Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2018, n. 6410. Il fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro e’ rappresentato dalla responsabilita’ datoriale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2018, n. 6410

Il fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro e’ rappresentato dalla responsabilita’ datoriale. Il datore di lavoro, quand’anche abbia affidato al dipendente il compito di vigilare sull’osservanza delle norme antinfortunistiche non e’ esonerato da responsabilita’, fatta eccezione per l’ipotesi limite, di una condotta abnorme ed esorbitante tenuta dal lavoratore. Si tratta percio’ di un obbligo contrattuale, del quale dottrina e giurisprudenza mettono altresi’ in risalto il carattere “bifronte”: verso lo Stato, responsabile del bene della salute dei lavoratori, indisponibile ex articolo 32 Cost., e verso i singoli lavoratori.

Sentenza 15 marzo 2018, n. 6410
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21436/2012 proposto da:
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 804/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/07/2012 R.G.N. 207/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo, ha condannato il Comune di Montorio al Vomano a rimborsare all’INAIL quanto versato a titolo di indennizzo nei confronti di (OMISSIS) per il grave infortunio da questi subito nell’espletamento della sua attivita’ di capo operaio tecnico presso lo stesso Comune; accogliendo, poi l’appello del (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure ha condannato il Comune, e, per esso, la compagnia di assicurazione (OMISSIS), nei limiti del massimale della polizza, a corrispondere al lavoratore il risarcimento per danno biologico, riconosciuto in Euro 214.364, detratto l’importo di quanto gia’ erogato dall’Istituto previdenziale, comprensivo di rivalutazione ed interessi.
Il lavoratore era incorso in un grave infortunio che gli aveva procurato la parziale amputazione di un arto inferiore. Nella fattispecie un palo di quattro metri, posto tra il piano stradale e l’accesso all’impianto sportivo, per colmare un dislivello che avrebbe facilitato l’accesso di un automezzo addetto al trasporto di materiale terroso, al passaggio del mezzo era sbalzato dalla parte opposta, ricadendo sulle estremita’ dei due operai mentre essi tentavano di tenere l’asse stabilmente collocata.
Secondo la Corte d’Appello, dall’istruttoria, la quale aveva ripercorso la dinamica dell’incidente, non era risultata provata alcuna responsabilita’ del lavoratore infortunato, nemmeno alla stregua di concausa, in quanto la qualifica di capo squadra posseduta dal (OMISSIS), in assenza di espressa delega quale responsabile della sicurezza e dell’efficacia delle misure di prevenzione, non esonerava il Comune dall’obbligo di osservare ogni dovuta cautela al fine di rendere indenni i propri dipendenti dal rischio di infortunio.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Comune di Montorio al Vomano con due censure, cui resistono con tempestivo controricorso (OMISSIS), l’Inail e la (OMISSIS) s.p.a., la quale presenta altresi’ ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resistono con controricorso sia (OMISSIS) che l’Inail.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Ricorso principale.
1. Con la prima censura, si deduce “Omesso esame di un fatto decisivo della controversia ovvero della qualificazione professionale dell’infortunato; violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il Comune si duole del fatto che la sentenza gravata non abbia considerato che al momento dell’incidente l’amministrazione comunale era rappresentata all’interno del cantiere proprio da (OMISSIS) il quale rivestiva la qualifica di capo operaio, risultando, nella predetta situazione, il maggiore rappresentante dell’ente locale, e avendo, pertanto, egli stesso l’obbligo di vigilare sulla sicurezza all’interno del cantiere.
La censura e’ infondata.
Secondo la Corte territoriale il (OMISSIS), pur essendo inquadrato come capo operaio, non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, riservata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera b), ai dirigenti, ne’ risultava che l’Ente lo avesse formalmente investito di una siffatta responsabilita’ all’interno del servizio in cui operava. Conseguentemente, era il Comune di Montorio a dover rispondere d’inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, degli obblighi di attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro.

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