n.l. e nella qualita’ dell’associazione ricorrente di soggetto stipulante detto contratto nazionale.
1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, consistente nelle intimidazioni e ritorsioni aziendali verso i lavoratori rifiutatisi di svolgere servizi ad “agente solo”, nonche’ violazione, sul punto, degli articoli 115 e 116 c.p.c., non essendo stati contestati i fatti storici relativi alle sanzioni disciplinari applicate dalla societa’ ai lavoratori rifiutatisi di aderire al sistema di c.d. agente solo di cui al citato accordo aziendale del 15.5.09.
2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 300 del 1970, articolo 28 e articolo 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato la legittimazione attiva del sindacato ricorrente, nonostante che esso non sia un sindacato, ma una mera federazione o confederazione di soggetti territoriali autonomi.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 28 e articolo 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ampliato l’oggetto del giudizio consentendo ad Or.S.A. (OMISSIS) di allegare fatti ulteriori rispetto a quelli descritti nel ricorso ex articolo 28 cit., come le sanzioni disciplinari irrogate successivamente alla proposizione del ricorso medesimo.
3.1. I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi – non possono accogliersi, avendo la sentenza impugnata espressamente pronunciato sulla domanda di repressione della condotta antisindacale coltivata in appello dall’organizzazione sindacale ricorrente, anche nella parte in cui essa ha lamentato i tentativi aziendali di costringere i dipendenti iscritti all’associazione ricorrente o comunque dissenzienti a prestare l’attivita’ secondo le modalita’ dell’accordo collettivo sul c.d. agente solo.
Invero, basta leggere in chiave fra loro il riferimento ai motivi d’appello e le argomentazioni subito dopo svolte in sentenza per constatare che la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto che le pretese aziendali di assoggettare a sanzione disciplinare i dipendenti che si fossero rifiutati di rispettare l’accordo collettivo 15.5.09 fossero in se’ neutre sul piano della condotta antisindacale perche’, a monte, coinvolgevano non gia’ l’esercizio di liberta’ sindacali, ma diritti individuali dei lavoratori, che fossero iscritti all’organizzazione sindacale ricorrente o fossero comunque dissenzienti rispetto al citato accordo collettivo.
In altre parole, non e’ che la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla domanda (solo in tal caso puo’ aversi il vizio fatto valere nei primi due motivi di ricorso), ma l’ha interpretata nel senso che, essendo il tema dell’efficacia soggettiva del citato accordo 15.5.09 il presupposto della denuncia di attivita’ antisindacale (il che e’ affermato dallo stesso ricorso principale, alle pagine 31 e 53) e coinvolgendo le sole posizioni individuali dei lavoratori che non intendano applicarlo, non v’e’ materia di antisindacalita’ ne’ di legittimazione ad agire dell’organizzazione sindacale non firmataria.
Si tratta, dunque, d’una valutazione in punto di diritto della portata della L. n. 300 del 1970, articolo 28 e non gia’ d’una omessa pronuncia (ossia d’un error in procedendo) sulla domanda (sul contenuto e sull’ampiezza della quale la Corte di merito ha fornito motivata risposta).
Va poi escluso che nel caso di specie rilevi il Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 8, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. n. 148 del 2011 (“Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.”): cio’ per il dirimente rilievo che si tratta di norma intervenuta successivamente all’introduzione della presente lite e che, nella parte in cui si riferisce a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, e’ solo apparentemente retroattiva.

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