Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2018, n. 6425. Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c.

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5.5. Neppure e’ censurabile in sede di legittimita’ il mancato ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di appello che – si sostiene- avrebbe dovuto porre in relazione il contenuto delle mail con le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ stato, infatti, chiarito che e’ compito del giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma, deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le altre, Cass. 02/04/2009 n. 8023).
6. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non e’ riprodotto il contenuto delle deposizioni rese dai lavoratori diversi dal (OMISSIS) in sede di audit aziendale.
6.1. In ogni caso, non e’ configurabile la violazione delle norme denunziate atteso che l’eventuale efficacia confessoria connessa alle dichiarazioni di dipendenti diversi dal (OMISSIS), giammai potrebbe assumere valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass, 12/10/2015 n. 20746).
6.2. Quanto poi alle ulteriori deduzioni del ricorrente intese a criticare la valutazione del giudice di appello relativa tali dichiarazioni a prescindere dal valore confessorio delle stesse, e ad offrire una diversa e piu’ favorevole ricostruzione degli accadimenti sulla base di elementi che si assumono convergenti nel senso della responsabilita’ del (OMISSIS) valgono le considerazioni gia’ formulate nell’esame del primo motivo (parag. 4.4.) in punto di inammissibilita’ del sindacato del giudice di legittimita’ inteso a sollecitare un diretto e diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.
7. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile.
7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilita’ del ricorso, introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo di indicare esattamente nell’atto nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fa’scicoli d’ufficio o di parte. Cass. 12/12/2014, n. 26174). Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (Cass. 07/02/2011, n. 2966). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimita’; ma al fine di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresi’ che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificita’ di cui al citato articolo 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. 26174/ 2014 cit.).
7.2. Parte ricorrente non ha assolto ai richiamati oneri prescritti al fine della valida impugnazione della decisione posto che non ha riprodotto il contenuto della lettera di contestazione e della lettera di intimazione del licenziamento sulle quali doveva misurarsi la sentenza impugnata ai fini della corretta individuazione delle condotte addebitate.
7.3. Sotto altro profilo e’ altresi’ da evidenziare che il giudice di appello ha comunque motivato anche in relazione all’addebito di omissione di controlli ed approvazione della prassi irregolare rilevando come lo stesso risultava sfornito di positivi riscontri.
8. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile.
8.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 04/07/2014 n. 15367; Cass. 19/03/2007 n. 6361).
8.2. Parte ricorrente non osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in quanto ha omesso la compiuta esposizione del fatto processuale nelle fasi di merito con riguardo alla questione dell’incapacita’ a testimoniare dei lavoratori indotti da (OMISSIS); soprattutto ha omesso di riportare negli esatti termini il motivo di gravame formulato con l’atto di appello in relazione a tale questione.
9. A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
10. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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